- a cura dell’Avv.
Lorenzo Contucci del Foro di Roma -
A beneficio di tifosi,
avvocati e questure.
N.B.: questo decreto
legge è stato modificato dalla L. 377/2001, che lo ha convertito.
Per trovare tutte
le modifiche e i relativi commenti giuridici andate sul sito qui sotto
ARTICOLO
6
Divieto
di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
comma
1. Nei
confronti delle persone che risultano denunciate
o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo
e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,
e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge,
ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza
su persone o cose in occasione o a causa di competizioni
agonistiche, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza,
il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in
cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente
indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
(COMMENTO AL PRIMO COMMA):
Il legislatore
ha ritenuto di dover inserire, forse ultroneamente, alcune contravvenzioni
previste da alcune leggi di P.S. che, per sintetizzare, possono essere
riassunte nel
a) divieto di portare
fuori dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere (e tra questi,
nota bene, non sono ricomprese le aste di bandiera);
b) divieto di travisarsi
(nascondersi il volto in qualsiasi modo);
c) divieto di accedere
agli stadi con emblemi e simboli vietati dalla legge.
La novità significativa di questo primo capoverso, quindi, può
essere unicamente il divieto di cui al punto b), in quanto già precedentemente
per le altre fattispecie i contravventori venivano diffidati. Diverse questure,
in realtà, ancor prima di questa novità legislativa, applicavano
il DASPO nei confronti di chi si travisava (ad esempio la Questura di Udine),
e quindi possiamo dire che non vi è alcuna novità significativa
con l’inserimento di detti richiami normativi.
Non è
neppure nuovo il fatto che si possa essere diffidati ex art. 6 bis commi
1 e 2 per aver lanciato oggetti contundenti o artifizi pirotecnici in occasione
di una manifestazione sportiva, in quanto già prima le questure
diffidavano, a ragione, per tali motivi.
L’unica vera
novità introdotta in questo primo comma è forse per le violazioni
più lievi, che vengono ora punite con severità: può
essere diffidato, ma solo se ne deriva pericolo per la pubblica incolumità
o per la sicurezza pubblica, chi supera una recinzione o separazione dell’impianto
sportivo ove si svolga una manifestazione agonistica.
In altre parole,
chi scavalca. Anche chi invade il campo di gioco durante la partita potrà
essere diffidato.
Il legislatore,
poi, ha sostituito la parola “sportive” con “agonistiche”.
Ciò sta a significare
che non può essere diffidato colui che, ad un incontro amatoriale,
commette una delle violazioni previste dalla presente legge.
Infine viene
specificato che la violenza usata può essere sulle persone o sulle
cose: anche la formula precedente, seppur più generica, ricomprendeva
la fattispecie sicché non si può parlare di novità.
*
comma
2. Alle persone alle quali
e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere
di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le
competizioni per le quali opera il divieto di cui al
comma 1.";
(COMMENTO AL SECONDO COMMA):
Anche il fatto
di dover comparire più volte negli orari indicati non è una
novità, in quanto già le questure adottavano tale rimedio.
L'unica differenza
rispetto al passato è che ora viene scritto che l'ordine di presentarsi
può essere dato "nel corso della giornata", e quindi anche in orari
insoliti, se ritenuto dalla questura.
Già in passato
l’applicazione della norma da parte delle questure è apparsa inutilmente
vessatoria nei casi in cui la squadra per la quale opera il divieto giochi
in trasferta: in tal caso infatti la comparizione potrebbe essere disposta
per una sola volta, poiché anche con una sola firma è impossibile
che l’interessato possa recarsi in trasferta al seguito della propria squadra.
Il DASPO è
infatti una misura di prevenzione e, in quanto tale, non deve essere punitiva.
*
comma
2-bis. La notifica di cui al comma
2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al
giudice competente per la convalida del provvedimento.
(COMMENTO AL COMMA 2 BIS):
E’ stato necessario
inserire questo comma in quanto la Corte Costituzionale aveva dichiarato
l’illegittimità del precedente articolo nella parte in cui non lo
prevedeva.
Rimane però
irrisolto il problema del termine concesso all’interessato per poter produrre
memorie al G.i.p., giacché esso non è specificato da nessuna
parte ed i termini di convalida non sono certi: il G.i.p., infatti, può
convalidare il provvedimento nelle 48 ore successive a quelle riservate
al P.M. per valutare la fondatezza dei presupposti. Questo vuol dire che
può procedere alla convalida impiegando un solo minuto, e ciò
preclude all’interessato la possibilità di difendersi che pure gli
è concessa. E’ probabile ed auspicabile che la Corte Costituzionale,
che prima o poi verrà investita della questione, possa finalmente
fare chiarezza in quella che è una palese violazione del diritto
di difesa.
*
comma
3. La prescrizione di cui al comma 2
ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva
alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente
del luogo in cui ha sede l'ufficio
di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del
provvedimento ne chiede la convalida al giudice
per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte
cessano di avere efficacia se il pubblico ministero
non avanza la richiesta di convalida entro
il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto
ore successive.
(COMMENTO AL COMMA 3):
Nulla è
cambiato, nel merito, rispetto alla versione precedente. Ma la nuova versione
è leggermente più chiara: il P.M., se ritiene la sussistenza
dei presupposti, entro 48 ore dalla notifica della diffida deve chiedere
la convalida del disposto obbligo di presentazione alla P.G. (che è
una limitazione della libertà personale) al G.i.p.
Il G.i.p., entro
le successive 48 ore, deve convalidare - se lo ritiene - la prescrizione.
Tali termini sono perentori, sicché se la richiesta di convalida
viene effettuata dopo 48 ore dalla notifica del provvedimento o se la convalida
viene effettuata dopo le 48 ore successive le prescrizioni imposte perdono
efficacia, senza il bisogno di alcun provvedimento questorile.
Il legislatore,
come già dianzi detto, ha tuttavia perso l’occasione buona per chiarire
due amletici dubbi che già affliggevano la precedente normativa:
- il secondo termine
di 48 ore decorre dallo spirare del primo o dalla richiesta del P.M., che
può intervenire anche prima che il primo termine sia del tutto decorso?
- se il G.i.p può
convalidare nelle 48 ore successive (e quindi anche un minuto dopo la richiesta
del P.M. o lo spirare del termine a secondo dell’interpretazione che si
dà dell legge), come può l’interessato - così come
gli è stato consentito dalla Corte Costituzionale - presentare memorie
in un termine di cui non si conosce né l’inizio, né la fine
ed è quindi sommamente incerto?
*
comma
4. Contro l'ordinanza di convalida è
proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione
dell'ordinanza.
*
comma
5. Il divieto di cui al comma
1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono
avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati
qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
siano venute meno o siano mutate le condizioni
che ne hanno giustificato l'emissione.
(COMMENTO AL COMMA 5):
Si tratta della
novità più significativa.
Anzitutto viene aumentato
il termine massimo di durata della diffida, da uno a tre anni.
Questo vuol dire che
(teoricamente, in quanto a Roma - ad esempio - viene comminato sempre il
massimo, qualunque sia la violazione commessa) in base alla gravità
del fatto contestato, la persona può essere diffidata dall’accedere
agli stadi fino a tre anni, con connesso obbligo di firma.
E’ chiaro che
con l’ampliamento del predetto termine le questure dovranno iniziare a
valutare, caso per caso, la gravità del fatto per poi graduare la
misura, anche prevedendo provvedimenti “misti”, in cui il provvedimento
di DASPO abbia una durata differente rispetto all’obbligo di presentazione
alla P.G. (ad es.: divieto di accedere agli stadi per due anni ed obbligo
di presentazione alla P.G. solo per il primo anno).
Diversamente,
ove - come in passato - dovesse essere sempre applicato dalle questure
il massimo di durata del DASPO senza discernere la gravità del fatto
caso per caso, potrebbe configurarsi il reato di abuso d’ufficio, giacché
è indubbio che la prevenzione nei confronti di chi ha lanciato una
monetina o ha scavalcato un cancello non può avere la stessa intensità
di chi, ad esempio, ha accoltellato un poliziotto.
Ma è
anche significativo il fatto che mentre precedentemente la diffida veniva
revocata (oltre che per un’eventuale autonoma decisione del Questore su
istanza di parte) solo in caso di archiviazione del procedimento penale
a cui la denuncia aveva dato origine, ora invece potrà essere revocata
non solo in caso di archiviazione, ma anche per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria. Ciò vuol dire che sia il P.M.
che indaga sul fatto-reato, sia il G.i.p. che ha convalidato il provvedimento
- nel caso invece che la diffida sia stata comminata senza che sia stato
commesso un reato - può, evidentemente su istanza di parte, ordinare
la cessazione della misura amministrativa.
Quindi: se sono
venute meno le condizioni che hanno giustificato l’emissione del DASPO
(archiviazione del procedimento penale, cessata pericolosità sociale
del prevenuto ecc. ecc.) lo stesso deve essere revocato; se invece tali
condizioni sono mutate (ad esempio: in un’ottica rieducativa, in alcune
questure viene fatta firmare al “daspato” una dichiarazione d’intenti di
ben comportarsi per il futuro), allora il divieto e le prescrizioni possono
essere modificate dalla stessa questura, ad istanza di parte.
*
comma
6. Il contravventore alle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre
a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto
di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.
Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure
coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo
280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente
una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel
corso della giornata in cui si svolgono
le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo
non superiore a tre anni.
(COMMENTO AL COMMA 6)
Anche qui, sostanzialmente,
nulla è cambiato.
Chi contravviene
al divieto di andare allo stadio può essere arrestato entro 48 ore
e giudicato per direttissima. Chi invece non va a firmare al Commissariato
NON PUO' ESSERE ARRESTATO: il primo capoverso, infatti, indica LA PENA
a cui viene condannato chi non va a firmare e non la misura da applicare.
E’ così
dal 1989. L’unico cambiamento apportato dal D.L. riguarda la durata della
misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. che può essere comminato
dal giudice che deve convalidare l’arresto per aver contravvenuto ai divieti:
il limite massimo passa da un anno a tre anni.
*
comma
7. Con
la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso
nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi
personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso
della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente
indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto
e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale
della pena e di applicazione della pena su richiesta.;
(COMMENTO AL COMMA 7)
Questo comma
- assai spesso male applicato dai giudici per la sua pessima formulazione
- è un corollario del precedente:
nel caso in cui il
soggetto abbia violato la diffida o l’obbligo di firma, all’esito del giudizio
penale verrà (prima poteva essere) condannato dal Giudice a non
andare allo stadio per un periodo che va da sei mesi a tre anni, con l’obbligo
di presentazione alla P.G.
E’ stato quindi
aumentata la sanzione minima (da due a sei mesi) ed anche quella massina
(da due a tre anni).
In caso di “patteggiamento”
della pena o di sospensione condizionale della stessa tali obblighi vengono
comunque imposti. Si badi però che ciò vale solo nel caso
in cui si giudichi una persona che ha contravvenuto al divieto di accedere
agli stadi o all’obbligo di presentazione alla P.G..
In tutti gli
altri casi, infatti, se l’interessato patteggia la pena, l’eventuale ulteriore
divieto di accedere agli stadi, essendo pena accessoria, deve essere concordato
con il P.M. e il Giudice, che non può applicarlo d’iniziativa come
invece spesso avviene.
Altra circostanza
dubbia è se tale ulteriore obbligo possa aggiungersi a quello che
parallelamente viene comminato dalla questura per la stessa ragione.
A parere del
sottoscritto, ciò non può avvenire per il principio basilare
del ne bis in idem.
Anzi, per essere
più corretti (trattandosi nel primo caso di pena accessoria, nell’altro
di misura atipica di prevenzione) è ragionevole ritenere che, così
come avviene per la carcerazione preventiva, il presofferto per effetto
della misura amministrativa disposta prima del giudizio dal questore debba
essere scalato da ciò che è disposto dal giudice.
Diversamente
argomentando si potrebbe arrivare alla paradossale situazione per la quale
una persona possa essere sottoposta al divieto di accedere agli stadi e
connesso obbligo di firma per il periodo di 6 anni (e ciò si può
verificare nel non infrequente caso in cui il giudizio penale termini a
più di tre anni di distanza dai fatti, quando la diffida triennale
disposta dal Questore è già stata scontata dal supposto reo).
*
comma
8.
Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore
può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma
2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso
interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.
§ § § § § § § § § § § § § § § § § §
ARTICOLO
6 BIS
Lancio
di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione
di campo
in occasione
di competizioni agonistiche.
comma
1. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti
o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici,
comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono
competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta,
al transito o al trasporto di coloro che partecipano
o assistono alle competizioni medesime e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
(COMMENTO AL COMMA 1)
Il tenore dell’articolo
è chiaro. E’ una norma di carattere penalistico che, con il decreto
legge in esame, è andata a specificare alcuni comportamenti non
ammessi nelle manifestazioni sportive.
Interessante
è il richiamo agli artifizi pirotecnici.
Come anche in
precedenza, non può essere diffidato chi detiene o introduce nei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive un artifizio pirotecnico
ma solo chi lo lanci, così come si evince dal tenore letterale dell’articolo.
*
comma
2. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in
cui si svolgono competizioni agonistiche,
supera indebitamente una recinzione o separazione
dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica
incolumita' o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel
corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco,
e' punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda
da lire trecentomila a lire due milioni.
(COMMENTO AL COMMA 2)
Anche qui, la norma
è chiara.
Chi scavalca una qualche
recinzione in uno stadio può (non deve) anche essere arrestato.
Chi invade il campo
durante la partita idem.
*
comma
3 Nel caso di condanna
per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni
dell'articolo 6, comma 7.;
(COMMENTO AL COMMA 3)
In caso di condanna
per aver lanciato oggetti o artifizi pirotecnici ovvero per aver invaso
il campo, con la sentenza il giudice imporrà il divieto di accedere
agli stadi.
Valgano le considerazioni
di cui agli ultimi due capoversi del commento al comma 7 dell’art. 6 in
ordine all’eventualità di sovrapposizione tra diffida comminata
dal questore e poi disposta dal giudice per lo stesso fatto.
§ § § § § § § § § § § § § §
ARTICOLO
7
Turbativa
di competizioni agonistiche.
comma
1.
Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una
competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
comma
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta
al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
§ § § § § § § § § § § § § §
ARTICOLO
8
Effetti
dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
comma
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto
eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in
libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione
della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo
possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi
ove si svolgono competizioni agonistiche.
*
comma
1-bis.
Nel caso
di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione
o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente
legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere
nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi
dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di
colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, puo' comunque
eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto
ore.
(COMMENTO AL COMMA 1 BIS)
Come è
noto, se si commette un reato per il quale l’arresto è obbligatorio,
allora la P.G. procede in tal senso se la persona viene colta in flagranza
o in quasi flagranza di reato.
Fuori da questi
casi provvede - di iniziativa o su disposizione del P.M. - al fermo dell’indiziato
che potrà, previa convalida del giudice, essere tramutato in arresto.
Tali disposizioni
valgono anche per il caso di arresto facoltativo (vale a dire che è
nella discrezione della P.G. arrestare il reo o semplicemente denunciarlo
a piede libero).
Ciò detto,
il comma 1 bis dell’art. 8 amplia la c.d. quasi-flagranza assegnando alla
P.G. il termine perentorio di 48 ore entro cui può eseguire l’arresto
di chi
a) è ritenuto
con certezza colpevole di una determinata condotta violenta, ivi compreso
il lancio di oggetti contundenti ed artifizi pirotecnici;
e sempre che
b) non sia stato possibile
effettuare l’arresto immediatamente.
Deve quindi
essere operata una distinzione:
- in caso di commissione
di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, il reo potrà
essere arrestato anche entro le 48 ore il compimento del fatto, ad esempio
perché è stato individuato con un mezzo di ripresa visiva;
decorse le 48 ore verrà comunque fermato e - previa convalida -
arrestato.
- anche in caso di
reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo, il reo potrà
essere arrestato entro le 48 ore dal fatto.
Decorso tale
termine, potrà soltanto essere denunziato a piede libero.
Ove la persona
che ha commesso un reato per il quale l’arresto è facoltativo si
renda quindi irreperibile per le prime 48 ore, la stessa, una volta rintracciata
dalla P.G., non potrà essere arrestata ma solo denunciata.
E' quindi facile prevedere
che chi immagina di essere stato individuato tenterà di scomparire
dalla circolazione per il termine citato per evitare il rischio di essere
arrestato.
*
comma
1-ter. Le
disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore
al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
(COMMENTO AL COMMA 1 TER)
Questa norma è
illegittima e verrà dichiarata incostituzionale, ritengo, a breve.
Non può infatti essere arrestato chi non firma al Commissariato,
in quanto l’arresto non è previsto dal sesto comma dell'art. 6 della
legge.
Il legislatore ha
confuso LA PENA a cui soggiace chi non va a firmare (dopo il processo!)
con LA MISURA che può esser presa nell'immediatezza ad iniziativa
della P.G. E la misura dell'arresto, nel sesto comma dell'art. 6 NON è
prevista per chi non va a firmare.
Può invece
essere arrestato, come già avveniva prima, chi viola la diffida,
e ciò può avvenire entro 48 ore.
Passate le 48 ore,
verrà soltanto denunciato.
Si è poi avuta
notizia di tifosi diffidati già arrestati per non aver firmato al
Commissariato:
A) NON SI PUO' ARRESTARE
PER TALE RAGIONE;
B) IN OGNI CASO IL
NUOVO DECRETO LEGGE NON SI APPLICA A CHI GIA' STA SCONTANDO LA DIFFIDA,
MA SOLO A QUELLE CHE VENGONO COMMINATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO
DECRETO LEGGE ("La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto
retroattivo", è uno dei principi cardine dell'ordinamento giuridico,
evidentemente non conosciuto da molte questure).
*
(COMMENTO AL COMMA 1 QUATER)
Questo comma
è un non senso giuridico: il comma 1 bis richiamato dall’articolo,
infatti, non contraddistingue alcuna ipotesi di reato ma semplicemente
disciplina le modalità dell’arresto da parte della P.G..
Lo stesso avrebbe
dovuto essere formulato correttamente in questo modo: “nel caso di condanna
per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o
a causa di competizioni agonistiche si applicano le disposizioni dell’articolo
6, comma 7”.
Tra l’altro
nel comma 1-bis è richiamata, sia pur ad altri fini, anche l’ipotesi
di cui al comma 1 dell’art. 6 bis, la cui pena accessoria per la violazione
è già sanzionata dal comma 3 dell’art. 6 bis.
§ § § § § § § § § § § § § §
ARTICOLO
8 BIS
Casi
di giudizio direttissimo
comma
1. Per i reati indicati nell'articolo
6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo
8, comma 1, si procede sempre con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
(COMMENTO AL COMMA 1)
Chiunque viola
la diffida o non si presenta al Commissariato di P.S. negli orari imposti
viene giudicato per direttissima.
Lo stesso vale
anche per chi lancia oggetti contundenti o per chi scavalca o invade il
terreno di gioco.
Improprio appare
invece il richiamo all’art. 8 comma 1, giacché lo stesso non configura
un’ipotesi di reato.
Ciò che
doveva essere richiamato, semmai, era il primo comma dell’art. 6.
Comunque, chi si rende
responsabile di episodi di violenza ecc. ecc., anche se viene individuato
dopo mesi e mesi, verrà giudicato per direttissima.
Precedentemente a
questo Decreto Legge, solo in caso di arresto in flagranza o quasi flagranza
si procedeva al giudizio direttissimo, essendo questo un principio generale
dell’ordinamento giuridico codificato nell’art. 449 c.p.p.
§ § § § § § § § § § § § § §
ARTICOLO 8 TER
Trasferte
comma
1. Le norme della presente legge
si applicano anche ai fatti commessi in occasione
o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti
da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
(COMMENTO AL COMMA
I)
Anche questa non è
una novità. Anche in precedenza si poteva essere diffidati per episodi
* * * * * * * * * * * *
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
|
Legge 13 dicembre 1989 n. 401 ARTICOLO 6 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche. 2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost). 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive (2/a) (2/cost) (3/cost). 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione. 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate. 7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (3) (3/cost). (2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. (2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 193 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, come sostituito dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (3) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, riportato alla voce SPORT. Articolo 7
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire
trecentomila.
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive. |
Articolo 6 bis
Lancio
di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione
di campo in occasione di competizioni agonistiche.
comma 1. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti
o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici,
comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi
in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati
alla sosta, al transito o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alle competizioni
medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
comma 2.
Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi
in cui si svolgono competizioni
agonistiche, supera
indebitamente
una recinzione o separazione dell'impianto
ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumita'
o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso
delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco,
e' punito con l'arresto fino a 6 mesi o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
comma 3
Nel caso di condanna per i reati di
cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma
7.";
Articolo 7
Turbativa
di competizioni agonistiche.
comma 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento
di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
comma 2.
La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi
sono devoluti allo Stato.
Articolo 8
Effetti
dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
comma 1.
Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi
1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni
sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a
convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale
della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni
in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni
agonistiche.
comma 1-bis.
Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose
in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio
o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma
1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non
sia possibile procedere nell'immediatezza
ma siano stati acquisiti elementi dai quali
emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza
nei confronti dell'autore del reato, puo' comunque eseguire
l'arresto entro e non oltre il termine delle
successive quarantotto ore.
comma 1-ter.
Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore
al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
comma 1-quater.
Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
Articolo 8 bis
Casi
di giudizio direttissimo
comma 1.
Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis,
commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma
1, si procede sempre con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
Articolo 8 ter
Trasferte
comma 1.
Le norme della presente legge si applicano anche ai
fatti commessi in occasione o a causa
di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i
luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.