LAZIE/ROMA
(sospesa all'inizio del 2° tempo sullo 0-0)
Stadio Olimpico
21 marzo 2004
ore 20.30

invia una e-mail per i resoconti
COMUNICATO LEGA CALCIO

Gara Soc. Lazio – Soc. Roma del 21 marzo 2004
Il Giudice Sportivo;
visto il rapporto dell’Arbitro, di un Assistente e del Quarto Ufficiale;
vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini;
ricevuta la relazione, con relativi atti allegati da parte dell’Ufficio Indagini circa gli
accertamenti disposti di iniziativa da quell’Ufficio in data 21 marzo 2004;
a scioglimento della riserva di decisione pubblicata sul C.U. n. 300 del 23 marzo 2004;
osserva:
va ricordato, in via preliminare, che oggetto della presente decisione è una declaratoria di
regolarità o meno della gara Lazio-Roma del 21.3.2004, sospesa dall’Arbitro pochi minuti
dopo l’inizio del secondo tempo: quindi, una vicenda riconducibile alla fattispecie prevista
dall’art. 24 commi 3 e 5 lett. a) CGS.
Secondo quanto disposto dall’art. 31 lett. c), i procedimenti in ordine a tali fatti si
svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, nonché di atti ufficiali trasmessi da
organi della FIGC, etc.
Certamente è da ricomprendersi nella nozione di atto ufficiale la relazione inviata dal Capo
dell’Ufficio Indagini, nella quale si dà conto delle dichiarazioni raccolte da diversi tesserati,
interrogati dall’organo inquirente federale.
Ritiene, invece, il Giudice Sportivo che non sia utilizzabile la varia documentazione filmata
trasmessa unitamente alla relazione, poiché i limiti di ammissibilità della prova televisiva
sono tassativamente disciplinati dall’art. 31 commi a3) e b2) CGS, ivi compresa la
necessaria segnalazione del Procuratore Federale, non sussistente nel caso in esame.
Sempre da un punto di vista generale va poi ricordato che la legittima acquisizione, per il
tramite della relazione dell’Ufficio Indagini, dei verbali di dichiarazioni rese da tesserati
non fa venir meno, data la natura e l’oggetto della presente decisione, il principio generale
secondo il quale le decisioni devono essere assunte, in via principale, sulla base delle
risultanze Ufficiali di gara, per tale intendendosi, anzitutto, il rapporto dell’Arbitro, degli
altri Ufficiali di gara, nonché del collaboratore dell’Ufficio Indagini presente alla gara.
Tutto ciò premesso, è quindi necessario, assumere come base essenziale, ai fini di ogni
valutazione e conseguente decisione, quanto riferito dall’Arbitro nel suo rapporto, che
risulta preciso, circostanziato e dettagliato.
Egli ha scritto che:
al 2° minuto del secondo tempo, mentre il giuoco era temporaneamente interrotto per
consentire la rimozione di fumogeni lanciati in campo, alcuni calciatori della Roma – dopo
aver parlato con persone presenti nel campo per destinazione, si avvicinavano all’Arbitro e
gli comunicavano – in particolare il capitano Totti – di aver saputo che un tifoso della
Roma era morto e che loro non si sentivano nelle condizioni per proseguire la partita. La
notizia della morte di un tifoso si diffondeva anche tra i calciatori della Lazio ed anch’essi,
per bocca del capitano Mihajlovic, manifestavano la volontà di non proseguire l’incontro.
I calciatori delle due squadre facevano esplicito riferimento al rischio di un’invasione di
campo da parte dei tifosi, qualora la partita fosse ripresa, con conseguente pericolo per la
loro incolumità.
Identica opinione esprimevano i dirigenti delle due squadre presenti in campo, che
concordavano con l’intento dei calciatori di non continuare la gara per evitare violente
reazioni ad opera dei tifosi.
La notizia della morte di un sostenitore della Roma veniva smentita dal Questore il quale
esprimeva l’avviso all’Arbitro che la partita ricominciasse.
Attraverso lo speaker dello stadio veniva più volte ripetuto il comunicato sulla falsità della
notizia.
Nonostante ciò i calciatori di entrambe le squadre confermavano a parole e con i fatti la
loro intenzione di non riprendere il giuoco. In particolare, allorché l’Arbitro tentava di
rimettere il pallone sul terreno per far ricominciare la partita, i calciatori lo allontanavano
fuori del campo.
La situazione non si modificava anche dopo l’intervento diretto del Prefetto di Roma: i
tentativi dell’Arbitro di far riprendere il giuoco non sortivano alcun risultato.
Alcuni calciatori della Roma, in particolare, venivano nuovamente “diffidati” dal riprendere
il giuoco da tre sostenitori presenti a bordo campo, a pena di gravi conseguenze in caso
contrario.
Altri dirigenti di entrambe le squadre, sopraggiunti nel frattempo sul terreno, confermavano
la volontà già espressa in precedenza di non riprendere la gara per paura di violente
reazioni da parte dei tifosi.
Un ulteriore tentativo dell’Arbitro di rimettere il pallone in giuoco non sortiva risultato
perché, anche questa volta, la palla era subito lanciata fuori del campo.
Due dirigenti delle due squadre informavano, a questo punto, l’Arbitro di aver comunicato
anche al Presidente della Lega Nazionale Professionisti l’intendimento delle Società di non
proseguire l’incontro, in considerazione dei pericoli connessi a tale eventualità.
Il Presidente della Lega era ancora in contatto telefonico con uno di questi dirigenti, il quale
consegnava all’Arbitro il telefono cellulare.
Il Presidente della Lega, nella susseguente conversazione con il Direttore di gara,
condivideva le preoccupazioni per rischi di invasione di campo se il giuoco fosse stato
ripreso, con i connessi pericoli per l’incolumità sia delle persone presenti sul terreno di
giuoco sia degli stessi spettatori.
A questo punto l’Arbitro, preso atto di tutto il contesto che si era venuto a determinare,
sospendeva definitivamente la gara rimandando le squadre negli spogliatoi.
L’Arbitro, sentito dall’Ufficio Indagini, ha confermato tale versione dei fatti, aggiungendo
come ulteriore circostanza l’aver notato, su sollecitazione dei calciatori, che a bordo campo
erano presenti anche alcuni “capi tifosi”, uno dei quali si era avvicinato allo stesso Direttore
di gara ribadendo il rischio di invasione di campo qualora la gara fosse proseguita.
Del contenuto delle dichiarazioni raccolte da vari tesserati, ad opera dell’Ufficio Indagini,
si darà conto – laddove rilevanti – nel corso della motivazione, segnalando sin d’ora che le
risultanze inerenti gli incidenti avvenuti, a ridosso delle scalinate di accesso alla curva sud,
nelle ore pomeridiane precedenti l’inizio della gara, non possono considerarsi utilizzabili
perché attestate da soggetto non rivestito da funzioni ufficiali (Cragnotti Angelo,
responsabile organizzazione stadio e biglietteria per la Soc. Lazio). Del pari non sono
utilizzabili filmati per le ragioni già sopra esposte.
* * *
La situazione verificatosi allo Stadio Olimpico può definirsi, senza dubbio, di paradossale
anomalia, quale mai si era fino ad oggi riscontrata.
Sulla base della falsa notizia della morte in circostanze drammatiche di un giovane tifoso
della Roma (diffusa con criminale premeditazione? fatta circolare con irresponsabile
leggerezza? (direi "circolata in quanto suffragata da circostanze che la facevano ritenere vera, n.d.L.) si è determinato un clima di forte tensione emotiva, di paura di invasione del
campo ed altri incidenti, nel quale i calciatori di entrambe le squadre hanno a più riprese
manifestato la decisione di non riprendere il giuoco, nonostante le rassicurazioni delle
Autorità di pubblica sicurezza.
Il Presidente della L.N.P., chiamato al telefono dai dirigenti delle squadre, dopo aver saputo
della determinazione comune di abbandonare il campo e delle relative motivazioni, ha
espresso al Direttore di gara un avviso favorevole alla definitiva sospensione della partita.
Questo è il contesto – sinteticamente esposto – nel quale l’Arbitro ha fischiato la fine e
rimandato le squadre negli spogliatoi (né egli poteva fare diversamente).
Ricorrono nella fattispecie concreta quelle “circostanze di carattere eccezionale” che
legittimano gli organi disciplinari, ex art. 12, comma 4, ultima parte CGS, ad annullare la
gara disponendone la ripetizione.
Infatti, quanto al rifiuto dei calciatori, non può certo parlarsi di scelta pienamente libera.
L’autentico turbamento per la notizia della morte del tifoso, la paura di reazioni
incontrollate e incontrollabili della folla risultano dagli atti ufficiali. L’intervento
“personalizzato” di alcuni tifosi della Roma – indebitamente presenti a bordo campo senza
che nessuno fosse intervenuto ad impedire, prima, l’accesso e poi la permanenza prolungata
– ha certamente rafforzato, in quei momenti di grande emotività, l’opinione sulla veridicità
della notizia e della conseguente effettiva pericolosità, oltre che in opportunità - di una
prosecuzione della gara.
Non può quindi, ricondursi la scelta dei calciatori – che si fondava su valutazioni condivise
anche dai rispettivi dirigenti - ad una violazione disciplinare, non essendovi nella decisione
di non riprendere il giuoco quella cattiva intenzione (dolo) di sottrarsi volutamente ad un
obbligo di sportività e correttezza, che deve invece sussistere per considerare punibile un
rifiuto di un calciatore a proseguire l’incontro (art. 2 comma 1 CGS).
Certo, sarebbe un mondo sportivamente migliore quello in cui - nel contesto dato – i
calciatori ed i dirigenti fossero riusciti – loro – a convincere i tifosi che la partita si poteva
riprendere, e non – come è invece accaduto – il contrario.
Ma l’aver scelto una strada non soddisfacente rispetto ai migliori modelli sportivi possibili
non costituisce ancora, di per sé ed automaticamente, un’infrazione disciplinare.
In altre parole, il rifiuto dei calciatori a riprendere il giuoco non chiama in causa – date le
concrete condizioni ambientali nelle quali è maturato – una responsabilità disciplinare, e va
quindi considerato come fattore eccezionale ostativo, senza colpa di tesserati e Società, alla
ripresa del giuoco.
Mentre il rapporto dell’Arbitro, ed il verbale da lui reso all’Ufficio Indagini, è
assolutamente chiaro nel parlare di comune volontà dei giocatori di entrambe le squadre
nel non proseguire il giuoco, e di altrettanto comune adesione a questa scelta da parte dei
dirigenti di entrambe le squadre presenti in campo, i verbali delle dichiarazioni raccolte
dall’Ufficio Indagini presentano sfumature diverse. In particolare il dirigente
accompagnatore della Lazio, ha dichiarato di aver segnalato ai calciatori sia della propria
squadra che della Roma “che non c’erano i presupposti per interrompere la gara fintanto
che un dirigente responsabile della Pubblica sicurezza non gli (all’Arbitro ndr) avesse
comunicato il venir meno della sicurezza stessa”. In generale dai verbali delle dichiarazioni
rese dai tesserati della Lazio emerge la sottolineatura del fatto che i propri calciatori
assecondarono una decisione, già manifestata dai calciatori della Roma, di non riprendere la
partita.
Va osservato, comunque, che si tratta di sfumature e di circostanze di dettaglio, che non
modificano l’oggettività della situazione, ben fotografata dall’Arbitro, circa un consenso
dei giocatori di tutte e due le squadre nel non proseguire l’incontro: consenso
significativamente dimostrato, ad esempio, dal capitano della Lazio che, per evitare la
ripresa del giuoco, ebbe a calciare lontano il pallone.
In conclusione, il contenuto dei verbali raccolti dall’Ufficio Indagini non introduce
elementi di sostanziale novità rispetto a quanto già refertato dall’Arbitro. Tali atti
confermano, anche, che la decisione dei calciatori di non riprendere il giuoco fu assunta in
un contesto nel quale molti di loro erano convinti della veridicità della notizia sulla
drammatica morte di un giovane tifoso della Roma; non si sentivano nelle condizioni
psicologiche idonee per proseguire l’incontro; avvertivano come effettivo e concreto il
rischio di gravi incidenti, qualora la gara fosse ripresa; erano consapevoli della presenza
indebita di persone non autorizzate a bordo campo: persone che avevano, da un lato
confermato l’informazione sulla morte del ragazzo e dall’altro fortemente insistito affinchè
i giocatori non riprendessero la gara.
In altre parole, anche dalle risultanze dell’Ufficio Indagini emerge un quadro che fa
considerare la volontà dei calciatori di non proseguire oltre come frutto non di una
decisione serena ma di un contesto, oggettivamente di grande tensione e soggettivamente
vissuto come drammatico, che pienamente corrisponde a quel concetto di eccezionalità
previsto dall’art. 12 4° comma CGS.
In questo stesso quadro va iscritto l’intervento del Presidente della L.N.P.
La circostanza è assolutamente chiara sia quanto alle modalità sia quanto al contenuto del
colloquio telefonico tra il Direttore di gara e il Presidente Galliani.
Quest’ultimo, chiamato al telefono cellulare dal dirigente della Lazio Cinquini (all. 11)
veniva richiesto, anche a nome dei dirigenti della Roma, di un consiglio sul da farsi, attesa
la volontà dei calciatori di non riprendere il giuoco, il contesto di grande tensione, la paura
di incidenti, l’invito delle Forze dell’ordine a ricominciare a giocare. Il Presidente Galliani
parlava con Cinquini, poi con Baldini, direttore sportivo della Roma (all. 2), poi con
Capello, allenatore della Roma (all. 4).
Tutti i suoi interlocutori – come risulta dalla dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini –
gli prospettavano una situazione di concreto e grave pericolo per i calciatori e per le
persone presenti sul terreno, qualora la gara fosse incominciata: ciò per il rischio di
invasione di campo o di violente manifestazioni di protesta sugli spalti (cfr. la circostanza
notata dall’allenatore Capello su “movimenti sugli spalti, un grande fumo nero dalle bocche
di uscite della curva sud”).
A questo punto il cellulare veniva dato all’Arbitro Rosetti, al quale il Presidente Galliani
rappresentava “i rischi legati alla continuazione della partita” (comunicato stampa della
Lega Nazionale Professionisti n. 136 del 22 marzo 2004).
Immediatamente dopo la fine del colloquio telefonico con il Presidente della L.N.P.,
l’Arbitro sospendeva definitivamente la gara.
E’ sufficiente l’esposizione oggettiva dei fatti, senza alcuna sottolineatura, per constatare
che l’intervento del Presidente Galliani è stato decisivo ai fini della valutazione arbitrale
sulla proseguibilità o meno dell’incontro, ovviamente nel contesto di tutti quegli altri
elementi di anomalia più volte menzionati.
Non è questa la sede per discutere, in modo specifico e approfondito, se le carte federali
prevedano o no interventi decisori del Presidente della Lega o di altre Autorità federali
quanto alla continuazione o no di un incontro.
Del pari, non è questa la sede per dibattere se la sospensione della gara, con le modalità
date (e quindi anche grazie all’opinione espressa dal Presidente Galliani) sia stata
opportuna o no sotto il profilo dell’ordine pubblico. Va comunque dato atto che, grazie
all’elevata professionalità delle Forze dell’ordine, non si sono verificate conseguenze
drammatiche per la sicurezza e l’incolumità di persone dopo la sospensione dell’incontro.
Così come va dato atto che la situazione esistente, nel momento in cui il Presidente
Galliani fu interpellato, era contrassegnata da oggettiva drammaticità ed una delle opzioni
concretamente e seriamente adottabili, in quel momento, consisteva proprio nel sospendere
una gara, che i calciatori e i dirigenti di entrambe le squadre non volevano più continuare,
sotto la cappa di una notizia di morte che, pur smentita, inevitabilmente produceva
sensazioni di tragedia incombente, incompatibili con un regolare svolgimento del giuoco. E
sotto tale profilo non si può dubitare del fatto che l’indicazione fornita dal Presidente
Galliani sia stata congrua rispetto alle circostanze che gli venivano rappresentate.
In questa sede vi è da prendere atto che l’intervento del Presidente Galliani costituì un
elemento di valutazione rilevante da parte dell’Arbitro, ai fini della sospensione della gara:
tant’è che il triplice fischio fu emesso dopo il termine del colloquio telefonico.
E certamente l’intervento del Presidente Galliani costituì un altro fattore eccezionale, che
influì sulla definitiva sospensione della gara.
Ritiene conclusivamente questo Giudice che i fatti sopra menzionati, e cioè il rifiuto dei
giocatori di proseguire nell’incontro ed il decisivo avallo dato dal Presidente della Lega
Nazionale Professionisti alla preferibilità di una scelta nel senso di interrompere la gara,
abbiano rappresentato non solo fattori causalmente decisivi rispetto alla decisione arbitrale
di fischiare anticipatamente la fine ma anche circostanze eccezionali, non riconducibili a
responsabilità di tesserati e Società.
Per tali motivazioni ritiene questo Giudice di dover disporre la ripetizione della gara Lazio-
Roma ai sensi dell’art. 12 comma 4° ult. parte CGS.
Rimane, ovviamente, da valutare quale debba essere la rilevanza sul piano disciplinare
sanzionatorio dei fatti avvenuti quella sera e comunque ascrivibili a responsabilità oggettiva
delle due società.
Quanto alla Lazio, le risultanze ufficiali evidenziano un duplice profilo di responsabilità
della Società.
Il primo attiene al comportamento dei propri tifosi, principalmente collocati in curva nord
i quali – evidentemente sulla scorta di sollecitazioni ricevute dalla tifoseria romanista
durante l’intervallo, hanno contribuito a creare quello stato di drammatica tensione che le
squadre riscontrarono rientrando in campo per la ripresa, reso evidente sia dal ritiro degli
striscioni sia, soprattutto, dai cori “infami, infami” e “Cellerino assassino” (si dice Celerino, e non cellerino - da "celere" -, alla Lega non sanno l'italiano, n.d.L.), che si levarono
ripetutamente dopo l’inizio del secondo tempo e sino al momento nel quale l’Arbitro decise
la definitiva sospensione della partita.
Responsabilità, quella dei tifosi laziali, certamente inferiore a quella dei romanisti perchè i
primi si “limitarono” ad assecondare il convincimento della morte drammatica di un tifoso
della Roma e a far propria la violenta protesta contro i poliziotti, partita dalla curva sud.
Un secondo profilo di responsabilità oggettiva è da ravvisare, poi, nell’insufficienza del
servizio d’ordine interno al recinto di giuoco, che non soltanto non impedì lo
scavalcamento e l’ingresso in campo di alcuni “rappresentanti” della tifoseria romanista,
ma nulla fece per impedire la prolungata permanenza di costoro a bordo campo e sul
terreno di giuoco, con relativo contatto con calciatori e addirittura avvicinamento
all’Arbitro.
Il fatto che in proposito non si registrò alcun intervento nemmeno da parte delle Forze di
polizia non costituisce elemento scusante della responsabilità degli addetti alla sicurezza
della Società Lazio, e conseguentemente della responsabilità oggettiva di quest’ultima.
Tali profili di responsabilità oggettiva comportano come sanzione adeguata l’ammenda di
€ 50.000,00: somma in assoluto elevata, ma certamente proporzionata in relazione alla
gravità delle conseguenze che tali comportamenti, sia attivi che omissivi, provocarono nel
creare quel clima di drammatica tensione di cui sopra si è ampiamente parlato
(considerando qui ricompresi anche i lanci di fumogeni sul terreno di giuoco effettuati al
2° minuto del secondo tempo).
Va poi aggiunta ulteriore sanzione di € 1500,00 a carico della Società Lazio per lo scoppio
fragoroso di due petardi al 7° ed al 10° del primo tempo (rapporto Quarto Ufficiale).
Quanto alla Roma, i profili di responsabilità oggettiva per il comportamento dei sostenitori
assumono connotazioni certamente assai più gravi, perché assai più grave è stata la
responsabilità di questi ultimi.
E’ nata senza alcun dubbio dalla curva sud la notizia falsa dell’avvenuta morte di un
giovane tifoso investito da un’auto della polizia. Come già anticipato, questo Giudice non
ha elementi conoscitivi, anche alla luce della relazione dell’Ufficio Indagini, per stabilire se
tale notizia venne diffusa ad arte, per scatenare incidenti od altro, oppure se essa fu fatta
circolare con irresponsabile leggerezza. Sta di fatto che da quella curva partì la notizia; da
quella curva essa fu comunicata e propagata al resto dello stadio; da quella curva partirono
i cori ingiuriosi contro i poliziotti e gli inviti a sospendere la gara.
In secondo luogo va ricondotto a responsabilità oggettiva della Roma il comportamento di
alcuni tifosi i quali, scavalcata la recinzione arrivarono a bordo campo, entrarono sul
terreno di giuoco, intimarono ai giocatori della propria squadra, parlando soprattutto con il
capitano Totti, di non riprendere la partita prospettando rischi di invasione di campo e di
altri gravissimi incidenti.
Come già risulta da tutta la motivazione precedente, questo Giudice è convinto che tali
atteggiamenti intimidatori, così come i cori provenienti dagli spalti non ebbero effetto
causale decisivo sulla sospensione della gara, che fu provocata, nella sua diretta
immediatezza, da quel duplice fattore eccezionale prima illustrato. Ma è altrettanto vero che
questi comportamenti contribuirono fortemente a creare quello stato di drammatica tensione
nel quale maturò sia la scelta dei calciatori di non riprendere la gara sia l’invito del
Presidente Galliani all’Arbitro a valutare la situazione così preoccupante da render preferibile la sospensione dell’incontro.
Pertanto la condotta dei tifosi della Roma che scesero in campo e intimarono ai giocatori di
non riprendere la gara appare fatto grave, meritevole di adeguata sanzione.
L’insieme dei fatti riconducibili a responsabilità oggettiva della Roma comporta come
sanzione adeguata, ad avviso di questo Giudice, la squalifica del campo per una giornata di
gara, considerandosi ovviamente ricompressa in tale sanzione anche la punizione per il
lancio di fumogeni al secondo minuto del secondo tempo.
Non ritiene questo Giudice di dover accompagnare a detto provvedimento anche l’ulteriore
misura, prevista dall’art. 11 comma 5 CGS, dello svolgimento della gara a porte chiuse per
motivi di ordine pubblico.
Si tratta di misura precauzionale, che si fonda su una prognosi negativa di possibili gravi
incidenti da parte dei sostenitori della squadra sanzionata.
Nel caso di specie non si può trascurare il fatto che, nel periodo successivo al derby Lazio-
Roma del 21 marzo u.s., la Roma ha disputato due gare sul proprio terreno di giuoco, senza
che i sostenitori si rendessero responsabili di atti violenti.
Conseguentemente una valutazione prognostica, pur astrattamente possibile, di recidiva in
comportamenti violenti da parte dei sostenitori della Roma, non è di fatto suffragata da
quanto già avvenuto nelle gare immediatamente successive all’incontro del 21 marzo.
Pertanto l’applicazione dell’ulteriore misura precauzionale della gara “a porte chiuse”
risulterebbe non adeguatamente supportata da valutazioni concrete e quindi non
giustificata: fermo restando ovviamente che le valutazioni sotto questo profilo del Giudice
Sportivo si muovono all’interno di un’ottica esclusivamente legata al fatto agonistico, e
non possono certo avere la completezza e l’autorità istituzionale che sono invece proprie
delle valutazioni sui motivi precauzionali di ordine pubblico spettanti agli Organi statali di
pubblica sicurezza.
Alla sanzione della squalifica del campo và aggiunta un’ammenda di € 3.000,00 per aver i
tifosi della Roma fatto esplodere un petardo al 7° minuto del primo tempo e per aver
esposto, al 25° del primo tempo striscioni di tenore offensivo nei confronti di un esponente
politico e di un ex calciatore della Lazio.
P.Q.M.
delibera di:
- annullare la gara Lazio-Roma del 21 marzo 2004 disponendone la ripetizione;
- infliggere alla soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto esposto in
motivazione, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché
l’ammenda di € 3.000,00;
- infliggere alla Soc. Lazio l’ammenda di € 51.500,00.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti
adempimenti di competenza.



VAI A:             GO TO:
Pagina iniziale
Index
Premessa
Premise
La Storia dell'A.S. Roma
A.S. Roma History
La stagione in corso
The championship
I gruppi ultras
dell'A.S. Roma
A.S. Roma Ultras groups
Le fotografie
Pictures
La cronaca ne parla
Chronicle talks about them
Amici e nemici
Friends & Enemies
Le parole (e la musica)
dei canti
Words & music of the songs
Le partite memorabili
Matches to remember
Racconti ed interviste storiche
Historical tales & interviews
La storia
della Curva Sud
Curva Sud history
Il Derby
Gli scudetti 
del 1942 e del 1983
The Championship's victories in 1942 and 1983
Il manifesto degli ultras
The Ultras' manifesto
Le bandiere della Roma
Most representative 
A.S. Roma players
CHAT
Ultime novità del sito
Updates
Libro degli ospiti
Guestbook
Collegamenti utili
Links
Scrivetemi
E mail me