|
(sospesa all'inizio del 2° tempo sullo 0-0) Stadio Olimpico 21 marzo 2004 ore 20.30 invia una e-mail per i resoconti |
|
|
visto il rapporto dell’Arbitro, di un Assistente e del Quarto Ufficiale; vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini; ricevuta la relazione, con relativi atti allegati da parte dell’Ufficio Indagini circa gli accertamenti disposti di iniziativa da quell’Ufficio in data 21 marzo 2004; a scioglimento della riserva di decisione pubblicata sul C.U. n. 300 del 23 marzo 2004; osserva: va ricordato, in via preliminare, che oggetto della presente decisione è una declaratoria di regolarità o meno della gara Lazio-Roma del 21.3.2004, sospesa dall’Arbitro pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo: quindi, una vicenda riconducibile alla fattispecie prevista dall’art. 24 commi 3 e 5 lett. a) CGS. Secondo quanto disposto dall’art. 31 lett. c), i procedimenti in ordine a tali fatti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, etc. Certamente è da ricomprendersi nella nozione di atto ufficiale la relazione inviata dal Capo dell’Ufficio Indagini, nella quale si dà conto delle dichiarazioni raccolte da diversi tesserati, interrogati dall’organo inquirente federale. Ritiene, invece, il Giudice Sportivo che non sia utilizzabile la varia documentazione filmata trasmessa unitamente alla relazione, poiché i limiti di ammissibilità della prova televisiva sono tassativamente disciplinati dall’art. 31 commi a3) e b2) CGS, ivi compresa la necessaria segnalazione del Procuratore Federale, non sussistente nel caso in esame. Sempre da un punto di vista generale va poi ricordato che la legittima acquisizione, per il tramite della relazione dell’Ufficio Indagini, dei verbali di dichiarazioni rese da tesserati non fa venir meno, data la natura e l’oggetto della presente decisione, il principio generale secondo il quale le decisioni devono essere assunte, in via principale, sulla base delle risultanze Ufficiali di gara, per tale intendendosi, anzitutto, il rapporto dell’Arbitro, degli altri Ufficiali di gara, nonché del collaboratore dell’Ufficio Indagini presente alla gara. Tutto ciò premesso, è quindi necessario, assumere come base essenziale, ai fini di ogni valutazione e conseguente decisione, quanto riferito dall’Arbitro nel suo rapporto, che risulta preciso, circostanziato e dettagliato. Egli ha scritto che: al 2° minuto del secondo tempo, mentre il giuoco era temporaneamente interrotto per consentire la rimozione di fumogeni lanciati in campo, alcuni calciatori della Roma – dopo aver parlato con persone presenti nel campo per destinazione, si avvicinavano all’Arbitro e gli comunicavano – in particolare il capitano Totti – di aver saputo che un tifoso della Roma era morto e che loro non si sentivano nelle condizioni per proseguire la partita. La notizia della morte di un tifoso si diffondeva anche tra i calciatori della Lazio ed anch’essi, per bocca del capitano Mihajlovic, manifestavano la volontà di non proseguire l’incontro. I calciatori delle due squadre facevano esplicito riferimento al rischio di un’invasione di campo da parte dei tifosi, qualora la partita fosse ripresa, con conseguente pericolo per la loro incolumità. Identica opinione esprimevano i dirigenti delle due squadre presenti in campo, che concordavano con l’intento dei calciatori di non continuare la gara per evitare violente reazioni ad opera dei tifosi. La notizia della morte di un sostenitore della Roma veniva smentita dal Questore il quale esprimeva l’avviso all’Arbitro che la partita ricominciasse. Attraverso lo speaker dello stadio veniva più volte ripetuto il comunicato sulla falsità della notizia. Nonostante ciò i calciatori di entrambe le squadre confermavano a parole e con i fatti la loro intenzione di non riprendere il giuoco. In particolare, allorché l’Arbitro tentava di rimettere il pallone sul terreno per far ricominciare la partita, i calciatori lo allontanavano fuori del campo. La situazione non si modificava anche dopo l’intervento diretto del Prefetto di Roma: i tentativi dell’Arbitro di far riprendere il giuoco non sortivano alcun risultato. Alcuni calciatori della Roma, in particolare, venivano nuovamente “diffidati” dal riprendere il giuoco da tre sostenitori presenti a bordo campo, a pena di gravi conseguenze in caso contrario. Altri dirigenti di entrambe le squadre, sopraggiunti nel frattempo sul terreno, confermavano la volontà già espressa in precedenza di non riprendere la gara per paura di violente reazioni da parte dei tifosi. Un ulteriore tentativo dell’Arbitro di rimettere il pallone in giuoco non sortiva risultato perché, anche questa volta, la palla era subito lanciata fuori del campo. Due dirigenti delle due squadre informavano, a questo punto, l’Arbitro di aver comunicato anche al Presidente della Lega Nazionale Professionisti l’intendimento delle Società di non proseguire l’incontro, in considerazione dei pericoli connessi a tale eventualità. Il Presidente della Lega era ancora in contatto telefonico con uno di questi dirigenti, il quale consegnava all’Arbitro il telefono cellulare. Il Presidente della Lega, nella susseguente conversazione con il Direttore di gara, condivideva le preoccupazioni per rischi di invasione di campo se il giuoco fosse stato ripreso, con i connessi pericoli per l’incolumità sia delle persone presenti sul terreno di giuoco sia degli stessi spettatori. A questo punto l’Arbitro, preso atto di tutto il contesto che si era venuto a determinare, sospendeva definitivamente la gara rimandando le squadre negli spogliatoi. L’Arbitro, sentito dall’Ufficio Indagini, ha confermato tale versione dei fatti, aggiungendo come ulteriore circostanza l’aver notato, su sollecitazione dei calciatori, che a bordo campo erano presenti anche alcuni “capi tifosi”, uno dei quali si era avvicinato allo stesso Direttore di gara ribadendo il rischio di invasione di campo qualora la gara fosse proseguita. Del contenuto delle dichiarazioni raccolte da vari tesserati, ad opera dell’Ufficio Indagini, si darà conto – laddove rilevanti – nel corso della motivazione, segnalando sin d’ora che le risultanze inerenti gli incidenti avvenuti, a ridosso delle scalinate di accesso alla curva sud, nelle ore pomeridiane precedenti l’inizio della gara, non possono considerarsi utilizzabili perché attestate da soggetto non rivestito da funzioni ufficiali (Cragnotti Angelo, responsabile organizzazione stadio e biglietteria per la Soc. Lazio). Del pari non sono utilizzabili filmati per le ragioni già sopra esposte. anomalia, quale mai si era fino ad oggi riscontrata. Sulla base della falsa notizia della morte in circostanze drammatiche di un giovane tifoso della Roma (diffusa con criminale premeditazione? fatta circolare con irresponsabile leggerezza? (direi "circolata in quanto suffragata da circostanze che la facevano ritenere vera, n.d.L.) si è determinato un clima di forte tensione emotiva, di paura di invasione del campo ed altri incidenti, nel quale i calciatori di entrambe le squadre hanno a più riprese manifestato la decisione di non riprendere il giuoco, nonostante le rassicurazioni delle Autorità di pubblica sicurezza. Il Presidente della L.N.P., chiamato al telefono dai dirigenti delle squadre, dopo aver saputo della determinazione comune di abbandonare il campo e delle relative motivazioni, ha espresso al Direttore di gara un avviso favorevole alla definitiva sospensione della partita. Questo è il contesto – sinteticamente esposto – nel quale l’Arbitro ha fischiato la fine e rimandato le squadre negli spogliatoi (né egli poteva fare diversamente). Ricorrono nella fattispecie concreta quelle “circostanze di carattere eccezionale” che legittimano gli organi disciplinari, ex art. 12, comma 4, ultima parte CGS, ad annullare la gara disponendone la ripetizione. Infatti, quanto al rifiuto dei calciatori, non può certo parlarsi di scelta pienamente libera. L’autentico turbamento per la notizia della morte del tifoso, la paura di reazioni incontrollate e incontrollabili della folla risultano dagli atti ufficiali. L’intervento “personalizzato” di alcuni tifosi della Roma – indebitamente presenti a bordo campo senza che nessuno fosse intervenuto ad impedire, prima, l’accesso e poi la permanenza prolungata – ha certamente rafforzato, in quei momenti di grande emotività, l’opinione sulla veridicità della notizia e della conseguente effettiva pericolosità, oltre che in opportunità - di una prosecuzione della gara. Non può quindi, ricondursi la scelta dei calciatori – che si fondava su valutazioni condivise anche dai rispettivi dirigenti - ad una violazione disciplinare, non essendovi nella decisione di non riprendere il giuoco quella cattiva intenzione (dolo) di sottrarsi volutamente ad un obbligo di sportività e correttezza, che deve invece sussistere per considerare punibile un rifiuto di un calciatore a proseguire l’incontro (art. 2 comma 1 CGS). Certo, sarebbe un mondo sportivamente migliore quello in cui - nel contesto dato – i calciatori ed i dirigenti fossero riusciti – loro – a convincere i tifosi che la partita si poteva riprendere, e non – come è invece accaduto – il contrario. Ma l’aver scelto una strada non soddisfacente rispetto ai migliori modelli sportivi possibili non costituisce ancora, di per sé ed automaticamente, un’infrazione disciplinare. In altre parole, il rifiuto dei calciatori a riprendere il giuoco non chiama in causa – date le concrete condizioni ambientali nelle quali è maturato – una responsabilità disciplinare, e va quindi considerato come fattore eccezionale ostativo, senza colpa di tesserati e Società, alla ripresa del giuoco. Mentre il rapporto dell’Arbitro, ed il verbale da lui reso all’Ufficio Indagini, è assolutamente chiaro nel parlare di comune volontà dei giocatori di entrambe le squadre nel non proseguire il giuoco, e di altrettanto comune adesione a questa scelta da parte dei dirigenti di entrambe le squadre presenti in campo, i verbali delle dichiarazioni raccolte dall’Ufficio Indagini presentano sfumature diverse. In particolare il dirigente accompagnatore della Lazio, ha dichiarato di aver segnalato ai calciatori sia della propria squadra che della Roma “che non c’erano i presupposti per interrompere la gara fintanto che un dirigente responsabile della Pubblica sicurezza non gli (all’Arbitro ndr) avesse comunicato il venir meno della sicurezza stessa”. In generale dai verbali delle dichiarazioni rese dai tesserati della Lazio emerge la sottolineatura del fatto che i propri calciatori assecondarono una decisione, già manifestata dai calciatori della Roma, di non riprendere la partita. Va osservato, comunque, che si tratta di sfumature e di circostanze di dettaglio, che non modificano l’oggettività della situazione, ben fotografata dall’Arbitro, circa un consenso dei giocatori di tutte e due le squadre nel non proseguire l’incontro: consenso significativamente dimostrato, ad esempio, dal capitano della Lazio che, per evitare la ripresa del giuoco, ebbe a calciare lontano il pallone. In conclusione, il contenuto dei verbali raccolti dall’Ufficio Indagini non introduce elementi di sostanziale novità rispetto a quanto già refertato dall’Arbitro. Tali atti confermano, anche, che la decisione dei calciatori di non riprendere il giuoco fu assunta in un contesto nel quale molti di loro erano convinti della veridicità della notizia sulla drammatica morte di un giovane tifoso della Roma; non si sentivano nelle condizioni psicologiche idonee per proseguire l’incontro; avvertivano come effettivo e concreto il rischio di gravi incidenti, qualora la gara fosse ripresa; erano consapevoli della presenza indebita di persone non autorizzate a bordo campo: persone che avevano, da un lato confermato l’informazione sulla morte del ragazzo e dall’altro fortemente insistito affinchè i giocatori non riprendessero la gara. In altre parole, anche dalle risultanze dell’Ufficio Indagini emerge un quadro che fa considerare la volontà dei calciatori di non proseguire oltre come frutto non di una decisione serena ma di un contesto, oggettivamente di grande tensione e soggettivamente vissuto come drammatico, che pienamente corrisponde a quel concetto di eccezionalità previsto dall’art. 12 4° comma CGS. In questo stesso quadro va iscritto l’intervento del Presidente della L.N.P. La circostanza è assolutamente chiara sia quanto alle modalità sia quanto al contenuto del colloquio telefonico tra il Direttore di gara e il Presidente Galliani. Quest’ultimo, chiamato al telefono cellulare dal dirigente della Lazio Cinquini (all. 11) veniva richiesto, anche a nome dei dirigenti della Roma, di un consiglio sul da farsi, attesa la volontà dei calciatori di non riprendere il giuoco, il contesto di grande tensione, la paura di incidenti, l’invito delle Forze dell’ordine a ricominciare a giocare. Il Presidente Galliani parlava con Cinquini, poi con Baldini, direttore sportivo della Roma (all. 2), poi con Capello, allenatore della Roma (all. 4). Tutti i suoi interlocutori – come risulta dalla dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini – gli prospettavano una situazione di concreto e grave pericolo per i calciatori e per le persone presenti sul terreno, qualora la gara fosse incominciata: ciò per il rischio di invasione di campo o di violente manifestazioni di protesta sugli spalti (cfr. la circostanza notata dall’allenatore Capello su “movimenti sugli spalti, un grande fumo nero dalle bocche di uscite della curva sud”). A questo punto il cellulare veniva dato all’Arbitro Rosetti, al quale il Presidente Galliani rappresentava “i rischi legati alla continuazione della partita” (comunicato stampa della Lega Nazionale Professionisti n. 136 del 22 marzo 2004). Immediatamente dopo la fine del colloquio telefonico con il Presidente della L.N.P., l’Arbitro sospendeva definitivamente la gara. E’ sufficiente l’esposizione oggettiva dei fatti, senza alcuna sottolineatura, per constatare che l’intervento del Presidente Galliani è stato decisivo ai fini della valutazione arbitrale sulla proseguibilità o meno dell’incontro, ovviamente nel contesto di tutti quegli altri elementi di anomalia più volte menzionati. Non è questa la sede per discutere, in modo specifico e approfondito, se le carte federali prevedano o no interventi decisori del Presidente della Lega o di altre Autorità federali quanto alla continuazione o no di un incontro. Del pari, non è questa la sede per dibattere se la sospensione della gara, con le modalità date (e quindi anche grazie all’opinione espressa dal Presidente Galliani) sia stata opportuna o no sotto il profilo dell’ordine pubblico. Va comunque dato atto che, grazie all’elevata professionalità delle Forze dell’ordine, non si sono verificate conseguenze drammatiche per la sicurezza e l’incolumità di persone dopo la sospensione dell’incontro. Così come va dato atto che la situazione esistente, nel momento in cui il Presidente Galliani fu interpellato, era contrassegnata da oggettiva drammaticità ed una delle opzioni concretamente e seriamente adottabili, in quel momento, consisteva proprio nel sospendere una gara, che i calciatori e i dirigenti di entrambe le squadre non volevano più continuare, sotto la cappa di una notizia di morte che, pur smentita, inevitabilmente produceva sensazioni di tragedia incombente, incompatibili con un regolare svolgimento del giuoco. E sotto tale profilo non si può dubitare del fatto che l’indicazione fornita dal Presidente Galliani sia stata congrua rispetto alle circostanze che gli venivano rappresentate. In questa sede vi è da prendere atto che l’intervento del Presidente Galliani costituì un elemento di valutazione rilevante da parte dell’Arbitro, ai fini della sospensione della gara: tant’è che il triplice fischio fu emesso dopo il termine del colloquio telefonico. E certamente l’intervento del Presidente Galliani costituì un altro fattore eccezionale, che influì sulla definitiva sospensione della gara. Ritiene conclusivamente questo Giudice che i fatti sopra menzionati, e cioè il rifiuto dei giocatori di proseguire nell’incontro ed il decisivo avallo dato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti alla preferibilità di una scelta nel senso di interrompere la gara, abbiano rappresentato non solo fattori causalmente decisivi rispetto alla decisione arbitrale di fischiare anticipatamente la fine ma anche circostanze eccezionali, non riconducibili a responsabilità di tesserati e Società. Per tali motivazioni ritiene questo Giudice di dover disporre la ripetizione della gara Lazio- Roma ai sensi dell’art. 12 comma 4° ult. parte CGS. Rimane, ovviamente, da valutare quale debba essere la rilevanza sul piano disciplinare sanzionatorio dei fatti avvenuti quella sera e comunque ascrivibili a responsabilità oggettiva delle due società. Quanto alla Lazio, le risultanze ufficiali evidenziano un duplice profilo di responsabilità della Società. Il primo attiene al comportamento dei propri tifosi, principalmente collocati in curva nord i quali – evidentemente sulla scorta di sollecitazioni ricevute dalla tifoseria romanista durante l’intervallo, hanno contribuito a creare quello stato di drammatica tensione che le squadre riscontrarono rientrando in campo per la ripresa, reso evidente sia dal ritiro degli striscioni sia, soprattutto, dai cori “infami, infami” e “Cellerino assassino” (si dice Celerino, e non cellerino - da "celere" -, alla Lega non sanno l'italiano, n.d.L.), che si levarono ripetutamente dopo l’inizio del secondo tempo e sino al momento nel quale l’Arbitro decise la definitiva sospensione della partita. Responsabilità, quella dei tifosi laziali, certamente inferiore a quella dei romanisti perchè i primi si “limitarono” ad assecondare il convincimento della morte drammatica di un tifoso della Roma e a far propria la violenta protesta contro i poliziotti, partita dalla curva sud. Un secondo profilo di responsabilità oggettiva è da ravvisare, poi, nell’insufficienza del servizio d’ordine interno al recinto di giuoco, che non soltanto non impedì lo scavalcamento e l’ingresso in campo di alcuni “rappresentanti” della tifoseria romanista, ma nulla fece per impedire la prolungata permanenza di costoro a bordo campo e sul terreno di giuoco, con relativo contatto con calciatori e addirittura avvicinamento all’Arbitro. Il fatto che in proposito non si registrò alcun intervento nemmeno da parte delle Forze di polizia non costituisce elemento scusante della responsabilità degli addetti alla sicurezza della Società Lazio, e conseguentemente della responsabilità oggettiva di quest’ultima. Tali profili di responsabilità oggettiva comportano come sanzione adeguata l’ammenda di € 50.000,00: somma in assoluto elevata, ma certamente proporzionata in relazione alla gravità delle conseguenze che tali comportamenti, sia attivi che omissivi, provocarono nel creare quel clima di drammatica tensione di cui sopra si è ampiamente parlato (considerando qui ricompresi anche i lanci di fumogeni sul terreno di giuoco effettuati al 2° minuto del secondo tempo). Va poi aggiunta ulteriore sanzione di € 1500,00 a carico della Società Lazio per lo scoppio fragoroso di due petardi al 7° ed al 10° del primo tempo (rapporto Quarto Ufficiale). Quanto alla Roma, i profili di responsabilità oggettiva per il comportamento dei sostenitori assumono connotazioni certamente assai più gravi, perché assai più grave è stata la responsabilità di questi ultimi. E’ nata senza alcun dubbio dalla curva sud la notizia falsa dell’avvenuta morte di un giovane tifoso investito da un’auto della polizia. Come già anticipato, questo Giudice non ha elementi conoscitivi, anche alla luce della relazione dell’Ufficio Indagini, per stabilire se tale notizia venne diffusa ad arte, per scatenare incidenti od altro, oppure se essa fu fatta circolare con irresponsabile leggerezza. Sta di fatto che da quella curva partì la notizia; da quella curva essa fu comunicata e propagata al resto dello stadio; da quella curva partirono i cori ingiuriosi contro i poliziotti e gli inviti a sospendere la gara. In secondo luogo va ricondotto a responsabilità oggettiva della Roma il comportamento di alcuni tifosi i quali, scavalcata la recinzione arrivarono a bordo campo, entrarono sul terreno di giuoco, intimarono ai giocatori della propria squadra, parlando soprattutto con il capitano Totti, di non riprendere la partita prospettando rischi di invasione di campo e di altri gravissimi incidenti. Come già risulta da tutta la motivazione precedente, questo Giudice è convinto che tali atteggiamenti intimidatori, così come i cori provenienti dagli spalti non ebbero effetto causale decisivo sulla sospensione della gara, che fu provocata, nella sua diretta immediatezza, da quel duplice fattore eccezionale prima illustrato. Ma è altrettanto vero che questi comportamenti contribuirono fortemente a creare quello stato di drammatica tensione nel quale maturò sia la scelta dei calciatori di non riprendere la gara sia l’invito del Presidente Galliani all’Arbitro a valutare la situazione così preoccupante da render preferibile la sospensione dell’incontro. Pertanto la condotta dei tifosi della Roma che scesero in campo e intimarono ai giocatori di non riprendere la gara appare fatto grave, meritevole di adeguata sanzione. L’insieme dei fatti riconducibili a responsabilità oggettiva della Roma comporta come sanzione adeguata, ad avviso di questo Giudice, la squalifica del campo per una giornata di gara, considerandosi ovviamente ricompressa in tale sanzione anche la punizione per il lancio di fumogeni al secondo minuto del secondo tempo. Non ritiene questo Giudice di dover accompagnare a detto provvedimento anche l’ulteriore misura, prevista dall’art. 11 comma 5 CGS, dello svolgimento della gara a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. Si tratta di misura precauzionale, che si fonda su una prognosi negativa di possibili gravi incidenti da parte dei sostenitori della squadra sanzionata. Nel caso di specie non si può trascurare il fatto che, nel periodo successivo al derby Lazio- Roma del 21 marzo u.s., la Roma ha disputato due gare sul proprio terreno di giuoco, senza che i sostenitori si rendessero responsabili di atti violenti. Conseguentemente una valutazione prognostica, pur astrattamente possibile, di recidiva in comportamenti violenti da parte dei sostenitori della Roma, non è di fatto suffragata da quanto già avvenuto nelle gare immediatamente successive all’incontro del 21 marzo. Pertanto l’applicazione dell’ulteriore misura precauzionale della gara “a porte chiuse” risulterebbe non adeguatamente supportata da valutazioni concrete e quindi non giustificata: fermo restando ovviamente che le valutazioni sotto questo profilo del Giudice Sportivo si muovono all’interno di un’ottica esclusivamente legata al fatto agonistico, e non possono certo avere la completezza e l’autorità istituzionale che sono invece proprie delle valutazioni sui motivi precauzionali di ordine pubblico spettanti agli Organi statali di pubblica sicurezza. Alla sanzione della squalifica del campo và aggiunta un’ammenda di € 3.000,00 per aver i tifosi della Roma fatto esplodere un petardo al 7° minuto del primo tempo e per aver esposto, al 25° del primo tempo striscioni di tenore offensivo nei confronti di un esponente politico e di un ex calciatore della Lazio. - annullare la gara Lazio-Roma del 21 marzo 2004 disponendone la ripetizione; - infliggere alla soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto esposto in motivazione, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l’ammenda di € 3.000,00; - infliggere alla Soc. Lazio l’ammenda di € 51.500,00. Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti adempimenti di competenza. |