Il decreto legge del 20 agosto 2001 n. 336
sulla violenza negli stadi
Commento agli artt. 6 e segg. della
legge 13 dicembre 1989 n. 401
(così come modificati dal D.L. 336 del 20 agosto 2001)

- a cura dell’Avv. Lorenzo Contucci del Foro di Roma -
A beneficio di tifosi, avvocati e questure.
N.B.: questo decreto legge è stato modificato dalla L. 377/2001, che lo ha convertito.
Per trovare tutte le modifiche e i relativi commenti giuridici andate sul sito qui sotto

ARTICOLO 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

comma 1.   Nei  confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o condannate  per  uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio  1975,  n.  152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  205,  e  all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente  legge,  ovvero  per  aver  preso parte attiva ad episodi di violenza  su  persone  o  cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche,  o  che  nelle  medesime  circostanze  abbiano incitato, inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il questore puo' disporre il divieto di accesso ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  competizioni agonistiche specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati,  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
 
 


(COMMENTO AL PRIMO COMMA):


 


 Il legislatore ha ritenuto di dover inserire, forse ultroneamente, alcune contravvenzioni previste da alcune leggi di P.S. che, per sintetizzare, possono essere riassunte nel
a) divieto di portare fuori dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere (e tra questi, nota bene, non sono ricomprese le aste di bandiera);
b) divieto di travisarsi (nascondersi il volto in qualsiasi modo);
c) divieto di accedere agli stadi con emblemi e simboli vietati dalla legge.
     La novità significativa di questo primo capoverso, quindi, può essere unicamente il divieto di cui al punto b), in quanto già precedentemente per le altre fattispecie i contravventori venivano diffidati. Diverse questure, in realtà, ancor prima di questa novità legislativa, applicavano il DASPO nei confronti di chi si travisava (ad esempio la Questura di Udine), e quindi possiamo dire che non vi è alcuna novità significativa con l’inserimento di detti richiami normativi.
 Non è neppure nuovo il fatto che si possa essere diffidati ex art. 6 bis commi 1 e 2 per aver lanciato oggetti contundenti o artifizi pirotecnici in occasione di una manifestazione sportiva, in quanto già prima le questure diffidavano, a ragione, per tali motivi.
 L’unica vera novità introdotta in questo primo comma è forse per le violazioni più lievi, che vengono ora punite con severità: può essere diffidato, ma solo se ne deriva pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, chi supera una recinzione o separazione dell’impianto sportivo ove si svolga una manifestazione agonistica.
 In altre parole, chi scavalca. Anche chi invade il campo di gioco durante la partita potrà essere diffidato.
 Il legislatore, poi, ha sostituito la parola “sportive” con “agonistiche”.
Ciò sta a significare che non può essere diffidato colui che, ad un incontro amatoriale, commette una delle violazioni previste dalla presente legge.
 Infine viene specificato che la violenza usata può essere sulle persone o sulle cose: anche la formula precedente, seppur più generica, ricomprendeva la fattispecie sicché non si può parlare di novità.

*

comma 2.  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma  1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o  piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello  specificamente  indicato,  nel corso della giornata in cui si svolgono  le  competizioni  per  le  quali opera il divieto di cui al comma 1.";
 
 


(COMMENTO AL SECONDO COMMA):


 


 Anche il fatto di dover comparire più volte negli orari indicati non è una novità, in quanto già le questure adottavano tale rimedio.
L'unica differenza rispetto al passato è che ora viene scritto che l'ordine di presentarsi può essere dato "nel corso della giornata", e quindi anche in orari insoliti, se ritenuto dalla questura.
Già in passato l’applicazione della norma da parte delle questure è apparsa inutilmente vessatoria nei casi in cui la squadra per la quale opera il divieto giochi in trasferta: in tal caso infatti la comparizione potrebbe essere disposta per una sola volta, poiché anche con una sola firma è impossibile che l’interessato possa recarsi in trasferta al seguito della propria squadra.
Il DASPO è infatti una misura di prevenzione e, in quanto tale, non deve essere punitiva.
 


*


 


comma 2-bis.  La  notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
 


(COMMENTO AL COMMA 2 BIS):


 


 E’ stato necessario inserire questo comma in quanto la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità del precedente articolo nella parte in cui non lo prevedeva.
 Rimane però irrisolto il problema del termine concesso all’interessato per poter produrre memorie al G.i.p., giacché esso non è specificato da nessuna parte ed i termini di convalida non sono certi: il G.i.p., infatti, può convalidare il provvedimento nelle 48 ore successive a quelle riservate al P.M. per valutare la fondatezza dei presupposti. Questo vuol dire che può procedere alla convalida impiegando un solo minuto, e ciò preclude all’interessato la possibilità di difendersi che pure gli è concessa. E’ probabile ed auspicabile che la Corte Costituzionale, che prima o poi verrà investita della questione, possa finalmente fare chiarezza in quella che è una palese violazione del diritto di difesa.
 


*


 


comma 3.  La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione  successiva  alla  notifica all'interessato ed e' comunicata  al Procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale competente  del  luogo  in cui  ha  sede  l'ufficio  di questura. Il pubblico  ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede  la  convalida  al  giudice  per  le  indagini preliminari. Le prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia se  il pubblico ministero  non  avanza  la  richiesta  di  convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
 
 


(COMMENTO AL COMMA 3):


 


 Nulla è cambiato, nel merito, rispetto alla versione precedente. Ma la nuova versione è leggermente più chiara: il P.M., se ritiene la sussistenza dei presupposti, entro 48 ore dalla notifica della diffida deve chiedere la convalida del disposto obbligo di presentazione alla P.G. (che è una limitazione della libertà personale) al G.i.p.
 Il G.i.p., entro le successive 48 ore, deve convalidare - se lo ritiene - la prescrizione. Tali termini sono perentori, sicché se la richiesta di convalida viene effettuata dopo 48 ore dalla notifica del provvedimento o se la convalida viene effettuata dopo le 48 ore successive le prescrizioni imposte perdono efficacia, senza il bisogno di alcun provvedimento questorile.
 Il legislatore, come già dianzi detto, ha tuttavia perso l’occasione buona per chiarire due amletici dubbi che già affliggevano la precedente normativa:
- il secondo termine di 48 ore decorre dallo spirare del primo o dalla richiesta del P.M., che può intervenire anche prima che il primo termine sia del tutto decorso?
- se il G.i.p può convalidare nelle 48 ore successive (e quindi anche un minuto dopo la richiesta del P.M. o lo spirare del termine a secondo dell’interpretazione che si dà dell legge), come può l’interessato - così come gli è stato consentito dalla Corte Costituzionale - presentare memorie in un termine di cui non si conosce né l’inizio, né la fine ed è quindi sommamente incerto?
 


*


 






comma 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
 
 


*


 






comma 5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma  2  non  possono  avere  durata superiore a tre anni e sono revocati  o modificati  qualora,  anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  siano  venute  meno  o  siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
 
 


(COMMENTO AL COMMA 5):


 


 Si tratta della novità più significativa.
Anzitutto viene aumentato il termine massimo di durata della diffida, da uno a tre anni.
Questo vuol dire che (teoricamente, in quanto a Roma - ad esempio - viene comminato sempre il massimo, qualunque sia la violazione commessa) in base alla gravità del fatto contestato, la persona può essere diffidata dall’accedere agli stadi fino a tre anni, con connesso obbligo di firma.
 E’ chiaro che con l’ampliamento del predetto termine le questure dovranno iniziare a valutare, caso per caso, la gravità del fatto per poi graduare la misura, anche prevedendo provvedimenti “misti”, in cui il provvedimento di DASPO abbia una durata differente rispetto all’obbligo di presentazione alla P.G. (ad es.: divieto di accedere agli stadi per due anni ed obbligo di presentazione alla P.G. solo per il primo anno).
 Diversamente, ove - come in passato - dovesse essere sempre applicato dalle questure il massimo di durata del DASPO senza discernere la gravità del fatto caso per caso, potrebbe configurarsi il reato di abuso d’ufficio, giacché è indubbio che la prevenzione nei confronti di chi ha lanciato una monetina o ha scavalcato un cancello non può avere la stessa intensità di chi, ad esempio, ha accoltellato un poliziotto.
 Ma è anche significativo il fatto che mentre precedentemente la diffida veniva revocata (oltre che per un’eventuale autonoma decisione del Questore su istanza di parte) solo in caso di archiviazione del procedimento penale a cui la denuncia aveva dato origine, ora invece potrà essere revocata non solo in caso di archiviazione, ma anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ciò vuol dire che sia il P.M. che indaga sul fatto-reato, sia il G.i.p. che ha convalidato il provvedimento - nel caso invece che la diffida sia stata comminata senza che sia stato commesso un reato - può, evidentemente su istanza di parte, ordinare la cessazione della misura amministrativa.
 Quindi: se sono venute meno le condizioni che hanno giustificato l’emissione del DASPO (archiviazione del procedimento penale, cessata pericolosità sociale del prevenuto ecc. ecc.) lo stesso deve essere revocato; se invece tali condizioni sono mutate (ad esempio: in un’ottica rieducativa, in alcune questure viene fatta firmare al “daspato” una dichiarazione d’intenti di ben comportarsi per il futuro), allora il divieto e le prescrizioni possono essere modificate dalla stessa questura, ad istanza di parte.
 


*


 


comma 6. Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con  l'arresto da tre  a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.  Nell'udienza di convalida dell'arresto,  il  giudice,  se  ne  ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione  delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283  del  codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui  all'articolo  280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di   polizia  nel  corso  della  giornata  in  cui  si  svolgono  le competizioni  agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.
 


(COMMENTO AL COMMA 6)


 


 Anche qui, sostanzialmente, nulla è cambiato.
 Chi contravviene al divieto di andare allo stadio può essere arrestato entro 48 ore e giudicato per direttissima. Chi invece non va a firmare al Commissariato NON PUO' ESSERE ARRESTATO: il primo capoverso, infatti, indica LA PENA a cui viene condannato chi non va a firmare e non la misura da applicare.
 E’ così dal 1989. L’unico cambiamento apportato dal D.L. riguarda la durata della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. che può essere comminato dal giudice che deve convalidare l’arresto per aver contravvenuto ai divieti: il limite massimo passa da un anno a tre anni.
 


*


 


comma 7. Con  la  sentenza  di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei  luoghi  indicati  al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso  della  giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente  indicate,  per  un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.;
 


(COMMENTO AL COMMA 7)


 


 Questo comma - assai spesso male applicato dai giudici per la sua pessima formulazione - è un corollario del precedente:
nel caso in cui il soggetto abbia violato la diffida o l’obbligo di firma, all’esito del giudizio penale verrà (prima poteva essere) condannato dal Giudice a non andare allo stadio per un periodo che va da sei mesi a tre anni, con l’obbligo di presentazione alla P.G.
 E’ stato quindi aumentata la sanzione minima (da due a sei mesi) ed anche quella massina (da due a tre anni).
 In caso di “patteggiamento” della pena o di sospensione condizionale della stessa tali obblighi vengono comunque imposti. Si badi però che ciò vale solo nel caso in cui si giudichi una persona che ha contravvenuto al divieto di accedere agli stadi o all’obbligo di presentazione alla P.G..
 In tutti gli altri casi, infatti, se l’interessato patteggia la pena, l’eventuale ulteriore divieto di accedere agli stadi, essendo pena accessoria, deve essere concordato con il P.M. e il Giudice, che non può applicarlo d’iniziativa come invece spesso avviene.
 Altra circostanza dubbia è se tale ulteriore obbligo possa aggiungersi a quello che parallelamente viene comminato dalla questura per la stessa ragione.
 A parere del sottoscritto, ciò non può avvenire per il principio basilare del ne bis in idem.
 Anzi, per essere più corretti (trattandosi nel primo caso di pena accessoria, nell’altro di misura atipica di prevenzione) è ragionevole ritenere che, così come avviene per la carcerazione preventiva, il presofferto per effetto della misura amministrativa disposta prima del giudizio dal questore debba essere scalato da ciò che è disposto dal giudice.
 Diversamente argomentando si potrebbe arrivare alla paradossale situazione per la quale una persona possa essere sottoposta al divieto di accedere agli stadi e connesso obbligo di firma per il periodo di 6 anni (e ciò si può verificare nel non infrequente caso in cui il giudizio penale termini a più di tre anni di distanza dai fatti, quando la diffida triennale disposta dal Questore è già stata scontata dal supposto reo).
 


*


 


comma 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.
 


§ § § § § § § § § § § § § § § § § §

ARTICOLO 6 BIS
Lancio  di  materiale  pericoloso,  scavalcamento  e invasione  di  campo
in occasione di competizioni agonistiche.


 






comma 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti  o  altri  oggetti, compresi  gli  artifizi pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono  competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta,  al  transito o al  trasporto di  coloro  che partecipano o assistono  alle  competizioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
 


(COMMENTO AL COMMA 1)


 


 Il tenore dell’articolo è chiaro. E’ una norma di carattere penalistico che, con il decreto legge in esame, è andata a specificare alcuni comportamenti non ammessi nelle manifestazioni sportive.
 Interessante è il richiamo agli artifizi pirotecnici.
 Come anche in precedenza, non può essere diffidato chi detiene o introduce nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive un artifizio pirotecnico ma solo chi lo lanci, così come si evince dal tenore letterale dell’articolo.
 


*


 


comma 2. Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi  in cui  si   svolgono  competizioni  agonistiche, supera indebitamente  una  recinzione  o  separazione  dell'impianto  ove ne derivi pericolo  per  la  pubblica  incolumita'  o  per la sicurezza pubblica,  ovvero, nel  corso delle competizioni medesime, invade il terreno  di  gioco,  e'  punito con  l'arresto  fino  a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
 


(COMMENTO AL COMMA 2)


 


Anche qui, la norma è chiara.
Chi scavalca una qualche recinzione in uno stadio può (non deve) anche essere arrestato.
Chi invade il campo durante la partita idem.
 


*


 


comma 3  Nel  caso  di  condanna  per  i  reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.;
 


(COMMENTO AL COMMA 3)


 


 In caso di condanna per aver lanciato oggetti o artifizi pirotecnici ovvero per aver invaso il campo, con la sentenza il giudice imporrà il divieto di accedere agli stadi.
 Valgano le considerazioni di cui agli ultimi due capoversi del commento al comma 7 dell’art. 6 in ordine all’eventualità di sovrapposizione tra diffida comminata dal questore e poi disposta dal giudice per lo stesso fatto.
 


§ § § § § § § § § § § § § §

ARTICOLO 7
Turbativa di competizioni agonistiche.


 


comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
comma 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

§ § § § § § § § § § § § § §

ARTICOLO 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.


 






comma 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.
 
 


*


 


comma 1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose  in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381  del  codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile  procedere nell'immediatezza ma  siano  stati acquisiti  elementi  dai  quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi  di  colpevolezza  nei  confronti dell'autore del reato, puo' comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.
 


(COMMENTO AL COMMA 1 BIS)


 


 Come è noto, se si commette un reato per il quale l’arresto è obbligatorio, allora la P.G. procede in tal senso se la persona viene colta in flagranza o in quasi flagranza di reato.
 Fuori da questi casi provvede - di iniziativa o su disposizione del P.M. - al fermo dell’indiziato che potrà, previa convalida del giudice, essere tramutato in arresto.
 Tali disposizioni valgono anche per il caso di arresto facoltativo (vale a dire che è nella discrezione della P.G. arrestare il reo o semplicemente denunciarlo a piede libero).
 Ciò detto, il comma 1 bis dell’art. 8 amplia la c.d. quasi-flagranza assegnando alla P.G. il termine perentorio di 48 ore entro cui può eseguire l’arresto di chi
a) è ritenuto con certezza colpevole di una determinata condotta violenta, ivi compreso il lancio di oggetti contundenti ed artifizi pirotecnici;
e sempre che
b) non sia stato possibile effettuare l’arresto immediatamente.
 Deve quindi essere operata una distinzione:
- in caso di commissione di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio, il reo potrà essere arrestato anche entro le 48 ore il compimento del fatto, ad esempio perché è stato individuato con un mezzo di ripresa visiva; decorse le 48 ore verrà comunque fermato e - previa convalida - arrestato.
- anche in caso di reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo, il reo potrà essere arrestato entro le 48 ore dal fatto.
 Decorso tale termine, potrà soltanto essere denunziato a piede libero.
 Ove la persona che ha commesso un reato per il quale l’arresto è facoltativo si renda quindi irreperibile per le prime 48 ore, la stessa, una volta rintracciata dalla P.G., non potrà essere arrestata ma solo denunciata.
E' quindi facile prevedere che chi immagina di essere stato individuato tenterà di scomparire dalla circolazione per il termine citato per evitare il rischio di essere arrestato.
 


*


 


comma  1-terLe  disposizioni  del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
 


(COMMENTO AL COMMA 1 TER)


 


Questa norma è illegittima e verrà dichiarata incostituzionale, ritengo, a breve. Non può infatti essere arrestato chi non firma al Commissariato, in quanto l’arresto non è previsto dal sesto comma dell'art. 6 della legge.
Il legislatore ha confuso LA PENA a cui soggiace chi non va a firmare (dopo il processo!) con LA MISURA che può esser presa nell'immediatezza ad iniziativa della P.G. E la misura dell'arresto, nel sesto comma dell'art. 6 NON è prevista per chi non va a firmare.
Può invece essere arrestato, come già avveniva prima, chi viola la diffida, e ciò può avvenire entro 48 ore.
Passate le 48 ore, verrà soltanto denunciato.
Si è poi avuta notizia di tifosi diffidati già arrestati per non aver firmato al Commissariato:
A) NON SI PUO' ARRESTARE PER TALE RAGIONE;
B) IN OGNI CASO IL NUOVO DECRETO LEGGE NON SI APPLICA A CHI GIA' STA SCONTANDO LA DIFFIDA, MA SOLO A QUELLE CHE VENGONO COMMINATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTO DECRETO LEGGE ("La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo", è uno dei principi cardine dell'ordinamento giuridico, evidentemente non conosciuto da molte questure).

*

comma  1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.

(COMMENTO AL COMMA 1 QUATER)


 


 Questo comma è un non senso giuridico: il comma 1 bis richiamato dall’articolo, infatti, non contraddistingue alcuna ipotesi di reato ma semplicemente disciplina le modalità dell’arresto da parte della P.G..
Lo stesso avrebbe dovuto essere formulato correttamente in questo modo: “nel caso di condanna per reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche si applicano le disposizioni dell’articolo 6, comma 7”.
 Tra l’altro nel comma 1-bis è richiamata, sia pur ad altri fini, anche l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 6 bis, la cui pena accessoria per la violazione è già sanzionata dal comma 3 dell’art. 6 bis.
 


§ § § § § § § § § § § § § §

ARTICOLO 8 BIS
Casi di giudizio direttissimo


 






comma 1. Per i reati indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e   nell'articolo 8,  comma  1,  si  procede  sempre  con  giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
 
 


(COMMENTO AL COMMA 1)


 


 Chiunque viola la diffida o non si presenta al Commissariato di P.S. negli orari imposti viene giudicato per direttissima.
 Lo stesso vale anche per chi lancia oggetti contundenti o per chi scavalca o invade il terreno di gioco.
 Improprio appare invece il richiamo all’art. 8 comma 1, giacché lo stesso non configura un’ipotesi di reato.
 Ciò che doveva essere richiamato, semmai, era il primo comma dell’art. 6.
Comunque, chi si rende responsabile di episodi di violenza ecc. ecc., anche se viene individuato dopo mesi e mesi, verrà giudicato per direttissima.
Precedentemente a questo Decreto Legge, solo in caso di arresto in flagranza o quasi flagranza si procedeva al giudizio direttissimo, essendo questo un principio generale dell’ordinamento giuridico codificato nell’art. 449 c.p.p.
 


§ § § § § § § § § § § § § §

ARTICOLO 8 TER

Trasferte


 






comma 1.  Le  norme della presente legge si applicano  anche  ai  fatti  commessi in occasione o a causa  di competizioni  agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
 
 


(COMMENTO AL COMMA I)
Anche questa non è una novità. Anche in precedenza si poteva essere diffidati per episodi

* * * * * * * * * * * *

NUOVA LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


 






Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
Vista   la   legge   13 dicembre   1989,   n.   401,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di provvedere,
particolarmente  nell'imminenza dell'avvio del prossimo campionato di
calcio  previsto  per  la  fine  del  mese di agosto, all'adozione di
misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti piu' pericolosi
che  hanno  determinato,  nella  scorsa stagione sportiva ed anche in
recenti  competizioni  agonistiche,  gravi  e  ricorrenti  episodi di violenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  del  Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia;
                             E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                             Art. 1.
Modifiche   alla   legge   13 dicembre  1989  n.  401,  e  successive
                            modificazioni
  1.  Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguentimodifiche:
   a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.   Nei  confronti  delle  persone  che  risultano denunciate  o
condannate  per  uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge
22 maggio  1975,  n.  152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
26 aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno  1993,  n.  205,  e  all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della
presente  legge,  ovvero  per  aver  preso parte attiva ad episodi di
violenza  su  persone  o  cose in occasione o a causa di competizioni
agonistiche,  o  che  nelle  medesime  circostanze  abbiano incitato,
inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il questore puo' disporre il
divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  competizioni
agonistiche specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati,  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
  2.  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal
comma  1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o  piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione  al  luogo di residenza dell'obbligato o in quello  specificamente  indicato,  nel corso della giornata in cui si svolgono  le  competizioni  per  le  quali opera il divieto di cui alcomma 1.";
    b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
    c) i  commi  3,  5,  6  e  7  dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:
  "3.  La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima  competizione  successiva  alla  notifica all'interessato ed e' comunicata  al  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale competente  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  di questura. Il pubblico  ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede  la  convalida  al  giudice  per  le  indagini preliminari. Le prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il pubblico ministero  non  avanza  la  richiesta  di  convalida entro il termine predetto  e  se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
  5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al  comma  2  non  possono  avere  durata superiore a tre anni e sono revocati  o  modificati  qualora,  anche per effetto di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute  meno  o  siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
  6.  Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
punito  con  l'arresto  da  tre  a diciotto mesi. Nei confronti delle
persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto   nei   casi   di   flagranza.  Nell'udienza  di  convalida dell'arresto,  il  giudice,  se  ne  ricorrono i presupposti, disponel'applicazione  delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283  del  codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui  all'articolo  280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di   polizia   nel  corso  della  giornata  in  cui  si  svolgono  le competizioni  agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.
  7.  Con  la  sentenza  di condanna il giudice dispone il divieto di
accesso  nei  luoghi  indicati  al comma 1 e l'obbligo di presentarsi
personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso  della  giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente  indicate,  per  un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";
   d) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
  "Art.  6-bis  (Lancio  di  materiale  pericoloso,  scavalcamento  e
invasione  di  campo  in occasione di competizioni agonistiche). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi
contundenti  o  altri  oggetti,  compresi  gli  artifizi pirotecnici,
comunque  idonei  a  recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si
svolgono  competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla
sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o
assistono  alle  competizioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi   in   cui   si   svolgono  competizioni  agonistiche,  supera
indebitamente  una  recinzione  o  separazione  dell'impianto  ove ne derivi  pericolo  per  la  pubblica  incolumita'  o  per la sicurezza pubblica,  ovvero,  nel  corso delle competizioni medesime, invade il terreno  di  gioco,  e'  punito  con  l'arresto  fino  a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
  3.  Nel  caso  di  condanna  per  i  reati di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
   e) al  comma  1  dell'articolo  8,  dopo  le  parole: "arresto in
flagranza"  sono inserite le seguenti: "o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter.";
   f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle
cose  in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali
e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e
381  del  codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo
6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora
non   sia   possibile  procedere  nell'immediatezza  ma  siano  stati
acquisiti  elementi  dai  quali emergano gravi, precisi e concordanti
indizi  di  colpevolezza  nei  confronti  dell'autore del reato, puo'
comunque  eseguire  l'arresto  entro  e  non  oltre  il termine delle
successive quarantotto ore.
  1-ter.  Le  disposizioni  del comma 1-bis si applicano anche per il
contravventore  al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2.
  1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si
applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
    g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  8-bis  (Casi  di  giudizio  direttissimo).  - 1. Per i reati
indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,
e   nell'articolo   8,  comma  1,  si  procede  sempre  con  giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
  Art.  8-ter  (Trasferte).  -  1.  Le  norme della presente legge si
applicano  anche  ai  fatti  commessi  in  occasione  o  a  causa  di
competizioni  agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.".

VECCHIA LEGGE
Legge 13 dicembre 1989 n. 401
ARTICOLO 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (3/cost).
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive (2/a) (2/cost) (3/cost).
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.
6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.
7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche (3) (3/cost).
(3/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 20-23 aprile 1998, n. 136 (Gazz. Uff. 29 aprile 1998, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 8, in riferimento al comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, commi 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31, secondo comma della Costituzione.

(2/a) La Corte costituzionale, con  sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Con  sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.

(2/cost) La Corte costituzionale, con  sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 193 (Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, come sostituito dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(3) Così sostituito dall'art. 1, D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, riportato alla voce SPORT.

Articolo 7
Turbativa di competizioni agonistiche.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
. Nei casi di arresto in flagranza per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.


Legge 13 dicembre 1989 n. 401
(così come modificata dal D.L. 336 del 20 agosto 2001)
ARTICOLO 6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.
comma 1.   Nei  confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o condannate  per  uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio  1975,  n.  152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  205,  e  all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente  legge,  ovvero  per  aver  preso parte attiva ad episodi di violenza  su  persone  o  cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche,  o  che  nelle  medesime  circostanze  abbiano incitato, inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il questore puo' disporre il divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  competizioni agonistiche specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati,  interessati  alla  sosta,  al  transito  o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.
comma 2.  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma  1, il questore puo' prescrivere di comparire personalmente una o  piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente  in  relazione  al  luogo di residenza dell'obbligato o in quello  specificamente  indicato,  nel corso della giornata in cui si svolgono  le  competizioni  per  le  quali opera il divieto di cui al comma 1.";
comma 2-bis.  La  notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";
comma 3.  La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima  competizione  successiva  alla  notifica all'interessato ed e' comunicata  al  Procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale competente  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  di questura. Il pubblico  ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede  la  convalida  al  giudice  per  le  indagini preliminari. Le prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il pubblico ministero  non  avanza  la  richiesta  di  convalida entro il termine predetto  e  se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
comma 4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
comma 5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al  comma  2  non  possono  avere  durata superiore a tre anni e sono revocati  o  modificati  qualora,  anche per effetto di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute  meno  o  siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
comma 6.  Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito  con  l'arresto  da  tre  a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1  e' consentito l'arresto   nei  casi  di  flagranza.  Nell'udienza  di  convalida dell'arresto,  il  giudice,  se  ne  ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione  delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283  del  codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui  all'articolo  280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di   polizia   nel  corso  della  giornata  in  cui  si  svolgono  le competizioni  agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.
comma 7.  Con  la  sentenza  di condanna il giudice dispone il divieto di accesso  nei  luoghi  indicati  al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o piu' volte in un ufficio o comando di polizia nel corso  della  giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente  indicate,  per  un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";

Articolo 6 bis
Lancio  di  materiale  pericoloso,  scavalcamento  e invasione  di  campo  in occasione di competizioni agonistiche.


 






comma 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti  o  altri  oggetti,  compresi  gli  artifizi pirotecnici, comunque  idonei  a  recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono  competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o assistono  alle  competizioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
comma 2. Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi   in   cui   si   svolgono  competizioni  agonistiche,  supera
indebitamente  una  recinzione  o  separazione  dell'impianto  ove ne derivi  pericolo  per  la  pubblica  incolumita'  o  per la sicurezza pubblica,  ovvero,  nel  corso delle competizioni medesime, invade il terreno  di  gioco,  e'  punito  con  l'arresto  fino  a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
comma 3  Nel  caso  di  condanna  per  i  reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
 
 


Articolo 7
Turbativa di competizioni agonistiche.


 






comma 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
comma 2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
 
 


Articolo 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.


 






comma 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche.
comma 1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose  in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381  del  codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non   sia   possibile  procedere  nell'immediatezza  ma  siano  stati acquisiti  elementi  dai  quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi  di  colpevolezza  nei  confronti  dell'autore del reato, puo' comunque  eseguire  l'arresto  entro  e  non  oltre  il termine delle successive quarantotto ore.
comma  1-ter.  Le  disposizioni  del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore  al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
comma  1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7.";
 
 


Articolo 8 bis
Casi di giudizio direttissimo


 






comma 1. Per i reati indicati  nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e   nell'articolo   8,  comma  1,  si  procede  sempre  con  giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
 
 


Articolo 8 ter
Trasferte


 






comma 1.  Le  norme della presente legge si applicano  anche  ai  fatti  commessi  in  occasione  o  a  causa  di competizioni  agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
 




VAI A:             GO TO:
Pagina iniziale
Index
Premessa
Premise
La Storia dell'A.S. Roma
A.S. Roma History
La stagione in corso
The championship
I gruppi ultras
dell'A.S. Roma
A.S. Roma Ultras groups
Le fotografie
Pictures
La cronaca ne parla
Chronicle talks about them
Amici e nemici
Friends & Enemies
Le parole (e la musica)
dei canti
Words & music of the songs
Le partite memorabili
Matches to remember
Racconti ed interviste storiche
Historical tales & interviews
La storia
della Curva Sud
Curva Sud history
Il Derby
Gli scudetti 
del 1942 e del 1983
The Championship's victories in 1942 and 1983
Il manifesto degli ultras
The Ultras' manifesto
Le bandiere della Roma
Most representative 
A.S. Roma players
CHAT
Ultime novità del sito
Updates
Libro degli ospiti
Guestbook
Collegamenti utili
Links
Scrivetemi
E mail me