ALLE
ORE 18.00 DI OGGI (6 giugno 2005, n.d.L.)
AL VIMINALE IL MINISTRO DELL’INTERNO ON. GIUSEPPE PISANU, IL MINISTRO PER
I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI ON. ROCCO BUTTIGLIONE E IL MINISTRO PER
L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE DOTT. LUCIO STANCA, HANNO FIRMATO I DECRETI
MINISTERIALI PREVISTI DALLA LEGGE 24 APRILE 2003 N. 88 IN MATERIA DI BIGLIETTI,
VIDEO SORVEGLIANZA E SEPARATORI.
I PROFILI INNOVATIVI CONTENUTI NEI PROVVEDIMENTI SONO CONSIDERATI DAGLI ESPERTI I PRESUPPOSTI PER UNA VERA E PROPRIA SVOLTA, SOPRATTUTTO NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI VIOLENZA NEGLI STADI. SI TRATTA IN SOSTANZA DI MISURE CHE, ELEVANDO IL LIVELLO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO, COINVOLGONO IN MANIERA ANCORA PIÙ INCISIVA LE SOCIETÀ SPORTIVE E GLI ENTI PROPRIETARI DEGLI STADI. IL RISULTATO A CUI SI TENDE È QUELLO DI AVERE STADI IN LINEA CON LE NORMATIVE INTERNAZIONALI E CHE GARANTISCANO AL TIFOSO SICUREZZA E SERVIZI ADEGUATI. TALI NORME TENDONO INOLTRE AD AUMENTARE L’EFFICACIA DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA NEGLI STADI, PRIVILEGIANDO PERÒ L’IMPIEGO DI TECNOLOGIE E RISORSE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE NELL’OTTICA DI UNA PROGRESSIVA DIMINUZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI. L’ATTUAZIONE DEI DECRETI RICHIEDERÀ UNA AZIONE CONVINTA IN SINERGIA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI, PUBBLICHE E PRIVARE, INTERESSATE ALL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO. PER QUESTO MOTIVO, È STATO ANCHE SOTTOSCRITTO DAI TRE MINISTRI E DAI PRESIDENTI DEL CONI, PETRUCCI, E DELLA FIGC, CARRARO, NONCHÉ DAL SEGRETARIO GENERALE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI BRUNELLI, DAL VICE PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE C PITROLO, DAL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI TAVECCHIO E DAL PRESIDENTE DELL’ANCI DOMENICI, UN DOCUMENTO CONCERNENTE LE “INTESE DI PROGRAMMA PER LA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE” CHE FISSA LE TAPPE, ANCHE DI LUNGO PERIODO, PER GLI INTERVENTI PREVISTI. NELLE BREVI SCHEDE CHE SEGUONO SONO RIASSUNTI GLI ASPETTI PECULIARI DI CIASCUNO DEI DECRETI. |
Chiariamo
subito una cosa: i decreti in questione non sono decreti legge ma dei decreti
ministeriali. Sono stati spacciati per novità assoluta, ma in realtà
quanto in essi disciplinato era già stato previsto con l'art. 1
quater della legge antivolenza dell'aprile 2003, che così disponeva:
"comma 1 I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati. comma 2 I'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. comma 3 gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue imemdiate vicinanze. comma 4 gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo. comma 5 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi comma 6: (omissis, stabiliva i tempi di attuazione)". Il primo dato da evidenziare è che i decreti ministeriali sbandierati oggi dovevano essere adottati entro ottobre 2003. Giungono quindi con un ritardo di quasi due anni. Il secondo dato è che già all'epoca se ne sottolineò, da parte di coloro che hanno una qualche conoscenza diretta del problema, la scarsa rilevanza, fatta eccezione per qualche aspetto senz'altro più interessante. Il terzo dato è che con i nuovi decreti viene "dimenticato" il famoso metal detector da mettere all'ingresso degli stadi: potrei dire che è probabile che nei giri d'affari nessuno produca questi strumenti, altrimenti non l'avrebbero dimenticato. Tuttavia non dubitando minimamente dell'onestà di chi ci governa e di chi dirige lo sport italiano non oso nemmeno pensarlo. Per quanto è dell'analisi specifica del decreto, vi rimando al comunicato stampa del decreto stesso, che annoto con qualche osservazione personale (in giallo) e al testo del decreto relativo ai biglietti, in attesa di ricevere anche gli altri due.. |
IL PROVVEDIMENTO DI ARRESTO, INFATTI, SI BASA PRINCIPALMENTE SULLA DOCUMENTAZIONE VIDEO-FOTOGRAFICA RACCOLTA NELL’IMMEDIATEZZA DEL FATTO (nel corso degli ultimi due anni mi sono capitati solo due casi di arresto in flagranza differita: le forze dell'ordine non riescono in 36 ore a visionare i filmati. E' invece vero che sulla base dei filmati vengono poi fatte denunce e arresti su mandato della magistratura, che è cosa ben diversa, visto che a quel punto le 36 ore non c'entrano più: un giudice può disporre l'arresto di una persona in qualsiasi momento, n.d.L.). NEL DETTAGLIO: · I SISTEMI SONO REALIZZATI – DALLE SOCIETÀ UTILIZZATRICI DELL’IMPIANTO IN ACCORDO CON I PROPRIETARI DEGLI STESSI – IN TUTTI GLI IMPIANTI CON CAPIENZA SUPERIORE A 10.000 UNITÀ, CON LA POSSIBILITÀ DA PARTE DEL PREFETTO DI PRESCRIVERLI ANCHE IN IMPIANTI DI CAPIENZA INFERIORE; · GLI APPARATI SONO GESTITI DA UNA SALA APPOSITA, OSPITATA NEL CENTRO RADIO PER LA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE, COORDINATO DAL FUNZIONARIO DI P.S. DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI O.P.. OLTRE A RICEVERE LE IMMAGINI LA SALA HA VISUALE COMPLETA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO; · È PREVISTA LA REGISTRAZIONE DI TUTTO L’EVENTO, COMPRESO L’EVENTUALE INGRESSO DI TIFOSI PRIMA DELLA GARA PER PREPARARE LE COREOGRAFIE, DISPONIBILE PER 7 GIORNI DOPO L’INCONTRO (7 giorni? Questo vuol dire che dopo 7 gg. le immagini vengono cancellate? Quindi secono loro sulla base delle immagini possono, arrestare-denunciare-diffidare e poi le fanno sparire? Ma hanno consultato un avvocato, uno qualsiasi, prima di scrivere una cosa del genere? Lo sanno che la difesa (pare che in Italia esista la possibilità di difendersi in Tribunale) potrebbe avere l'esigenza di visionare a sua volta i filmati anche dopo 7 gg.? Lo sanno che proprio dalla visione dei filmati diverse persone vengono ogni anno scagionate? Sarà divertente vedere in Tribunale come potrà conciliarsi questo sistema con il diritto - sacro - di difesa! Al primo processo che capita verrà eccepita l'incostituzionalità della norma. · IL SISTEMA PUO’ ESSERE IMPLEMENTATO, SU INIZIATIVA DEL PREFETTO, ANCHE CON LE TELECAMERE CITTADINE. CIÒ CONSENTE L’OTTIMALE APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN MATERIA DI ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA ANCHE LUNGO LE VIE DI TRASPORTO, COME PERALTRO PREVISTO DALLA NORMA. |
PERALTRO, IL SISTEMA DI EMISSIONE E DISTRIBUZIONE DEI TAGLIANDI È CONSIDERATO, A LIVELLO INTERNAZIONALE, UNO DEI PILASTRI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA DELL’EVENTO. IL DECRETO DISCIPLINA ATTIVITÀ E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE QUALI “ORGANIZZATORI DELL’EVENTO”. NEL DETTAGLIO: · I TAGLIANDI SONO NOMINATIVI, NUMERATI ED ABBINATI AD UN POSTO A SEDERE (mi risulta che in Curva Sud - per limitare l'analisi a Roma - già da diversi anni tutti abbiano una tessera nominativa con indicato il numero di seggiolino abbinato, eppure c'è stato un derby sospeso e qualche piccolo altro problemino negli anni passati, n.d.L.); · LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI HANNO LA PIENA RESPONSABILITÀ DELLE EMISSIONE, DISTRIBUZIONE/VENDITA E CESSIONE A VARIO TITOLO; · SUL TAGLIANDO È RIPORTATO IL REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO LA CUI INOSSERVANZA COMPORTA L’IMMEDIATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI PRESTAZIONE E LA CONSEGUENTE ESPULSIONE DALLO STADIO DEL TRASGRESSORE (pensa un po' che misura di prevenzione! Divertente l'esplulsione. Chissà chi la porrà in essere. Soprattutto, visto che i nostri stadi non sono come i rettangolari stadi inglesi, chissà come faranno, sempre che ciascuno rispetti il suo posto (ho qualche dubbio al riguardo) a sapere il numero di seggiolino da cui parte un oggetto. Provate a farlo nella curva, dove tutti i seggiolini sono sfalsati, n.d.L.); · PER L’EMISSIONE E LA GESTIONE DEI TAGLIANDI LE SOCIETÀ SPORTIVE DEVONO MUNIRSI DI SISTEMI INFORMATIZZATI CHE CONSENTANO LA REGISTRAZIONE DI DATI, LA VERIFICA ELETTRONICA DEL BIGLIETTO, L’ANTICONTRAFFAZIONE E GLI EVENTUALI PASSAGGI A PERSONE DIVERSE DALL’ACQUIRENTE; · ANCHE PER IL PERSONALE DI SERVIZIO ALL’INTERNO DELL’IMPIANTI È PREVISTO UN SISTEMA DI ACCREDITI CON NOME E FOTO , FUNZIONALE ALLE MANSIONI SVOLTE E LIMITATO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO. |
LA NORMA, COSÌ COME CONCEPITA, RISPONDE ALLE NORMATIVE INTERNAZIONALI CHE RICHIEDONO L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE MA NEL CONTEMPO OFFRE LA POSSIBILITÀ DI FRONTEGGIARE EVENTUALI CRITICITÀ CONTINGENTI SOTTO IL PROFILO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ATTRAVERSO SISTEMI MODULARI E FLESSIBILI ADATTABILI ALLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE. SONO INOLTRE INTRODOTTE IMPORTANTI INNOVAZIONI. NEL DETTAGLIO: · VIENE INTRODOTTO IL CONCETTO DI STADIO POLIFUNZIONALE (ecco il vero obiettivo! Cinema e ristoranti... chissà chi saranno i proprietari di questi nuovi insediamenti negli stadi... n.d.L.); · DISCIPLINA IL SISTEMA DELLE SEPARAZIONI CON L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE TRA PUBBLICO E CAMPO DI GIOCO (e vabbè, in effetti non è che ci stanno tutte queste invasioni di campo... n.d.L.), CONSERVANDONE PERO’ LA POSSIBILITÀ DI RIALZARLE IN CASO DI INCONTRI A RISCHIO SU RICHIESTA DEL QUESTORE; · AFFIDA ALLE SOCIETÀ L’OBBLIGO DI IMPIEGARE PROPRIO PERSONALE PER IL CONTROLLO, ACCOGLIENZA E INDIRIZZAMENTO DEGLI SPETTATORI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI; · DISCIPLINA IL SISTEMA DELLE AREE DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PREFILTRAGGIO E FILTRAGGIO DEGLI SPETTATORI. |
VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 18 marzo 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la
costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare gli
articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli
spettatori ed i
settori in cui possono essere suddivisi;
VISTA la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini
degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle
partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
Serie Generale, n. 110 del 13 maggio 2005;
VISTO la Risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un
manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione
delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è
interessato
almeno uno Stato membro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee C 22/1 del 24 gennaio 2002;
VISTE le disposizioni indicate nel Manuale per l’ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
RITENUTO di dover stabilire le modalità di attuazione dell’articolo 1-quater, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28,
RITENUTO altresì necessario, ai fini della sicurezza pubblica e
della tutela dell’ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti
il gioco del
calcio, abbinare agli altri requisiti quello della nominatività
dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando permarranno le
attuali condizioni
dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;
DECRETA:
Art. 1
(Emissione, distribuzione, vendita e cessione)
Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione
dei titoli di
accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
Le società organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
l’emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme
alla disciplina del presente decreto;
nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso
siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo
leggibile, il
regolamento di utilizzo dell’impianto e gli altri avvisi di cui al successivo
articolo 3, comma 2;
negli impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni
di immediata comprensibilità, l’ubicazione dei settori e dei posti,
nonché i percorsi per accedervi.
Art. 2
(Condizioni e modalità per l’emissione e la distribuzione)
Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non può essere
superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata
dalla
Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
in base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell’Interno 18
marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
Fermi restando i limiti di capienza di cui al comma 1, in occasione di
competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di
tifosi,
la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi
di accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni,
rispettivamente, delle competenti Autorità Provinciali di pubblica
sicurezza o dalle competenti Leghe Nazionali Professionisti o Dilettanti.
L’emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle
seguenti condizioni e modalità:
- i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalità
dell’utilizzatore, l’indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni
di cui
all’articolo 4;
- negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone i
titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati
a titolo di
omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto
agli spettatori;
- al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo
degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al
pubblico
dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di
colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori
della
squadra ospite;
- fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine
e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate
solo
da personale incaricato dalla società organizzatrice dell’evento,
il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni del
titolo di accesso,
anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque,
della capienza del settore. Di tali variazioni sarà compilata formale
documentazione;
- i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere
di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti
almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera
tale da evitare qualsiasi promiscuità tra sostenitori delle due
compagini che disputano l’incontro.
(Quindi
Moggi, Giraudo, Bettega e parenti quando vengono all'Olimpico dovranno
andare nel settore ospiti...! Ribadisco.
Se
voglio andarmi a vedere Inter/Roma in Tribuna FACCIO COME MI PARE.
Se
poi mi vogliono spostare nel settore ospiti per ragioni di ordine pubblico,
sono affari loro, n.d.L.)
Art. 3
(Obblighi delle società organizzatrici dell’evento)
Le società organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione,
distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:
emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore
al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso;
registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti,
giornalieri e "accrediti";
rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorità di
pubblica sicurezza;
avere disponibilità, in tempo reale, del numero totale, per settore
e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso
distribuiti e
venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorità
di pubblica sicurezza;
associare a ciascun biglietto emesso le generalità o ragione sociale
del rivenditore o cedente;
associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalità dell’acquirente
o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.
Art. 4
(Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo)
Ciascun titolo di accesso dovrà chiaramente indicare:
la società organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione;
il nome e l’ubicazione dell’impianto sportivo a cui si autorizza l’ingresso;
la competizione e la partita o le partite di calcio per cui è valido,
ovvero il periodo di validità (stagione calcistica - singolo incontro);
il numero progressivo di rilascio;
la lettera o il numero del varco di accesso all’impianto sportivo attraverso
il quale il titolare dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti;
il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore
del titolo di accesso sarà tenuto ad occupare sugli spalti.
Ciascun titolo di accesso dovrà inoltre riportare l’avviso che,
con l’atto d’acquisto, il titolare si è impegnato a prendere visione
ed a rispettare tutti i
punti del regolamento di utilizzo dell’impianto, affisso presso tutti i
punti vendita. Dovrà essere comunque evidenziato:
- che l’utilizzazione del titolo di acquisto comporta l’accettazione delle
norme del regolamento;
- che il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per
l’accesso e la permanenza degli spettatori nell’impianto sportivo;
- che l’accesso agli impianti sportivi può comportare la sottoposizione
dell’interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e
nelle
eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad
impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite
o
suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
- che il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del
presente decreto,
indicando il responsabile del trattamento.
Ciascun titolo di accesso dovrà riportare stampato, con tecniche
anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente
ed
un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di
prossimità, ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui
sopra, anche, in
maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l’identità
del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonché
gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede
legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti
o
ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati
accessibile al sistema di controllo degli accessi.
I titoli di accesso recanti la dicitura "V.I.P.", rilasciati in numero
non superiore alla capienza del settore comunemente denominato "Tribuna
V.I.P."
daranno accesso al solo settore "Tribuna V.I.P.’" con ingresso da un unico
varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l’ingresso
allo
stadio emesse a vario titolo, all’inizio di ciascuna stagione, da enti
competenti (CONI, Federazioni Sportive) dovrà essere rilasciato
obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare,
sempre nel rispetto della capienza dell’impianto e del settore. I
possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso
regolamento d’uso e d’esercizio dell’impianto destinato al resto degli
spettatori.
Al personale di servizio all’interno dell’impianto, indicato nelle apposite
liste, compilate dalla società organizzatrice almeno un giorno prima
dell’evento, deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente
il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree dell’impianto cui
dà
accesso e la validità temporale. I titoli rilasciati per più
gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare.
Art. 5
(Divieto di vendita dei biglietti)
Dalle ore 19,00 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri è
vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e,
in ogni caso,
nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica è
vietata la vendita diretta dei biglietti nell’aera di servizio esterna
dell’impianto
sportivo (questo non è chiaro: sembra
voglia dire che TUTTI i biglietti debbano essere acquistati in prevendita.
Anche per le partite in casa. Un'altra libertà compressa che non
alcuna ragione di essere. Se vi svegliate domenica e volete andare a vedere
la Roma non potete farlo. E' ovvio che aquesto punto debbono sparire
i diritti di prevendita, perché se non esiste più la vendita
il giorno della partita allora non esiste più neanche la prevendita!
N.d.L.).
Le società organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile,
dovranno posizionare all’esterno dell’intero perimetro dell’impianto sportivo
una
recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi
per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare
titolo di accesso allo stadio, nonché per indirizzare lo spettatore
al varco di accesso al settore assegnato.
Il possesso del titolo di ingresso valido, con l’indicazione corretta dei
dati personali, costituirà requisito indispensabile per l’accesso
degli spettatori
all’area di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dell’interno
18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
per la
permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori
indicato nel titolo stesso.
Art. 6
(Trattamento dei dati personali)
Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1
e, particolarmente, per quelle relative all’associazione a ciascun titolo
di accesso delle
generalità dell’acquirente o utente, le società organizzatrici
o loro delegati per la specifica attività, sono tenuti:
ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali,
i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso;
ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali e di quelle ivi richiamate;
ad assicurare l’immediata disponibilità dei dati da parte dell’autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza
o di polizia
giudiziaria espressamente designati.
Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 4, comma 3,
i dati sono raccolti e trattati dalla società organizzatrice o da
altro organismo
delegato alle specifiche attività, i cui dati devono essere riportati
in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in
prossimità dei
varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti
all’osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c). Essi
sono
altresì tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui al
comma 1, lettera c), delle modificazioni o integrazioni previste dall’articolo
2,
comma 3, lettera d), del presente decreto.
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei
dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto.
Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria,
per i dati acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti
in
applicazione del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni
dalla data dell’evento calcistico cui si riferiscono.
Art. 7
(Disposizioni finali)
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data
di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data
del presente decreto l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive formula osservazioni e proposte per l’eventuale revisione delle
disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 6 giugno 2005
Il Ministro dell’Interno
(Pisanu)
Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali
(Buttiglione)
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
(Stanca)