xxxxx R.G. notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

AVVISO AGLI INDAGATI DELLA CONCLUSIONE 
DELLE INDAGINI PRELIMINARI

(ART.415BISC.P.P.)

Il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello
Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di

Giraudo Antonio, n. a Torino il xxxxxxxx, res. a Torino, xxxxxxx

Agricola Riccardo, n. a San Severo il xxxxxxxx, res. a Torino, xxxxxx

 Rossano Giovanni, n. a Torino il xxxxxx, res. a Rivoli, via xxxxxxxx;

difesi di fiducia dagli Avv.ti.

- Luigi Chiappero - Torino - via xxxxxxxxxx;
- Enrico Semeraro - Torino - via xxxxxxxxx;

INDAGATI

per i seguenti reati, commessi nelle rispettive quaIità competenze e
attribuzioni d amministratore delegato della Juventus F.C. s.p.a avente sede in Torino, P.zza Crimea, 7 ed esercente anche atttività consistente nel procurarsi, detenere in apposito magazzino e fornire medicinali per uso umano, il Giraudo; di responsabile del settore medico della Juventus F.C. s.p.a., addetto aIIa distribuzione ai calciatori di tale società dei
medicinali forniti dalla società medesima, specialista in neuropsichiatria e
in medicina dello sport, e, altresì, operante nella Casa di Cura Villa
Cristina di Collegno autorizzata, accreditata e convenzioriata
esclusivamente per attività neuropsichiatriche, I'Agricola; di titolare
della Farmacia Rossano sita in Torino, C.so Monte Grappa, 55, ed esercente il commercio dl sostanze medicinali, 
il Rossano:

Giraudo e Agricola

> A) artt. 648,110 e 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, al
fine di procurare a sè e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da
Rossano Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis
iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto,
conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura e di cui è vietata
la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo B e
di truffa in danno delle rispettive imprese produttrici  (Rhone Poulenc
Rorer s.p.a. e Bracco s.p.a., in quanto Rossano Giovanni, dopo aver
contraffatto le prescrizioni mediche limitative indicate nel caro B),
induceva in errore le case produttrici - con artifizi e raggiri consistiti
nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell'attestare che
si trattava di "prodotti ospedalieri per la  Casa di Cura Villa Cristina", e
così procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle imprese
produttrici, ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo scontato
del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura.
>
> In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo
disegno criminoso.
>
> Rossano
>
> B) artt. 477, 482, 81, comma 2, c.p., per aver contraffatto prescrizioni
mediche limitative di cui agli artt. 2, comma 1, lettera e), n. 2, e 9
D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 539, in relazione alI'art. 1 paragrafo 2,
Direttiva 92/26/CEE, formando prescrizioni mediche limitative provenieti
dalla Casa di Cura Villa Cristina di Collegno convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale e relative alle specialità medicinali Orudis iniettabile
ad uso endovenoso e Mepral iniettabile,   ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al
pubbIico, e così per avere, mediante la contraffazione di siffatte
prescrizioni mediche limitative,fatto apparire adempiute le condizioni
richieste dall'art.9 D.Leg.n 539/1992 per la loro validità.

> In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo
disegno criminoso.

> Giraudo

> C) art. 15, comma 1, D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 538, in relazione agli
artt. 1, comma 2, 2 e 3 D.Leg. n. 538/1992, per avere, senza essere in
possesso della prescritta autorizzazione, esercitato attività consistenti
nel procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare, i seguenti
medicinali (in una o più confezioni per ciascuno):

> ADALAT                      cpr                        TACHIPIRINA     cpr
VIT PORPHYRIN           fiale
>
II GRADO
>
> ADRENALINA 1 MG  fiale                      TACHIPIRINA     sup
LOPERIL                       cpr
>
> ADRONAT                  cpr                         FASTUM            gel
MACLADIN                   cpr
>
> ALIIMIX                        cpr                         FELDENE
fiale                        MACLADIN  250           cpr
>
> ALLERGODIL            spry                        FELDENE         crema
MARESPIN                   cpr
>
> AMINOMAL                fiale                        FELDENE FAST cpr
MATRIX                        cpr
>
> AMINOMAL  IV           fiale                       FELDENE SOL    cpr
MATRIX                        fiale
>
> ANANASE 100          cpr                         FERLIXIT            fiale
MEPRAL                      fiale
>
> ARVENUM 500         cpr                          FERROGRAD      cpr
MERREM 1000           fiale
>
> ASPIRINA                  cpr                          FLAN TADlN 30 MG
cpr                  MESULID                     bus
>
> ASPIRINA C              cpr                          FLEBOCORTID 500 flale
MESULID FAST         bus
>
> ASPIRINA C EFF     cpr                          FLECTADOL 1000 bus
MINIAS                        cpr
>
> ASPIRINA 500 MG  cpr                           FLECTADOL 1000    fiale
MINIAS 1 GR              cpr
>
> AUGMENTIN            cpr                           FLECTADOL fiale
MIOCAMEN 600        cpr
>
> AUGMENTIN 1 GR  cpr                           FLECTADOL 500 flate
MISODEX                   cpr
>
> AURONAT                cpr                           FLUBASON
bus                      MISODEX 200           cpr
>
MG
>
> BACACIL 1200       cps                           FLUIMUCIL
flate                     MISOFENAC              cpr
>
> BACTRIM FORTE   cpr                           FLUIMUCIL            fiale
MONURIL                    bus
>
e aeros
>
> BARALGINA            fiale                          FLUIMUCIL
bus                      MUSCORIL                fiale
>
> BENTELAN             cpr                            FLUIMUCIL 100     bus
MUSCORIL               cpr
>
> BENTELAN 0,5 MG cpr                          FLUIMUCIL 200     bus
NABUSER                 bus
>
> BENTELAN 1,5      fiale                           FLUIMUCIL
fiale                     NARCAN                    fiale
> ANTIBIOTICO
>
> BENTELAN 4 MG fiale                            FLUIMUCIL 600     cpr
NEOTON 1 GR          fleb
>
> BIMIXIN                   cpr                             FLUPRIM TOSSE
gtt                         NEURAMIDE             fiale
>
> BISOLVON LINCTUS scir                      FOMENTIL              cpr
NICETILE                   cpr
>
> BREXIN                  bus                            FROBEN
cpr                        NIFLAM                    gel
>
> BREXIN 20 MG     bus                            FROBEN                 gtt
                 NIZORAL                 flac
>
> BRUFEN                bus                            FROBEN
collut                      NIZORAL SCALP   flac
>
> BUSCOPAN         cpr                            GAVISCON             cpr
NORMIN                   cpr
>
> BUSCOPAN         fiale                          GAVISCON             scir
NOVALGINA           gtt
>
> BUSCOPAN        sup                            GENTALYN             crema
ORUDIS                   cpr
>
> CENTELLASE    cpr                             GENTALYN BETA crema
ORUDIS                   fiale
>
> CIPROXlN 250    cpr                             GENTUS
scir                          ORUDIS RETARD cpr
>
> CIPROXIN 500    cpr                             GUTRON                 gtt
OTALGAN              gtt
>
> CISTIDIL              cpr                              IMMUCYTAL
fiale                         OTOSPORlN          gtt
>
aeros
>
> CLENIL A            fiale                            IMODIUM
cpr                            PANADOL            cpr
>                              aeros
>
> CLENIL A            flac                             INDOXEN 25 MG cpr
PEFLACIN 400     cpr
>
> COMPLAMIN     fiale                            INIBACE                cpr
PEVARYL              crema
>
> CROMATONFERRO fiale                   INIBACE 5 MG      cpr
PEVARYL              polv
>
> DEFLAMAT 75 MG   cpr                     LARIAM                  cpr
PEVARYL              schiu
>
> DEFLAN 6 MG    cpr                            LASIX
fiale                         PLASIL                   cpr
>
> DEFLAN 30 MG cpr                             LASIX                     cpr
PLASIL                    fiale
>
> DELTACORTENE 5 cpr                      LEDERFOLIN       cpr
POLARAMIN          cpr
>
> DEPO MEDROL 40 MG fiale             LEGOFER 40        fiale
POLARAMIN          crem
>
> DEPO MEDROL fiale                          LEVOCARVIT       fiaIe
POLARAMIN AR    cpr
>
> DEPO MEDROL CON fiale                LEVOTUS              gtt
PORFIRIN               cpr
> LIDOCAINA
>
> DIIDERGOT        gtt                              LEXIL
cpr                            PORFIRIN 12          fiale
>
> DOBETIN 1000 fiale                            LEXOTAN               gtt
RANIDIL 150          cpr
>
> DOBETIN 5000 fiale                            LIDOCAINA CLO 200MG fiale
RANIDIL 300          cpr
>
> EN                       gtt                               LIOMETACEN
fiale                         REDOXON 500 MG cpr
>
> EN 0,5 MG         cpr                              LIPOSOM FORTE fiale
REPARlL                 cpr
>
> EUMOVATE      pom                            LIQUEMIN              fiale
REPARIL                 fiale
>
> FARGAN           crem                           LOCALYN OTO     gtt
VIT PORPHYIN II     fiale
>
> FARGANESSE fiale                           TACHIPIRINA 1000 sup
VIVIN C                    cpr
>
> RIFOCIN             fiale                           TACHIPIRINA 500 cpr
VOLTAREN            cpr
>
> RIFOCIN 250 MG fiale                        TAD 600 fiale
VOLTAREN             fiale
>
> RIFOCIN TOPICO fiale                       TARGOSIL 200 MG fiaIe
VOLTAREN            gel
>
> RILATEN flale                                      TAVOR 1 MG cpr
VOLTAREN              sup
>
> RINAZINA gtt                                        illegibile
illegibile
>
> illegibile                                                TELDANE FORTE
cpr                            VOLTAREN SOL     cpr
>
> ROCEFIN   fiale                                  TORADOL        cpr
XAMAMINA             cpr
>
> ROCEFIN 1 GR fiale                          TORADOL         fiale
XATRAL                  cpr
>
> ROVAMICINA    cpr                            TORADOL        gtt
XYLOCAINA           fIac
>
> SAMIR  200        fiale                         TORADOL 10  cpr
XYLOCAINA 2%    flac
>
> SAMYR 200       cpr                           TORADOL 10  fiale
ZANTAC  fiale
>
> SARIDON           cpr                           TORADOL 30 fiale
ZEPELIN cpr
>
> SOBREPIN        fiale                          TRANS ACT cerotti
ZEPELIN bus
>
> SOBREPIN        bus                           TRANSMETIL 600 fiale
ZEPELINDUE bus
>
> SOBREPIN 200 bus                          TRICORTIN 1000 fiale
ZEPELINDUE cpr
>
> SOBREPIN AEREOSOL fiale          TRINITRINA          cpr
ZERINOL cpr
>
> SOLUMEDROL 1 GR fiale               TRONAN 100 MG cpr
ZIMOX cpr
>
> SASMEX          fiale                           UBIMAIOR           fiale
ZIMOX 1 GR cpr
>
> SPASMEX       sup                            UGUROL             fiale
ZINNAT 250 cpr
>
> SPASMEX       cpr                            ULTRAVISIN        cpr
           ZINNAT 500 cpr
>
> SPASMODIL fiale                            UROTRACTIN      cpr
ZIRTEC cpr
>
> SPASMOMEN 40 MG cpr              VALIUM                 fiale
ZITROMAX cpr
>
> STILNOX         cpr                            VALPINAX            cpr
ZOVIRAX cpr
>
> SUCRALFIN   bus                           VELAMOX            cps
ZOVIRAX p.oft
>
> SUCRALFIN   cpr                            VELAMOX 1 GR cpr
ZOVIRAX 3 GR crem
>
> SUPRADYN   cpr                             VERECOLENE  cpr
ZOVIRAX 400 cpr
>
> SYNFLEX  F.TE bus                       VERECOLENE COMPL cpr
>
> SYNFLEX F.TE sup                        VISUMETAZONE  gtt
>
> In Torino, dal luglio 1994 a tutt'oggi.
>
> Giraudo
>
> D) art. 4, comma 2, D. Leg 19 settembre 1994 n. 626, per aver omesso di
redigere un documento di valutazione dei rischi contenente una
completa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da
adottare relativamente ai calciatori della Juventus F.C. s.p.a., legati da
rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli artt.3 e 4 L.
23 marzo 1981 n. 91.
>
> In Torino, accertato tra agosto e settembre 1998 e commesso a tutt'oggi.
>
> Giraudo e Agricola
>
> E) artt. 6 L. 5 giugno 1990 n.135, 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110 e 81,
comma 2, c.p., anche in relazione al D.M. 13 marzo 1995, AlI. C, Sez. I, per
avere, in concorso tra loro fatto sottoporre all'esame per l'accertamento
dello stato di sieropositività all'A.I.D.S. i calciatori della Juventus F.C.
s.p.a.legati dal rapporto di lavoro subordinato con tale scietà a norma
degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91; ipotesi grave, per la
sistematicità dell'attentato alla dignità e riservatezza dei soggetti
sottoposti all'esame.
>
> In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra il luglio 1994
e il settembre 1998, e a tutt'oggi.
>
> Giraudo e Agricola
>
> F) artt. 5 e 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110, 81, comma 2, c.p. in
relazione agli artt. 16 D. Leg. 19 settembre 1994 n. 626, e 8 D.M. 13 marzo
1995, per avere, in concorso tra loro, fatto sottoporre i cailciatori della
Juventus F.C. s.p.a., legati da rapporto di lavoro subordinato con tale
società a norma degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91, ad esami
tecnicostrumentali non indicati nell'All. C del D.M. 13 marzo 1995, a
prescindere dalla presenza di un fondato sospetto clinico (quali gli esami
per la determinazione di testosterone, cortisolo nel sangue, e
deidroepiandrosterone).
>
> In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio
1994 e il settembre 1998, e a tutt'oggi.

Giraudo e Agricola
G) artt. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401, 110, 81 comma 2, c.p., per avere in
concorso tra loro, al fine, di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale   svolgimento di competizioni sportive
organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (campionato di calcio di serie A, coppa Italia). compiuto una ,pluralità convergente di atti
fraudolenti consistiti nel:

1) procurarsi, detenere, somministrare ai calciatori trattati, specialità
medicinali contenenti sostanze rientranti nell'elenco formulato dal C.I.O.
relativo alle "Classi di sostanze proibite e del metodi proibiti" in materia
di doping,deliberato dal C.O.N.I. e recepito dalla Federazione Italiana
Gioco Calcio, e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di
agenti e metodi doping adottata nel quadro della convenzione antidoping
fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 29
novembre 1995 n. 152, e, in particolare:
-la specialità medicinale Liposom Forte contenente fosfolipidi ipotalamici
e mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni
metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, avente azione
dopante sia per la presenza  del mannitolo (appartenente alla Classe
Farmacologica l-D "Diuretici" , proibita per ogni via sino al 1996, e dal
1997 proibita per iniezione endovenosa), sia per la presenza dei fosfolipidi
(per un verso, atti a interferire con il turnover di mediatori sia
catecolaminici -dopamina e noradrenalina- sia colinergici -acetilcolina- e,
quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva
delle "sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura
chimica"; e, per l'altro, atti ad innalzare i tassi plasmatici dell'ormone
somatotropo, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-E "Ormoni
peptidici e glicoproteici ed analoghi", comprensiva dei "rispettivi fattori
di rilascio e loro analoghi)
> -la specialità medicinale Lidocaina, contenente Iidocaina, appartenente
alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto
di somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione
della prescritte notifica all'autorità competente prima della competizione
in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della dose e della via di somministrazione;
> -la specialità medicinale Xylocaina, contenente xilocaina, appartenente
alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto
di somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione
della prescritte notifica all'autorità competente prima della competizione
in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della dose e della via di somministrazione;
> -la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi"), ricorrendo
il divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
> -la specialità medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale, contenente sia
metilprednisolone appartenente alla Classe Farmacologica III-D
("Corticosteroidi"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione
locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica
all'autorità competente prima della competizione, sia lidocaina appartenente
alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto
di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita
la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione
della prescritta notifica all'autorità competente prima della competizione
in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della dose e della via di somministrazione;
> -la spacialità medicinale Bentelan fiale contenente betametasone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
> -la specialità medicinale Bentelan compresse,contenente betametasone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il divieto di somministrazione per via orale;
> -la specialità medicinale Deflan compresse, contenente deflazacort,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il divieto di somministrazione per via orale;
> -la specialità medicinale Flantadin compresse, contenente deflazacort,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il divieto di somministrazione per via orale;
> -la specialità medicinale Flebocortid fiale, contenente idrocortisone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
> -la specialità medicinale Solu-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo
il divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione;
> -la specialità medicinale Tricortin 1000, contenente fosfolipidi cerebrali
e lidocaina, autorizzata dal Ministero della sanità per "stati
ipossidotico-dismetabolici del sistema nervoso centrale e sindromi
polialgico-neurosiche", avente azione dopante, sia per la presenza della
lidocaina (appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici
locali"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione
locale o intraarticolare per omissione della prescritta notifica
all'autorità competente prima della competizione in presenza di
giustificazione medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della
via di somministrazione), sia per la presenza dei fosfolipidi (in grado di
attivare il metabolismo neuronale normalizzando le attività enzimatiche di
membrana e di aumentare sia il turnover dei neurotrasmettitori, sia il
metabolismo glucidico e quello dei fosfolipidi endogeni, e, quindi,
appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva delle
"sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica");

> 2) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori
trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione
prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso
informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle
indicazioni autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento
di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di
attivazione biochimica, bioenergetica, neurotrasmettitoriale, a livello
cerebrale e/o muscolare e/o cardiaco e di incrementarne le prestazioni; e,
in particolare:
> -la specialità medicinale Samyr a base di ademotionina solfato
p-toluensolfato, autorizzata dal Ministero della Sanità per il  trattamento
delle sindromi depressive data la sua interferenza a livello cerebrale can
il metabolismo dei neuromediatori sia catecolaminici (dopamina,
noradrenalina, adrenalina) sia jindolaminici (serotonina e melatonina) sia
imidazolici (istamina), e invece somministrata a calciatori in piena
attività agonistica non affetti da sindrome depressiva, nè da altra
patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutiic a disposizione, con
la giustificazione che si trattava di un farmaco "disintossicante  o
"detossicante", e non informando i calciatori trattati che si trattava di un
farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il
biochimismo cerebrale e pertatnto indicato in soggetti affetti da
depressione, con la finalità di attuare nei calciatori trattati un'efficace
attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di
modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento
di incrementarne le prestazioni;
> -la specialià medicinale Liposom forte, contenente fosfolipidi ipotalamici
e mannitolo,   autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni
metaboliche cerebrali conseguenti, a turbe neuroendocrine, e invece
somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da
alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da
altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a
disposizione, e non informando i predetti calciatori che si trattava di un
farmaco attivo suI sistema nervoso centrale in grado di modificare il
biochimismo cerebrale e avente l'azione dopante descritta in questo capo G,
al punto 1, primo trattino, con la finalità di attuare nei calciatori
trattati un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso
centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi,
con l'intento di incrementarne le prestazioni;
> -la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata
dal Ministero della Sanità per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con
addizione alle soluzioni cardioplegiche e Ia sofferenza metabolica del
miocardio in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa
mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da
sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, né sottoposti a
chirurgia cardiaca con conseguente necessità di addizione del farmaco alle
soluzioni cardioplegiche (situazioni del resto incompatibili con l'attività
agonistica) ),né affetti da altra patologia non curabite con gli attuali
mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di
un "ricostituente", e  non informando i calciatori trattati che si trattava
di un farmaco di un farmaca attivo sul metabolismo energetico e pertanto
indicato nella cardioprotezione in chirurgia cardiaca e nella sofferenza
metabolica del miocardio in chirurgia cardiaca, con la finalità di
realizzare nei calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a
livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le
proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di
incrementarne le  prestazioni;
> -la speciaIità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato
sale sodico, autorizzata dal Ministero defla Sanità per il trattamento
dell'ipofosfatemia oggettivamente accertata sia in situazioni acute (quali
terapie trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutrizione
parenterale), sia in corso di situazioni o affezioni croniche talora
associate a deplezione di fosfati (quali etilismo cronico, malnutrizione
protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle
miocardiopatie ischemiche, e invece somministrata per via endovenosa
mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da
ipofosfatemia oggettivamente accertata né da miocardiopatie ischemiche
(patologie, del resto, incompatibili con l'attività agonistica), nè affetti
da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapautici a
disposizione, con la giustificazione che si trattava di un "ricostituente" e
non informando i calciatori trattati che  si trattava di un farmaco attivo
sul metabolismo energetico muscoIare (aumento delle concentrazioni tissutali
del mediatore d'energia ATP così messo a disposizione per le attività dei
sistemi interessati quali muscoli scheletrici e cuore; diminuzione dei
liveIli ematici di glucosio con facilitazione dell'utilizzo a scopi
energetici; incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare), e
pertanto indicato nelle predette patoIogie, con la finalità di realizzare
nei calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a livello
della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà
psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le
prestazioni;

> 3) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori
trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione
prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso
informato del calciatore specialità medicinali ai di fuori delle indicazioni
autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare
nei confronti dei calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione
psicofisica e biologica in particolare:
> -la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né
documentabili, condizion cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche
autorizzate dal Ministero della Sanità e atte a giustificarne l'impiego,
nel'intento di modificarne le prestazioni;
> -la specialità medicinale Bentelan fiale contenente betametasone,
somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né
documentabili, condizioni cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche
autorizzate dal Ministero della Sanità e atte a giustificarne l'impiego,
nell'intento di modificarne le prestazioni;
>
> 4) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori
trattati, senza la prescritta ricettazione e senza una apposita indicazione
prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, la specialità medicinale
Voltaren a base di diclofenac, autorizzata dal Ministero della Sanità per il
trattamento di affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (artrite
reumatoide, spondilite anchilosante), artrosi, reumatismo extra-articolare,
stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o post-traumatica,
episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie
dell'apparato muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso
di coliche renali ed epatiche, caratterizzata da effetti collaterali tali da
consigliarne un uso mirato e per periodi di tempo molto brevi (disturbi
gastroenterici, manifestazioni allergiche, cutanee e mucose; disturbi del
sistema nervoso centrale quali astenia, capogiri, cefalea convulsioni,
disturbi sensori o della visione, insonnia, irritabilità, tinnito;
alterazioni renali; alterazioni epatiche; alterazioni dell'emopoiesi,
alterazioni dell'apparato respiratorio), e invece somministrata anche a
immediato ridosso o nel corso della competizione, e, quindi, non in
condizioni di sospensione dell'attività agonistica, a calciatori affetti da
patologie inabilitanti rientranti nelle indicazioni autorizzate dal
Ministero della Sanità, con la finalità di mascherare la forma morbosa
grazie allattività antidolorifica del Voltaren, e, quindi, nel convergente
intento di alterare le prestazioni degli atleti, per di più esponendoli sia
a effetti collaterali che potevano richiedere l'utilizzo di altri farmaci
per antagonizzare tali effetti (tipo gastroenteroprotettori), sia al rischio
di un peggioramento della forma morbosa e di una conseguente protrazione nel
tempo del trattamento farmacologico;
>
> 5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati specialità
medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di
cura a norma dall'art. 9 D.Leg. n. 539/1992, e non utilizzabili "in
situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere",
e, in particolare:
> -la specialità medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso a base di
ketoprofene (autorizzata dal Ministero detta Sanità per il trattamento
sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto in corso d'affezioni
infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico), ad acquisto, conservazione
ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per garantire una maggiore
sicurezza di impiego in rapporto alla possibilità di effetti collaterali
anche severi, sia per motivi legati alle modalità di preparazione che
richiedono particolari precauzioni in ispecie sotto l'aspetto inerente al
maneggiamento in asepsi completamente garantito solo in ambiente
ospedaliero, sia per motivi legati alla notevole amplificazione degli
effetti collaterali (disturbi gastrointestinali, reazioni cutanee, disturbi
renali, disturbi  epatici), e il cui indebito utilizzo in soggetti non
ospedalizzati appare finalizzato a mantenere in attività agonistica
calciatori affetti da inabilitanti quadri morbosi osteo-mio-articolari;
> -la specialità medicinale  Mepral iniettabile a base dì omeprazolo
(autorizzata dal Ministero della Sanità per ulcera della parete gastrica,
spesso in caso d'alterazioni della mucosa dovute a gastrite; ulcera del
duodeno da aumento della secrezione acida, presenza d'agenti patogeni
esterni, disturbi dell'autoregolazione, disturbi della motilità gastrica
ecc; esofagiti da (illegibile), con infiammazione della parte terminale
dell'esofago dovuta al rigurgito nello stesso succo gastrico, sindrome di
Zollinger-Ellison, dovuta neoplasia d'alcune cellule del pancreas con
ipersecrezione di gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e duodenali che
insorgono rapidamente a causa dell'iperacidità gastrica), ad acquisto,
conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura sia per motivi
medici, sia per motivi legati alle modalità indaginose di preparazione e
somministrazione, sia per motivi legati alla necessità di accertamenti
diagnostici prima della somministrazione, sia per motivi legati alla
possibile amplificazione, degli effetti collaterali dell'omeprazolo, con
comparsa di cefalea, nausea, vomito, diarrea o stipsi, ecc. e il cui
indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una
rapida protezione gastroenterica a fronte dei possibili effetti collaterali
indotti dai trattamenti con FANS in corso di attività agonistica con
possibilità a circolo chiuso di amplificazione degli effetti collaterali
dell'omeprazolo;

 6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia
durante il ritiro precampionato, sia durante la stagione agonistica,
prodotti contenenti creatina a dosaggi giornalieri superiori ai 6 grammi
(inizialmemnte dosi comprese fra i dieci e trenta grammi/die), nonché  negli intervalli delle partite a dosaggi pari a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni fornite al riguardo dal Consulente in materia della
Juventus F.C. s.p.a., in maniera continuativa e senza necessità clinica,con
l'intento di potenziare le prestazioni di atleti per i quali non erano
documentate condizioni cliniche che giustificassero l'impiego di siffatte
dosi di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi
epatici o renali o effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
>
> 7) omettere l'adozione delle necessarie misure precauzionali (in
particolare, controindicazioni anche temporanee alla pratica dell'attività
professionale, sospensione o restrizione dell'attività agonistica,
svolgimento di specifiche indagini diagnostiche clinico-laboristiche) in
presenza di situazioni cliniche anomale evidenziatesi in alcuni determinati
calciatori e consistite in intensi incrementi dei valori di ematocrito (sino
a +8/9 punti percentuali, e con punte oltre il 50%) associato ad aumento del
volume medio di globuli rossi, riduzione della concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non giustificata dall'evidenza clinica di una anemia da carenza di ferro, essendo tale condizione compatibde con una stimolazione farmacologica del midollo eritroide e la conseguente necessità di assunzione di preparati a base di ferro ai fini della sintesi dell'emoglobina per i globuli rossi in eccesso;

> 8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le
somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, il dosaggio, la natura e
la durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati.

 In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra luglio 1994 e
settembre 1998.

> Giraudo, Agricola e Rossano

> H) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere in concorso tra loro,
somministrato ai calciatori trattati specialità medicinali in specie e
qualità diverse da quelle dichiarate, e, in particolare:
> -speciaIità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in
specie e qualità diverse da quelle dichiarate, in quanto dichiarate ai
calciatori trattatti specialità medicinali non aventi azione dopante;
> -specialità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in
specie e qualità diversa da quelle dichiarate, e, segnatamente, per
indicazioni diverse da quelle dichiarate nell'etichettatura e nel foglio
illustrativo e da quelle dichiarate ai calciatori trattati;
> -specialità medicinali di cui al capo G, punto 5, somminitrate in specie e
qualità diverse da quelle dichiarate nell'etichettatura e nel foglio
illustrativo (recanti l'indicazione "medicinali da utilizzare in ospedali e
case di cura: vietata la vendita al pubblico").
>
> In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e
settembre 1998.
>
>
>
> Giraudo e Agricola
>
> I) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro e con
i fornitori dei prodotti contenenti creatina di CUI al capo G, punto 6,
somministrato ai calciatori trattati Siffatti prodotti in specie, qualità,
quantità, diverse da quelle dichiarate, e, in particolare, in quanto:
somrministrate a dosaggi giornalieri superiori a quelli dichiarati ai
calciatori trattati; costituenti specialità medicinali, anziché i dichiarati
integratori; aventi possibili effetti collaterali in luogo della dichiarata
innocuità.

 In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998.

 V. artt. 418 bis e 550, comma 1 c.p.p.;

AVVISA

 che nell'ambito del predetto procedimento le indagini preliminari sono
concluse;

 AVVERTE

 che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso
la Segreteria di questo Pubblico Ministero (in Torino, P.zza Palazzo di
Città, 7 -  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino), e che
gli indagati e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed
estrarne copia;
> che gli indagati hanno facoltà, entro il termine di venti  giorni, di
presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa
ad investigazioni dei difensori, chiedere al Pubblico Ministero il
compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio;
>
> INVITA
>
> Giraudo Antonio, Agricola Riccardo e Rossano Giovanni a dichiarare o
eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento
con dichiarazione resa in segreteria di questo Ufficio o del Tribunale del
luogo ove gli interessati si trovino o mediante telegramma o lettera
raccomandata con Sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona
autorizzata o dal difensore. Con l'avvertimento che devono comunicare ogni
mutamento del domicilio eletto e che, in caso di mancanza, di  insufficienza
o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive
notificazioni verranno eseguite nel luogo ove il presente decreto è stato
nnotificato;
>
> DISPONE
>
> che il presente avviso sia notificato alle persone indagate e ai
difensori.
>
> Torino 25/5/2000

LO STATUTO-MOGGI
Dopo i ripetuti, evidenti e gravi torti arbitrali subiti dalla Juventus, Moggi ha giustamente protestato richiedendo un maggiore rispetto del regolamento da parte degli arbitri, e per ridurre il numero di errori arbitrali e smorzare l'ondata di polemiche che da essi derivano il buon Lucky Luciano ha proposto alla Lega e alla FIGC l'approvazione di uno statuto speciale che è già da tempo in uso sui campi, ma la cui mancata conoscenza formale da parte di alcuni arbitri ed addetti ai lavori ha creato tutti i problemi di questi ultimi tempi.
Ecco a voi le regole dello statuto speciale: 

art. 1: 
qualora si giunga in una partita della Juventus al minuto 75 senza che il giocatore DelPiero Alex sia riuscito ancora a segnare, l'arbitro è tenuto a concedere alla prima occasione un rigore a favore della Juventus in modo che il suddetto DelPiero, che è uno dei giocatori più pagati del mondo e quindi non può andare in depressione da carenza di gol, possa realizzare un gol 
comma 1: 
il rigore va ovviamente fatto ripetere fino a quando DelPiero non riesca a realizzarlo 

art.2: 
è severamente vietato concedere un rigore contro la Juventus, a meno che questa non abbia un vantaggio di almeno 4 gol 
comma 1: 
gli arbitri che non rispetteranno questo articolo saranno giudicati da un tribunale speciale formato dai signori Moggi Luciano, Bettega Roberto e Agnelli Umberto, ma potranno avvalersi della difesa del rinomato avvocato Chiusano Vittorio 
comma 2: 
in seguito alla approvazione di questo articolo viene istituito il premio "Mark Iuliano" che andrà al giocatore che in una stagione riuscirà a commettere più falli da rigore senza che nessuno gliene venga fischiato e che assegnerà alla squadra del giocatore premiato un bonus di 10 punti in campionato

art.3: 
è caldamente consigliato assegnare un rigore a favore della Juventus, oltre che nei casi previsti dal regolamento (in questi casi l'assegnazione del rigore è tassativamente obbligatoria, pena la decapitazione della terna arbitrale e del quarto uomo), anche nelle seguenti situazioni di gioco: 
comma 1: 
viene commesso un fallo su un giocatore della Juventus fuori dall'area di rigore, ma tale giocatore riesce a rotolare fino all'interno della suddetta area (particolare attenzione va prestata al giocatore Inzaghi Filippo, abilissimo in queste giocate) 
comma 2: 
viene commesso un fallo su un giocatore della Juventus fuori dall'area di rigore, ma qualche altro giocatore della Juventus si trova nell'area di rigore avversaria 
comma 3: 
qualora la Juventus si trovi nell'assoluta necessità di segnare un gol per pareggiare o vincere la partita (tale necessità verrà comunicata all'arbitro dopo consultazione del tribunale speciale formato dai signori L.Moggi, R.Bettega e U.Agnelli)

art. 4: 
è severamente vietato espellere un giocatore della Juventus, a meno che questi non si renda colpevole di un crimine punibile con la pena di morte in almeno 50 nazioni del mondo (esempi: decapitazione con un macete di un avversario, lancio di armi chimiche e/o nucleari verso la curva dei tifosi ospiti, violenza carnale ai danni di un giocatore avversario o di un guardialinee) 
comma 1: 
qualora la violenza carnale avvenga su di un soggetto (giocatore o guardialinee) che indossi pantaloncini corti, deve essere riconosciuta l'attenuante della provocazione e andrà estratto soltanto un cartellino giallo 
comma 2: 
l'utilizzo della bandierina per attuare la violenza carnale sul guardialinee è passibile di una giornata di squalifica in più rispetto all'utilizzo di mezzi propri, in quanto costituisce un'offesa per le istituzioni 
comma 3: 
la decapitazione con macete dell'avversario è concessa qualora tale individuo si fosse reso colpevole in precedenza di gesti sconvenienti come ad esempio segnare un gol alla Juventus

art. 5: 
qualora una squadra si permetta di contendere un qualsiasi trofeo (anche il simbolico titolo di campione d'inverno) alla Juventus, gli arbitri saranno tenuti a contrastarla in ogni modo (annullamento di gol regolari, mancata concessione di rigori evidenti, ecc.) in nome delle regole della buona educazione per cui non è lecito fare sgarbi nei confronti di una vecchia signora 
comma 1: 
le squadre che si lamenteranno per questo trattamento, non capendo lo spirito di giustizia, equità e sportività che lo caratterizza, verranno immediatamente retrocesse fra i dilettanti e tutti i loro giocatori, pur continuando ad essere pagati dai loro rispettivi presidenti, passeranno a titolo gratuito alla Juventus, come risarcimento per i danni d'immagine arrecati dalle ingiuste proteste e accuse portate dalle altre squadre 
comma 2: 
per evitare il ripetersi di inutili e faziose polemiche sulle decisioni arbitrali, tutte le informazioni sportive trasmesse da giornali, trasmissioni radiofoniche e televisive (compresi i commenti sui casi da moviola) dovranno ottenere l'approvazione da parte di uno dei pilastri del giornalismo mondiale, la cui professionalità e imparzialità non può essere messa in dubbio da nessuno, il sig. Jacobelli Xavier

art. 6: 
per quello che riguarda le norme antidoping si invitano arbitri ed ufficiali di campo a ricordare che i giocatori della Juventus, essendo i più bravi sono anche quelli che faticano di più sul campo e quindi va accettato da parte loro l'utilizzo di qualsiasi sostanza che li metta in grado di rendere al meglio 
comma 1: 
non vanno invece accettati in campo giocatori con mutazioni genetiche, segno di un evidente eccesso nell'uso dei farmaci, come ad esempio la presenza di 8 arti, di 2 teste e così via (vanno invece considerati regolari i giocatori della Juventus dotati di 4 ruote o di 5 porte, perchè questi segni sono considerati come manifestazione di affetto, stima e riconoscenza nei confronti del proprietario della squadra) 
comma 2: 
qualora entri in vigore anche nel calcio, come nel ciclismo, la valutazione dell'ematocrito i giocatori della Juventus andranno squalificati soltanto nel caso in cui il loro sangue sia tanto denso da poter essere plasmato come il pongo

Come potete notare molte delle norme codificate da questo statuto sono già nella pratica in vigore da molti anni sui nostri campi, ma anch'io, come il cav. Moggi, sono convinto che la loro approvazione formale da parte degli organi competenti potrebbe finalmente chiarire la situazione, mettendo fine alla serie infinita di polemiche che sta rovinando il nostro calcio. 



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