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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare gli episodi
di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori
misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi,
adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi
dell'Unione europea e da quelli sportivi internazionali;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 agosto 2005;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro della giustizia;
E m
a n a
il
seguente decreto-legge:
Art.
1.
Modifiche
alla legge 13 dicembre 1989, n. 401
1.
Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto
di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle
competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea
per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.»;
2)
al comma 5 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione
di cui al comma 2 é comunque applicata quando risulta, anche sulla
base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi,
che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.»;
3)
al comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia
il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea.»;
4)
al comma 7 il primo periodo é sostituito dal seguente: «7.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni
il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui
al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate
per un periodo da due mesi a due anni.»;
b)
all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena é
aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena é aumentata
fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la
sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
2)
al comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena
é della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva.»;
c)
dopo l'articolo 6-ter é inserito il seguente:
«Art.
6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli
dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. - 1. Ai sensi e per
gli effetti degli articoli 336 e 337 del codice penale, sono considerati
incaricati di un pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli
di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di
assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono
manifestazioni sportive.».
Art.
2.
Modifiche
al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
1.
Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti
i seguenti:
«Art.
1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente
incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione
sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, é
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.
Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e
le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401.
Art.
1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli
impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio
sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di
regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto
sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2.
Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra
negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi
si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento
dall'impianto ed é accertata anche sulla base di documentazione
videofotografica o di altri elementi oggettivi, é punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione é
raddoppiata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso é
commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo,
al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni
di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata
non superiore ad un anno.
Art.
1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni
e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in
occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno
é istituito l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive,
al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi
in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli
impianti sportivi;
b)
esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed
attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c)
approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti
sportivi;
d)
promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza
e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni,
enti locali, enti statali e non statali;
e)
definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive
per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la
pubblica incolumità;
f)
pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza
ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative
e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al
comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento
e la com-posizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione
del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali
e delle rispettive Leghe.
3.
Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi
spese e al relativo funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti
di bilancio.».
Art.
3.
Iniziative
nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive
1.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa
con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche
ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito delle
risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte
a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione
della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità
dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate
dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati
ed inseriti nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente
articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del
Ministro, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2.
Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese
a qualsiasi titolo dovuti.
Art.
4.
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a La Maddalena, addì 17 agosto 2005