xxxxx
R.G. notizie di reato
PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
AVVISO
AGLI INDAGATI DELLA CONCLUSIONE
DELLE
INDAGINI PRELIMINARI
(ART.415BISC.P.P.)
Il
Pubblico Ministero Raffaele Guariniello
Visti
gli atti del procedimento penale nei confronti di
Giraudo
Antonio, n. a Torino il xxxxxxxx, res. a Torino, xxxxxxx
Agricola
Riccardo, n. a San Severo il xxxxxxxx, res. a Torino, xxxxxx
Rossano
Giovanni, n. a Torino il xxxxxx, res. a Rivoli, via xxxxxxxx;
difesi
di fiducia dagli Avv.ti.
-
Luigi Chiappero - Torino - via xxxxxxxxxx;
-
Enrico Semeraro - Torino - via xxxxxxxxx;
INDAGATI
per
i seguenti reati, commessi nelle rispettive quaIità competenze e
attribuzioni
d amministratore delegato della Juventus F.C. s.p.a avente sede in Torino,
P.zza Crimea, 7 ed esercente anche atttività consistente nel procurarsi,
detenere in apposito magazzino e fornire medicinali per uso umano, il Giraudo;
di responsabile del settore medico della Juventus F.C. s.p.a., addetto
aIIa distribuzione ai calciatori di tale società dei
medicinali
forniti dalla società medesima, specialista in neuropsichiatria
e
in
medicina dello sport, e, altresì, operante nella Casa di Cura Villa
Cristina
di Collegno autorizzata, accreditata e convenzioriata
esclusivamente
per attività neuropsichiatriche, I'Agricola; di titolare
della
Farmacia Rossano sita in Torino, C.so Monte Grappa, 55, ed esercente il
commercio dl sostanze medicinali,
il
Rossano:
Giraudo
e Agricola
>
A) artt. 648,110 e 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro,
al
fine
di procurare a sè e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto
da
Rossano
Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura
Villa Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis
iniettabile
ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto,
conservazione
ed uso riservati ad ospedali e case di cura e di cui è vietata
la
vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo B
e
di
truffa in danno delle rispettive imprese produttrici (Rhone Poulenc
Rorer
s.p.a. e Bracco s.p.a., in quanto Rossano Giovanni, dopo aver
contraffatto
le prescrizioni mediche limitative indicate nel caro B),
induceva
in errore le case produttrici - con artifizi e raggiri consistiti
nel
trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell'attestare che
si
trattava di "prodotti ospedalieri per la Casa di Cura Villa Cristina",
e
così
procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle imprese
produttrici,
ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo scontato
del
50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura.
>
>
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo
disegno
criminoso.
>
>
Rossano
>
>
B) artt. 477, 482, 81, comma 2, c.p., per aver contraffatto prescrizioni
mediche
limitative di cui agli artt. 2, comma 1, lettera e), n. 2, e 9
D.Leg.
30 dicembre 1992 n. 539, in relazione alI'art. 1 paragrafo 2,
Direttiva
92/26/CEE, formando prescrizioni mediche limitative provenieti
dalla
Casa di Cura Villa Cristina di Collegno convenzionata con il Servizio
Sanitario
Nazionale e relative alle specialità medicinali Orudis iniettabile
ad
uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione
ed uso riservati a ospedali e case di cura e di cui è vietata la
vendita al
pubbIico,
e così per avere, mediante la contraffazione di siffatte
prescrizioni
mediche limitative,fatto apparire adempiute le condizioni
richieste
dall'art.9 D.Leg.n 539/1992 per la loro validità.
>
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo
disegno
criminoso.
>
Giraudo
>
C) art. 15, comma 1, D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 538, in relazione agli
artt.
1, comma 2, 2 e 3 D.Leg. n. 538/1992, per avere, senza essere in
possesso
della prescritta autorizzazione, esercitato attività consistenti
nel
procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare, i seguenti
medicinali
(in una o più confezioni per ciascuno):
>
ADALAT
cpr
TACHIPIRINA cpr
VIT
PORPHYRIN fiale
>
II
GRADO
>
>
ADRENALINA 1 MG fiale
TACHIPIRINA sup
LOPERIL
cpr
>
>
ADRONAT
cpr
FASTUM
gel
MACLADIN
cpr
>
>
ALIIMIX
cpr
FELDENE
fiale
MACLADIN 250
cpr
>
>
ALLERGODIL
spry
FELDENE crema
MARESPIN
cpr
>
>
AMINOMAL
fiale
FELDENE FAST cpr
MATRIX
cpr
>
>
AMINOMAL IV
fiale
FELDENE SOL cpr
MATRIX
fiale
>
>
ANANASE 100 cpr
FERLIXIT
fiale
MEPRAL
fiale
>
>
ARVENUM 500 cpr
FERROGRAD cpr
MERREM
1000 fiale
>
>
ASPIRINA
cpr
FLAN TADlN 30 MG
cpr
MESULID
bus
>
>
ASPIRINA C
cpr
FLEBOCORTID 500 flale
MESULID
FAST bus
>
>
ASPIRINA C EFF cpr
FLECTADOL 1000 bus
MINIAS
cpr
>
>
ASPIRINA 500 MG cpr
FLECTADOL 1000 fiale
MINIAS
1 GR
cpr
>
>
AUGMENTIN
cpr
FLECTADOL fiale
MIOCAMEN
600 cpr
>
>
AUGMENTIN 1 GR cpr
FLECTADOL 500 flate
MISODEX
cpr
>
>
AURONAT
cpr
FLUBASON
bus
MISODEX 200
cpr
>
MG
>
>
BACACIL 1200 cps
FLUIMUCIL
flate
MISOFENAC
cpr
>
>
BACTRIM FORTE cpr
FLUIMUCIL
fiale
MONURIL
bus
>
e
aeros
>
>
BARALGINA
fiale
FLUIMUCIL
bus
MUSCORIL
fiale
>
>
BENTELAN
cpr
FLUIMUCIL 100 bus
MUSCORIL
cpr
>
>
BENTELAN 0,5 MG cpr
FLUIMUCIL 200 bus
NABUSER
bus
>
>
BENTELAN 1,5 fiale
FLUIMUCIL
fiale
NARCAN
fiale
>
ANTIBIOTICO
>
>
BENTELAN 4 MG fiale
FLUIMUCIL 600 cpr
NEOTON
1 GR fleb
>
>
BIMIXIN
cpr
FLUPRIM TOSSE
gtt
NEURAMIDE
fiale
>
>
BISOLVON LINCTUS scir
FOMENTIL
cpr
NICETILE
cpr
>
>
BREXIN
bus
FROBEN
cpr
NIFLAM
gel
>
>
BREXIN 20 MG bus
FROBEN
gtt
NIZORAL
flac
>
>
BRUFEN
bus
FROBEN
collut
NIZORAL SCALP flac
>
>
BUSCOPAN cpr
GAVISCON
cpr
NORMIN
cpr
>
>
BUSCOPAN fiale
GAVISCON
scir
NOVALGINA
gtt
>
>
BUSCOPAN sup
GENTALYN
crema
ORUDIS
cpr
>
>
CENTELLASE cpr
GENTALYN BETA crema
ORUDIS
fiale
>
>
CIPROXlN 250 cpr
GENTUS
scir
ORUDIS RETARD cpr
>
>
CIPROXIN 500 cpr
GUTRON
gtt
OTALGAN
gtt
>
>
CISTIDIL
cpr
IMMUCYTAL
fiale
OTOSPORlN gtt
>
aeros
>
>
CLENIL A
fiale
IMODIUM
cpr
PANADOL
cpr
>
aeros
>
>
CLENIL A
flac
INDOXEN 25 MG cpr
PEFLACIN
400 cpr
>
>
COMPLAMIN fiale
INIBACE
cpr
PEVARYL
crema
>
>
CROMATONFERRO fiale
INIBACE 5 MG cpr
PEVARYL
polv
>
>
DEFLAMAT 75 MG cpr
LARIAM
cpr
PEVARYL
schiu
>
>
DEFLAN 6 MG cpr
LASIX
fiale
PLASIL
cpr
>
>
DEFLAN 30 MG cpr
LASIX
cpr
PLASIL
fiale
>
>
DELTACORTENE 5 cpr
LEDERFOLIN cpr
POLARAMIN
cpr
>
>
DEPO MEDROL 40 MG fiale
LEGOFER 40 fiale
POLARAMIN
crem
>
>
DEPO MEDROL fiale
LEVOCARVIT fiaIe
POLARAMIN
AR cpr
>
>
DEPO MEDROL CON fiale
LEVOTUS
gtt
PORFIRIN
cpr
>
LIDOCAINA
>
>
DIIDERGOT gtt
LEXIL
cpr
PORFIRIN 12 fiale
>
>
DOBETIN 1000 fiale
LEXOTAN
gtt
RANIDIL
150 cpr
>
>
DOBETIN 5000 fiale
LIDOCAINA CLO 200MG fiale
RANIDIL
300 cpr
>
>
EN
gtt
LIOMETACEN
fiale
REDOXON 500 MG cpr
>
>
EN 0,5 MG cpr
LIPOSOM FORTE fiale
REPARlL
cpr
>
>
EUMOVATE pom
LIQUEMIN
fiale
REPARIL
fiale
>
>
FARGAN crem
LOCALYN OTO gtt
VIT
PORPHYIN II fiale
>
>
FARGANESSE fiale
TACHIPIRINA 1000 sup
VIVIN
C
cpr
>
>
RIFOCIN
fiale
TACHIPIRINA 500 cpr
VOLTAREN
cpr
>
>
RIFOCIN 250 MG fiale
TAD 600 fiale
VOLTAREN
fiale
>
>
RIFOCIN TOPICO fiale
TARGOSIL 200 MG fiaIe
VOLTAREN
gel
>
>
RILATEN flale
TAVOR 1 MG cpr
VOLTAREN
sup
>
>
RINAZINA gtt
illegibile
illegibile
>
>
illegibile
TELDANE FORTE
cpr
VOLTAREN SOL cpr
>
>
ROCEFIN fiale
TORADOL cpr
XAMAMINA
cpr
>
>
ROCEFIN 1 GR fiale
TORADOL fiale
XATRAL
cpr
>
>
ROVAMICINA cpr
TORADOL gtt
XYLOCAINA
fIac
>
>
SAMIR 200 fiale
TORADOL 10 cpr
XYLOCAINA
2% flac
>
>
SAMYR 200 cpr
TORADOL 10 fiale
ZANTAC
fiale
>
>
SARIDON cpr
TORADOL 30 fiale
ZEPELIN
cpr
>
>
SOBREPIN fiale
TRANS ACT cerotti
ZEPELIN
bus
>
>
SOBREPIN bus
TRANSMETIL 600 fiale
ZEPELINDUE
bus
>
>
SOBREPIN 200 bus
TRICORTIN 1000 fiale
ZEPELINDUE
cpr
>
>
SOBREPIN AEREOSOL fiale
TRINITRINA cpr
ZERINOL
cpr
>
>
SOLUMEDROL 1 GR fiale
TRONAN 100 MG cpr
ZIMOX
cpr
>
>
SASMEX fiale
UBIMAIOR fiale
ZIMOX
1 GR cpr
>
>
SPASMEX sup
UGUROL
fiale
ZINNAT
250 cpr
>
>
SPASMEX cpr
ULTRAVISIN cpr
ZINNAT 500 cpr
>
>
SPASMODIL fiale
UROTRACTIN cpr
ZIRTEC
cpr
>
>
SPASMOMEN 40 MG cpr
VALIUM
fiale
ZITROMAX
cpr
>
>
STILNOX cpr
VALPINAX
cpr
ZOVIRAX
cpr
>
>
SUCRALFIN bus
VELAMOX
cps
ZOVIRAX
p.oft
>
>
SUCRALFIN cpr
VELAMOX 1 GR cpr
ZOVIRAX
3 GR crem
>
>
SUPRADYN cpr
VERECOLENE cpr
ZOVIRAX
400 cpr
>
>
SYNFLEX F.TE bus
VERECOLENE COMPL cpr
>
>
SYNFLEX F.TE sup
VISUMETAZONE gtt
>
>
In Torino, dal luglio 1994 a tutt'oggi.
>
>
Giraudo
>
>
D) art. 4, comma 2, D. Leg 19 settembre 1994 n. 626, per aver omesso di
redigere
un documento di valutazione dei rischi contenente una
completa
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro
e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare
relativamente ai calciatori della Juventus F.C. s.p.a., legati da
rapporto
di lavoro subordinato con tale società a norma degli artt.3 e 4
L.
23
marzo 1981 n. 91.
>
>
In Torino, accertato tra agosto e settembre 1998 e commesso a tutt'oggi.
>
>
Giraudo e Agricola
>
>
E) artt. 6 L. 5 giugno 1990 n.135, 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110 e 81,
comma
2, c.p., anche in relazione al D.M. 13 marzo 1995, AlI. C, Sez. I, per
avere,
in concorso tra loro fatto sottoporre all'esame per l'accertamento
dello
stato di sieropositività all'A.I.D.S. i calciatori della Juventus
F.C.
s.p.a.legati
dal rapporto di lavoro subordinato con tale scietà a norma
degli
artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91; ipotesi grave, per la
sistematicità
dell'attentato alla dignità e riservatezza dei soggetti
sottoposti
all'esame.
>
>
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra il luglio 1994
e
il settembre 1998, e a tutt'oggi.
>
>
Giraudo e Agricola
>
>
F) artt. 5 e 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110, 81, comma 2, c.p. in
relazione
agli artt. 16 D. Leg. 19 settembre 1994 n. 626, e 8 D.M. 13 marzo
1995,
per avere, in concorso tra loro, fatto sottoporre i cailciatori della
Juventus
F.C. s.p.a., legati da rapporto di lavoro subordinato con tale
società
a norma degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91, ad esami
tecnicostrumentali
non indicati nell'All. C del D.M. 13 marzo 1995, a
prescindere
dalla presenza di un fondato sospetto clinico (quali gli esami
per
la determinazione di testosterone, cortisolo nel sangue, e
deidroepiandrosterone).
>
>
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio
1994
e il settembre 1998, e a tutt'oggi.
Giraudo
e Agricola
G)
artt. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401, 110, 81 comma 2, c.p., per avere in
concorso
tra loro, al fine, di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente
al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive
organizzate
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (campionato di calcio di serie
A, coppa Italia). compiuto una ,pluralità convergente di atti
fraudolenti
consistiti nel:
1)
procurarsi, detenere, somministrare ai calciatori trattati, specialità
medicinali
contenenti sostanze rientranti nell'elenco formulato dal C.I.O.
relativo
alle "Classi di sostanze proibite e del metodi proibiti" in materia
di
doping,deliberato dal C.O.N.I. e recepito dalla Federazione Italiana
Gioco
Calcio, e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di
agenti
e metodi doping adottata nel quadro della convenzione antidoping
fatta
a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 29
novembre
1995 n. 152, e, in particolare:
-la
specialità medicinale Liposom Forte contenente fosfolipidi ipotalamici
e
mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni
metaboliche
cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, avente azione
dopante
sia per la presenza del mannitolo (appartenente alla Classe
Farmacologica
l-D "Diuretici" , proibita per ogni via sino al 1996, e dal
1997
proibita per iniezione endovenosa), sia per la presenza dei fosfolipidi
(per
un verso, atti a interferire con il turnover di mediatori sia
catecolaminici
-dopamina e noradrenalina- sia colinergici -acetilcolina- e,
quindi,
appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva
delle
"sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura
chimica";
e, per l'altro, atti ad innalzare i tassi plasmatici dell'ormone
somatotropo,
e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-E "Ormoni
peptidici
e glicoproteici ed analoghi", comprensiva dei "rispettivi fattori
di
rilascio e loro analoghi)
>
-la specialità medicinale Lidocaina, contenente Iidocaina, appartenente
alla
Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto
di
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione
della
prescritte notifica all'autorità competente prima della competizione
in
presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della
dose e della via di somministrazione;
>
-la specialità medicinale Xylocaina, contenente xilocaina, appartenente
alla
Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto
di
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione
della
prescritte notifica all'autorità competente prima della competizione
in
presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della
dose e della via di somministrazione;
>
-la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi"), ricorrendo
il
divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione
della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
>
-la specialità medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale, contenente
sia
metilprednisolone
appartenente alla Classe Farmacologica III-D
("Corticosteroidi"),
ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica,
e non risultando consentita la somministrazione per iniezione
locale
o intraarticolare per omissione della prescritta notifica
all'autorità
competente prima della competizione, sia lidocaina appartenente
alla
Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto
di
somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita
la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione
della
prescritta notifica all'autorità competente prima della competizione
in
presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della
dose e della via di somministrazione;
>
-la spacialità medicinale Bentelan fiale contenente betametasone,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il
divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione
della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
>
-la specialità medicinale Bentelan compresse,contenente betametasone,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il
divieto di somministrazione per via orale;
>
-la specialità medicinale Deflan compresse, contenente deflazacort,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il
divieto di somministrazione per via orale;
>
-la specialità medicinale Flantadin compresse, contenente deflazacort,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il
divieto di somministrazione per via orale;
>
-la specialità medicinale Flebocortid fiale, contenente idrocortisone,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il
divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione
della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
>
-la specialità medicinale Solu-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il
divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione
della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
>
-la specialità medicinale Tricortin 1000, contenente fosfolipidi
cerebrali
e
lidocaina, autorizzata dal Ministero della sanità per "stati
ipossidotico-dismetabolici
del sistema nervoso centrale e sindromi
polialgico-neurosiche",
avente azione dopante, sia per la presenza della
lidocaina
(appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici
locali"),
ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica,
e non risultando consentita la somministrazione per iniezione
locale
o intraarticolare per omissione della prescritta notifica
all'autorità
competente prima della competizione in presenza di
giustificazione
medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della
via
di somministrazione), sia per la presenza dei fosfolipidi (in grado di
attivare
il metabolismo neuronale normalizzando le attività enzimatiche di
membrana
e di aumentare sia il turnover dei neurotrasmettitori, sia il
metabolismo
glucidico e quello dei fosfolipidi endogeni, e, quindi,
appartenenti
alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva delle
"sostanze
affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica");
>
2) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori
trattati,
senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione
prescrittiva
nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso
informato
del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle
indicazioni
autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento
di
attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di
attivazione
biochimica, bioenergetica, neurotrasmettitoriale, a livello
cerebrale
e/o muscolare e/o cardiaco e di incrementarne le prestazioni; e,
in
particolare:
>
-la specialità medicinale Samyr a base di ademotionina solfato
p-toluensolfato,
autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento
delle
sindromi depressive data la sua interferenza a livello cerebrale can
il
metabolismo dei neuromediatori sia catecolaminici (dopamina,
noradrenalina,
adrenalina) sia jindolaminici (serotonina e melatonina) sia
imidazolici
(istamina), e invece somministrata a calciatori in piena
attività
agonistica non affetti da sindrome depressiva, nè da altra
patologia
non curabile con gli attuali mezzi terapeutiic a disposizione, con
la
giustificazione che si trattava di un farmaco "disintossicante o
"detossicante",
e non informando i calciatori trattati che si trattava di un
farmaco
attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il
biochimismo
cerebrale e pertatnto indicato in soggetti affetti da
depressione,
con la finalità di attuare nei calciatori trattati un'efficace
attivazione
neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di
modificarne
le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento
di
incrementarne le prestazioni;
>
-la specialià medicinale Liposom forte, contenente fosfolipidi ipotalamici
e
mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per
le alterazioni
metaboliche
cerebrali conseguenti, a turbe neuroendocrine, e invece
somministrata
a calciatori in piena attività agonistica non affetti da
alterazioni
metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da
altra
patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a
disposizione,
e non informando i predetti calciatori che si trattava di un
farmaco
attivo suI sistema nervoso centrale in grado di modificare il
biochimismo
cerebrale e avente l'azione dopante descritta in questo capo G,
al
punto 1, primo trattino, con la finalità di attuare nei calciatori
trattati
un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso
centrale
e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi,
con
l'intento di incrementarne le prestazioni;
>
-la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata
dal
Ministero della Sanità per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca
con
addizione
alle soluzioni cardioplegiche e Ia sofferenza metabolica del
miocardio
in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa
mediante
fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti
da
sofferenza
metabolica del miocardio in stati ischemici, né sottoposti a
chirurgia
cardiaca con conseguente necessità di addizione del farmaco alle
soluzioni
cardioplegiche (situazioni del resto incompatibili con l'attività
agonistica)
),né affetti da altra patologia non curabite con gli attuali
mezzi
terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di
un
"ricostituente", e non informando i calciatori trattati che si trattava
di
un farmaco di un farmaca attivo sul metabolismo energetico e pertanto
indicato
nella cardioprotezione in chirurgia cardiaca e nella sofferenza
metabolica
del miocardio in chirurgia cardiaca, con la finalità di
realizzare
nei calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a
livello
della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le
proprietà
psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di
incrementarne
le prestazioni;
>
-la speciaIità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato
sale
sodico, autorizzata dal Ministero defla Sanità per il trattamento
dell'ipofosfatemia
oggettivamente accertata sia in situazioni acute (quali
terapie
trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutrizione
parenterale),
sia in corso di situazioni o affezioni croniche talora
associate
a deplezione di fosfati (quali etilismo cronico, malnutrizione
protratta,
insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle
miocardiopatie
ischemiche, e invece somministrata per via endovenosa
mediante
fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti
da
ipofosfatemia
oggettivamente accertata né da miocardiopatie ischemiche
(patologie,
del resto, incompatibili con l'attività agonistica), nè affetti
da
altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapautici a
disposizione,
con la giustificazione che si trattava di un "ricostituente" e
non
informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo
sul
metabolismo energetico muscoIare (aumento delle concentrazioni tissutali
del
mediatore d'energia ATP così messo a disposizione per le attività
dei
sistemi
interessati quali muscoli scheletrici e cuore; diminuzione dei
liveIli
ematici di glucosio con facilitazione dell'utilizzo a scopi
energetici;
incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare), e
pertanto
indicato nelle predette patoIogie, con la finalità di realizzare
nei
calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a livello
della
muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà
psicofisiche
e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le
prestazioni;
>
3) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori
trattati,
senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione
prescrittiva
nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso
informato
del calciatore specialità medicinali ai di fuori delle indicazioni
autorizzate
dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare
nei
confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione
psicofisica
e biologica in particolare:
>
-la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
somministrata
a calciatori per i quali non sono documentate, né
documentabili,
condizion cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche
autorizzate
dal Ministero della Sanità e atte a giustificarne l'impiego,
nel'intento
di modificarne le prestazioni;
>
-la specialità medicinale Bentelan fiale contenente betametasone,
somministrata
a calciatori per i quali non sono documentate, né
documentabili,
condizioni cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche
autorizzate
dal Ministero della Sanità e atte a giustificarne l'impiego,
nell'intento
di modificarne le prestazioni;
>
>
4) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori
trattati,
senza la prescritta ricettazione e senza una apposita indicazione
prescrittiva
nelle relative cartelle sanitarie, la specialità medicinale
Voltaren
a base di diclofenac, autorizzata dal Ministero della Sanità per
il
trattamento
di affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (artrite
reumatoide,
spondilite anchilosante), artrosi, reumatismo extra-articolare,
stati
dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica,
episodi
dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie
dell'apparato
muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso
di
coliche renali ed epatiche, caratterizzata da effetti collaterali tali
da
consigliarne
un uso mirato e per periodi di tempo molto brevi (disturbi
gastroenterici,
manifestazioni allergiche, cutanee e mucose; disturbi del
sistema
nervoso centrale quali astenia, capogiri, cefalea convulsioni,
disturbi
sensori o della visione, insonnia, irritabilità, tinnito;
alterazioni
renali; alterazioni epatiche; alterazioni dell'emopoiesi,
alterazioni
dell'apparato respiratorio), e invece somministrata anche a
immediato
ridosso o nel corso della competizione, e, quindi, non in
condizioni
di sospensione dell'attività agonistica, a calciatori affetti da
patologie
inabilitanti rientranti nelle indicazioni autorizzate dal
Ministero
della Sanità, con la finalità di mascherare la forma morbosa
grazie
allattività antidolorifica del Voltaren, e, quindi, nel convergente
intento
di alterare le prestazioni degli atleti, per di più esponendoli
sia
a
effetti collaterali che potevano richiedere l'utilizzo di altri farmaci
per
antagonizzare tali effetti (tipo gastroenteroprotettori), sia al rischio
di
un peggioramento della forma morbosa e di una conseguente protrazione nel
tempo
del trattamento farmacologico;
>
>
5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati specialità
medicinali
ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di
cura
a norma dall'art. 9 D.Leg. n. 539/1992, e non utilizzabili "in
situazioni
di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere",
e,
in particolare:
>
-la specialità medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso a
base di
ketoprofene
(autorizzata dal Ministero detta Sanità per il trattamento
sintomatico
degli episodi dolorosi acuti in atto in corso d'affezioni
infiammatorie
dell'apparato muscolo-scheletrico), ad acquisto, conservazione
ed
uso riservati a ospedali e case di cura sia per garantire una maggiore
sicurezza
di impiego in rapporto alla possibilità di effetti collaterali
anche
severi, sia per motivi legati alle modalità di preparazione che
richiedono
particolari precauzioni in ispecie sotto l'aspetto inerente al
maneggiamento
in asepsi completamente garantito solo in ambiente
ospedaliero,
sia per motivi legati alla notevole amplificazione degli
effetti
collaterali (disturbi gastrointestinali, reazioni cutanee, disturbi
renali,
disturbi epatici), e il cui indebito utilizzo in soggetti non
ospedalizzati
appare finalizzato a mantenere in attività agonistica
calciatori
affetti da inabilitanti quadri morbosi osteo-mio-articolari;
>
-la specialità medicinale Mepral iniettabile a base dì
omeprazolo
(autorizzata
dal Ministero della Sanità per ulcera della parete gastrica,
spesso
in caso d'alterazioni della mucosa dovute a gastrite; ulcera del
duodeno
da aumento della secrezione acida, presenza d'agenti patogeni
esterni,
disturbi dell'autoregolazione, disturbi della motilità gastrica
ecc;
esofagiti da (illegibile), con infiammazione della parte terminale
dell'esofago
dovuta al rigurgito nello stesso succo gastrico, sindrome di
Zollinger-Ellison,
dovuta neoplasia d'alcune cellule del pancreas con
ipersecrezione
di gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e duodenali che
insorgono
rapidamente a causa dell'iperacidità gastrica), ad acquisto,
conservazione
ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per motivi
medici,
sia per motivi legati alle modalità indaginose di preparazione e
somministrazione,
sia per motivi legati alla necessità di accertamenti
diagnostici
prima della somministrazione, sia per motivi legati alla
possibile
amplificazione, degli effetti collaterali dell'omeprazolo, con
comparsa
di cefalea, nausea, vomito, diarrea o stipsi, ecc. e il cui
indebito
utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una
rapida
protezione gastroenterica a fronte dei possibili effetti collaterali
indotti
dai trattamenti con FANS in corso di attività agonistica con
possibilità
a circolo chiuso di amplificazione degli effetti collaterali
dell'omeprazolo;
6)
procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia
durante
il ritiro precampionato, sia durante la stagione agonistica,
prodotti
contenenti creatina a dosaggi giornalieri superiori ai 6 grammi
(inizialmemnte
dosi comprese fra i dieci e trenta grammi/die), nonché
negli intervalli delle partite a dosaggi pari
a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni fornite al riguardo
dal Consulente in materia della
Juventus
F.C. s.p.a., in maniera continuativa e senza necessità clinica,con
l'intento
di potenziare le prestazioni di atleti per i quali non erano
documentate
condizioni cliniche che giustificassero l'impiego di siffatte
dosi
di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi
epatici
o renali o effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
>
>
7) omettere l'adozione delle necessarie misure precauzionali (in
particolare,
controindicazioni anche temporanee alla pratica dell'attività
professionale,
sospensione o restrizione dell'attività agonistica,
svolgimento
di specifiche indagini diagnostiche clinico-laboristiche) in
presenza
di situazioni cliniche anomale evidenziatesi in alcuni determinati
calciatori
e consistite in intensi incrementi dei valori di ematocrito (sino
a
+8/9 punti percentuali, e con punte oltre il 50%) associato ad aumento
del
volume
medio di globuli rossi, riduzione della concentrazione emoglobinica media
e assunzione di ferro non giustificata dall'evidenza clinica di una anemia
da carenza di ferro, essendo tale condizione compatibde con una stimolazione
farmacologica del midollo eritroide e la conseguente necessità di
assunzione di preparati a base di ferro ai fini della sintesi dell'emoglobina
per i globuli rossi in eccesso;
>
8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le
somministrazioni,
le prescrizioni, le indicazioni, il dosaggio, la natura e
la
durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati.
In
Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra luglio 1994 e
settembre
1998.
>
Giraudo, Agricola e Rossano
>
H) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere in concorso tra loro,
somministrato
ai calciatori trattati specialità medicinali in specie e
qualità
diverse da quelle dichiarate, e, in particolare:
>
-speciaIità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate
in
specie
e qualità diverse da quelle dichiarate, in quanto dichiarate ai
calciatori
trattatti specialità medicinali non aventi azione dopante;
>
-specialità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate
in
specie
e qualità diversa da quelle dichiarate, e, segnatamente, per
indicazioni
diverse da quelle dichiarate nell'etichettatura e nel foglio
illustrativo
e da quelle dichiarate ai calciatori trattati;
>
-specialità medicinali di cui al capo G, punto 5, somminitrate in
specie e
qualità
diverse da quelle dichiarate nell'etichettatura e nel foglio
illustrativo
(recanti l'indicazione "medicinali da utilizzare in ospedali e
case
di cura: vietata la vendita al pubblico").
>
>
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994
e
settembre
1998.
>
>
>
>
Giraudo e Agricola
>
>
I) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro e
con
i
fornitori dei prodotti contenenti creatina di CUI al capo G, punto 6,
somministrato
ai calciatori trattati Siffatti prodotti in specie, qualità,
quantità,
diverse da quelle dichiarate, e, in particolare, in quanto:
somrministrate
a dosaggi giornalieri superiori a quelli dichiarati ai
calciatori
trattati; costituenti specialità medicinali, anziché i dichiarati
integratori;
aventi possibili effetti collaterali in luogo della dichiarata
innocuità.
In
Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e
settembre 1998.
V.
artt. 418 bis e 550, comma 1 c.p.p.;
AVVISA
che
nell'ambito del predetto procedimento le indagini preliminari sono
concluse;
AVVERTE
che
la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata
presso
la
Segreteria di questo Pubblico Ministero (in Torino, P.zza Palazzo di
Città,
7 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino), e che
gli
indagati e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed
estrarne
copia;
>
che gli indagati hanno facoltà, entro il termine di venti
giorni, di
presentare
memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa
ad
investigazioni dei difensori, chiedere al Pubblico Ministero il
compimento
di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni
ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio;
>
>
INVITA
>
>
Giraudo Antonio, Agricola Riccardo e Rossano Giovanni a dichiarare o
eleggere
domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento
con
dichiarazione resa in segreteria di questo Ufficio o del Tribunale del
luogo
ove gli interessati si trovino o mediante telegramma o lettera
raccomandata
con Sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona
autorizzata
o dal difensore. Con l'avvertimento che devono comunicare ogni
mutamento
del domicilio eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza
o
di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive
notificazioni
verranno eseguite nel luogo ove il presente decreto è stato
nnotificato;
>
>
DISPONE
>
>
che il presente avviso sia notificato alle persone indagate e ai
difensori.
>
>
Torino 25/5/2000 |
LO
STATUTO-MOGGI
Dopo
i ripetuti, evidenti e gravi torti arbitrali subiti dalla Juventus, Moggi
ha giustamente protestato richiedendo un maggiore rispetto del regolamento
da parte degli arbitri, e per ridurre il numero di errori arbitrali e smorzare
l'ondata di polemiche che da essi derivano il buon Lucky Luciano ha proposto
alla Lega e alla FIGC l'approvazione di uno statuto speciale che è
già da tempo in uso sui campi, ma la cui mancata conoscenza formale
da parte di alcuni arbitri ed addetti ai lavori ha creato tutti i problemi
di questi ultimi tempi.
Ecco
a voi le regole dello statuto speciale:
art.
1:
qualora
si giunga in una partita della Juventus al minuto 75 senza che il giocatore
DelPiero Alex sia riuscito ancora a segnare, l'arbitro è tenuto
a concedere alla prima occasione un rigore a favore della Juventus in modo
che il suddetto DelPiero, che è uno dei giocatori più pagati
del mondo e quindi non può andare in depressione da carenza di gol,
possa realizzare un gol
comma
1:
il
rigore va ovviamente fatto ripetere fino a quando DelPiero non riesca a
realizzarlo
art.2:
è
severamente vietato concedere un rigore contro la Juventus, a meno che
questa non abbia un vantaggio di almeno 4 gol
comma
1:
gli
arbitri che non rispetteranno questo articolo saranno giudicati da un tribunale
speciale formato dai signori Moggi Luciano, Bettega Roberto e Agnelli Umberto,
ma potranno avvalersi della difesa del rinomato avvocato Chiusano Vittorio
comma
2:
in
seguito alla approvazione di questo articolo viene istituito il premio
"Mark Iuliano" che andrà al giocatore che in una stagione riuscirà
a commettere più falli da rigore senza che nessuno gliene venga
fischiato e che assegnerà alla squadra del giocatore premiato un
bonus di 10 punti in campionato
art.3:
è
caldamente consigliato assegnare un rigore a favore della Juventus, oltre
che nei casi previsti dal regolamento (in questi casi l'assegnazione del
rigore è tassativamente obbligatoria, pena la decapitazione della
terna arbitrale e del quarto uomo), anche nelle seguenti situazioni di
gioco:
comma
1:
viene
commesso un fallo su un giocatore della Juventus fuori dall'area di rigore,
ma tale giocatore riesce a rotolare fino all'interno della suddetta area
(particolare attenzione va prestata al giocatore Inzaghi Filippo, abilissimo
in queste giocate)
comma
2:
viene
commesso un fallo su un giocatore della Juventus fuori dall'area di rigore,
ma qualche altro giocatore della Juventus si trova nell'area di rigore
avversaria
comma
3:
qualora
la Juventus si trovi nell'assoluta necessità di segnare un gol per
pareggiare o vincere la partita (tale necessità verrà comunicata
all'arbitro dopo consultazione del tribunale speciale formato dai signori
L.Moggi, R.Bettega e U.Agnelli)
art.
4:
è
severamente vietato espellere un giocatore della Juventus, a meno che questi
non si renda colpevole di un crimine punibile con la pena di morte in almeno
50 nazioni del mondo (esempi: decapitazione con un macete di un avversario,
lancio di armi chimiche e/o nucleari verso la curva dei tifosi ospiti,
violenza carnale ai danni di un giocatore avversario o di un guardialinee)
comma
1:
qualora
la violenza carnale avvenga su di un soggetto (giocatore o guardialinee)
che indossi pantaloncini corti, deve essere riconosciuta l'attenuante della
provocazione e andrà estratto soltanto un cartellino giallo
comma
2:
l'utilizzo
della bandierina per attuare la violenza carnale sul guardialinee è
passibile di una giornata di squalifica in più rispetto all'utilizzo
di mezzi propri, in quanto costituisce un'offesa per le istituzioni
comma
3:
la
decapitazione con macete dell'avversario è concessa qualora tale
individuo si fosse reso colpevole in precedenza di gesti sconvenienti come
ad esempio segnare un gol alla Juventus
art.
5:
qualora
una squadra si permetta di contendere un qualsiasi trofeo (anche il simbolico
titolo di campione d'inverno) alla Juventus, gli arbitri saranno tenuti
a contrastarla in ogni modo (annullamento di gol regolari, mancata concessione
di rigori evidenti, ecc.) in nome delle regole della buona educazione per
cui non è lecito fare sgarbi nei confronti di una vecchia signora
comma
1:
le
squadre che si lamenteranno per questo trattamento, non capendo lo spirito
di giustizia, equità e sportività che lo caratterizza, verranno
immediatamente retrocesse fra i dilettanti e tutti i loro giocatori, pur
continuando ad essere pagati dai loro rispettivi presidenti, passeranno
a titolo gratuito alla Juventus, come risarcimento per i danni d'immagine
arrecati dalle ingiuste proteste e accuse portate dalle altre squadre
comma
2:
per
evitare il ripetersi di inutili e faziose polemiche sulle decisioni arbitrali,
tutte le informazioni sportive trasmesse da giornali, trasmissioni radiofoniche
e televisive (compresi i commenti sui casi da moviola) dovranno ottenere
l'approvazione da parte di uno dei pilastri del giornalismo mondiale, la
cui professionalità e imparzialità non può essere
messa in dubbio da nessuno, il sig. Jacobelli Xavier
art.
6:
per
quello che riguarda le norme antidoping si invitano arbitri ed ufficiali
di campo a ricordare che i giocatori della Juventus, essendo i più
bravi sono anche quelli che faticano di più sul campo e quindi va
accettato da parte loro l'utilizzo di qualsiasi sostanza che li metta in
grado di rendere al meglio
comma
1:
non
vanno invece accettati in campo giocatori con mutazioni genetiche, segno
di un evidente eccesso nell'uso dei farmaci, come ad esempio la presenza
di 8 arti, di 2 teste e così via (vanno invece considerati regolari
i giocatori della Juventus dotati di 4 ruote o di 5 porte, perchè
questi segni sono considerati come manifestazione di affetto, stima e riconoscenza
nei confronti del proprietario della squadra)
comma
2:
qualora
entri in vigore anche nel calcio, come nel ciclismo, la valutazione dell'ematocrito
i giocatori della Juventus andranno squalificati soltanto nel caso in cui
il loro sangue sia tanto denso da poter essere plasmato come il pongo
Come
potete notare molte delle norme codificate da questo statuto sono già
nella pratica in vigore da molti anni sui nostri campi, ma anch'io, come
il cav. Moggi, sono convinto che la loro approvazione formale da parte
degli organi competenti potrebbe finalmente chiarire la situazione, mettendo
fine alla serie infinita di polemiche che sta rovinando il nostro calcio.
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