2002/03

Bologna/Roma
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo
tempo, lanciato quattro bengala in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari,
così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica.

Fair play tra tifosi in Giappone
(626 kb)
Brescia/Roma
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere, con
fragore, un petardo nel settore degli spalti da essi stessi occupato, prima dell'inizio della
gara; per aver ripetuto identica condotta al 33° del secondo tempo; recidiva; entità della
sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Empoli/Roma
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nei minuti
immediatamente precedenti l'inizio della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di
giuoco; per aver ripetuto identico comportamento all'ingresso delle squadre in campo; per
avere in tre occasioni durante il secondo tempo scagliato fumogeni verso i sostenitori
avversari collocati in un settore adiacente degli spalti, così provocando reazioni di panico e
realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva;
entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Fair play tra compagni di squadra
(827 kb)
Lazio/Roma
Ammenda di € 14.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità diretta per
comportamento irriguardoso tenuto dal suo Presidente nei confronti dell'Arbitro, dopo la
conclusione della gara; per avere suoi sostenitori lanciato numerosi fumogeni nel recinto di
giuoco all'ingresso delle squadre in campo; per avere, al 1° del primo tempo, rilanciato
verso sostenitori avversari un fuoco d'artificio scagliato da questi ultimi; per aver nelle
medesime circostanze effettuato un fitto reciproco lancio di bottigliette in plastica con i
sostenitori avversari; per avere, al 12° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un
petardo nel recinto di giuoco, ripetendo tale condotta in altre due occasioni; per aver
lanciato, al 21° del primo tempo, alcune bottigliette in plastica verso un calciatore
avversario impegnato a battere un corner; recidiva; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta.
Roma/Perugia
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo
tempo, lanciato quattro bengala verso un settore degli spalti occupato da sostenitori
avversari, così determinando situazione di pericolo per gli spettatori e le forze dell'ordine
presenti in quella zona; recidiva.

Fair play tra calciatori 
avversari in Brasile
(1,84 mb)
Roma/Como
Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. ROMA per aver suoi sostenitori, per tutto il corso del
secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dell'Arbitro; per avere, al 19° del
secondo tempo, esposto per due minuti uno striscione di rilevanti dimensioni contenente
frase gravemente offensiva nei confronti degli avversari; per avere, al 41° del secondo
tempo, lanciato verso l'Arbitro tre bottigliette in plastica piene d'acqua, che cadevano nelle
vicinanze del Direttore di gara; recidiva.

Roma/Inter
Ammenda di € 24.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo
tempo, lanciato due bottigliette in plastica sul terreno di giuoco; per avere, durante
l'intervallo, lanciato un razzo acceso verso un settore degli spalti occupato da sostenitori
avversari così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità
pubblica; per avere, al 12° del secondo tempo, lanciato alcune bottiglie in plastica
parzialmente piene d'acqua verso l'Arbitro; per avere, al 12° ed al 44° del secondo tempo,
lanciato numerosissime bottiglie in plastica verso un Assistente, che veniva colpito da due
di esse alla schiena senza conseguenze lesive; per avere, al 25° del secondo tempo, fatto
esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per avere, dal 30° del secondo tempo, sino al
termine, lanciato numerose bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua e monete sul
terreno di giuoco; per avere, dopo il fischio finale, lanciato numerosi oggetti verso i
calciatori e gli Ufficiali di gara che stavano rientrando negli spogliatoi; recidiva.
Parma/Roma
Il Giudice Sportivo,
visti i rapporti dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale, nonché la relazione dei collaboratori
dell’Ufficio Indagini;
rilevato che i sostenitori della Roma:
- hanno più volte durante la gara lanciato sul terreno agrumi, bottiglie in plastica
parzialmente piene d’acqua, monete, accendini;
- hanno lanciato sul terreno due fumogeni, al 30° del primo tempo ed al 38° del
secondo tempo, all’interno di un’area di rigore, provocando anche in una occasione
una breve interruzione del giuoco;
- hanno divelto parte della rete di recinzione in corrispondenza del settore loro
destinato;
- hanno fatto esplodere quattro bombe carta: una, poco prima dell’inizio, sul terreno;
due, rispettivamente al 4° ed al 6° del primo tempo, nella zona sottostante il settore
loro destinato; l’ultima, al 45° del secondo tempo, nei pressi della rete di recinzione.
In tale circostanza l’esplosione cagionava lesioni alla mano destra di un Vigile del
fuoco, un trauma acustico ad un appartenente delle Forze dell’ordine, una
escoriazione alla gamba di un raccattapalle;
osserva:
nel quadro complessivo di ripetuti atti di rilevante intemperanza commessi dai sostenitori
della Roma, assume speciale gravità – come evidente – l’esplosione della bomba carta al
45° del secondo tempo per l’entità delle conseguenze in danno dell’integrità fisica di
persone presenti nel recinto di giuoco. Un Vigile del fuoco è stato seriamente ferito ad una
mano ed un Ispettore ha subito un trauma acustico.
Ricorre, pertanto, la fattispecie di un danno grave all’incolumità di terzi e di un pericolo per
la pubblica incolumità.
La gravità del fatto violento, ascrivibile ai sostenitori della Roma, deve essere imputata alla
responsabilità oggettiva della Società, in applicazione del principio generale contenuto
nell’art. 9, 1° comma C.G.S., il quale ricomprende anche la gara disputata in trasferta.
Unica sanzione adeguata alla particolare gravità del fatto compiuto risulta una squalifica del
campo.
Come già motivato in casi precedenti analoghi (cfr. CU n. 316 del 20/02/01, Soc. Vicenza),
il sistema disciplinare delineato dagli artt. 9, 1° comma ed 11 C.G.S. va interpretato nel
senso che le sanzioni previste dall’art. 11 C.G.S. devono intendersi come un livello minimo
di pena per condotte violente lesive o pericolose per l’incolumità altrui: ferma restando la
potestà del Giudice disciplinare di determinare una sanzione più aspra, quando lo richieda
la particolare entità del fatto violento commesso, anche se la Società non risulti recidiva per
specifica violazione dell’art. 11 C.G.S., come è il caso della Roma nella corrente stagione.
La portata delle conseguenze lesive subite dalle parti offese, in particolare il Vigile del
fuoco, rende evidente che una sanzione di tipo pecuniario costituirebbe pena non adeguata
alla gravità del gesto commesso dai sostenitori della Roma.
Quanto alla misura della sanzione – e detto già dei profili di gravità – devono essere tenute
in conto alcune circostanza di attenuazione della responsabilità oggettiva della Roma.
In primo luogo, trattandosi di gara in trasferta, la Società non disponeva direttamente di
potestà di controllo sui propri sostenitori, all’atto del loro ingresso nello stadio.
In secondo luogo, essa non aveva un ruolo attivo circa il mantenimento dell’ordine
pubblico, il cui obbligo ricade sulla sola Società ospitante, ai sensi dell’art. 9, 2° comma
C.G.S.
In terzo luogo, la Soc. Roma ha documentato la propria iniziativa di collaborazione con le
Forze di polizia per la stagione corrente, sia per le gare disputate in casa che in trasferta.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte risulta sanzione adeguata per l’esplosione
della bomba carta, al 45° del secondo tempo, la squalifica del campo della Soc. Roma per
una giornata di gara.
La documentazione inviata dalla Società, ed in particolare la lettera in data odierna, attesta
la positiva assunzione di misure idonee a prevenire la reiterazione di simili condotte
violente, per la parte di competenza della Società medesima.
In considerazione di ciò e del fatto che la bomba carta esplosa non risulta essere stata
indirizzata intenzionalmente contro persone (addetti alla sicurezza o altre persone presenti
sugli spalti o nel recinto di giuoco), a differenza di quanto era avvenuto nel precedente caso
disciplinare sopra citato, non sussistono i motivi di particolare rilievo, richiamati dall’art.
17, 1° comma C.G.S., per derogare alla regola generale stabilita dallo stesso art. 17 quanto
alla decorrenza di esecuzione della squalifica del campo.
Per gli altri fatti di grave indisciplina commessi dai sostenitori della Soc. Roma, riportati in
epigrafe, risulta sanzione adeguata una ammenda di € 20.000,00, tenuto conto, da un lato,
della recidiva e, dall’altro, del fatto che si trattava di gara disputata in trasferta.
P.Q.M.
delibera di infliggere:
- alla Società Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e
l’ammenda di € 20.000,00.
Roma/Juventus
Ammenda di € 60.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto,
in moltissime occasioni durante la gara, striscioni contenenti espressioni ingiuriose nei
confronti della società avversaria, di alcuni suoi dirigenti in particolare, nonchè del
Presidente della Lega Nazionale Professionisti; per avere, prima dell'inizio, effettuato
reciproco lancio di bottigliette e fumogeni con i sostenitori avversari, così provocando una
situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità; per aver ripetuto, in altre
occasioni nel primo tempo, reciproco lancio di fumogeni e bottiglie con i sostenitori
avversari; per aver, durante tutto il secondo tempo, lanciato verso un Assistente e i
calciatori avversari bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, accendini e monete; per
avere, al 40° del secondo tempo, lanciato verso la panchina avversaria tre bottiglie in
plastica piene d’acqua; per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato in un settore riservato
ai sostenitori avversari un razzo luminoso che cadeva ancora acceso: la conseguente
esplosione cagionava lesioni di lieve entità ad un poliziotto e due spettatori; sanzione
applicata per l’ultimo episodio ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 3 CGS, nella misura di €
40.000 con diffida, attenuata per le documentate iniziative della Società per prevenire la
commissione di atti di violenza; recidiva specifica.

Milan/Roma
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio,
lanciato monete, bottigliette formato mignon ed oggetti metallici di piccole dimensioni
verso i calciatori avversari che stavano rientrando negli spogliatoi dopo il riscaldamento
prepartita; per avere, durante tutto il corso della gara, lanciato agrumi e bottigliette in
plastica piene d'acqua sul terreno di giuoco; per avere, all'inizio del secondo tempo, lanciato
nel campo per destinazione un bengala acceso; per avere, al 28° del secondo tempo,
lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari un bengala acceso
così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per
avere al termine della partita, fatto esplodere un petardo con notevole fragore; recidiva
specifica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Torino/Roma
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni,
lanciato fumogeni accesi in un settore degli spalti non occupato da spettatori; recidiva;
entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Fair play in Russia
Atalanta/Roma
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante il primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per aver, durante il secondo tempo,
fatto esplodere due petardi sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta.

Como/Roma
Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante il minuto di
silenzio in memoria del Presidente onorario della Soc. Juventus, intonato un coro
volgarmente offensivo nei confronti della Società medesima; per aver fatto esplodere, al
10° ed al 13° del primo tempo, due petardi con notevole fragore; per aver, al 25° del primo
tempo, al 20° del secondo tempo ed al 47° del secondo tempo, lanciato due fumogeni accesi
ed un petardo in direzione di un gruppo di appartenenti alle Forze dell'ordine, così
realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per la loro incolumità; recidiva; entità
della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Fair play in Malesia, provincia di Sarawak
2000
Roma/Brescia
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara,
rilanciato alcuni fumogeni, che cadevano ancora accesi in un settore degli spalti occupato
dai sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per
l'incolumità pubblica; per aver, al 40' del primo tempo, lanciato un fumogeno acceso verso
un gruppo di poliziotti presenti nel recinto di giuoco; recidiva.

Roma/Lazio
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, per tutto il corso
della gara, lanciato verso il terreno monete, bottigliette in plastica piene d'acqua ed
accendini; per avere, in due occasioni nel primo tempo, lanciato monete e bottigliette in
plastica piene d'acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un calcio
d'angolo; per aver fatto esplodere, all'inizio del secondo tempo, tre petardi nel recinto di
giuoco; per aver scambiato con i sostenitori avversari, tra il 35° ed il 45° del secondo
tempo, lancio di bengala e bottigliette in plastica: recidiva.

Fair play fans
Inter/Roma
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più occasioni
durante il primo tempo, fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di giuoco;
per aver ripetuto identica condotta al 3° del secondo tempo; per aver, al 2° del secondo
tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che provocavano un forte
bruciore agli occhi e difficoltà di respirazione per l'Arbitro ed i calciatori, con conseguente
interruzione del giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta.

Roma/Parma
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più occasioni nel
primo e nel secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di
giuoco; recidiva.

Juventus/Roma
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in tre occasioni
durante il primo tempo, lanciato un bengala acceso in un settore degli spalti occupato da
sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per
l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata
in trasferta.

Un gentiluomo deve riferire qualcosa all'arbitro
Roma/Milan
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara,
rilanciato verso un settore occupato da sostenitori avversari, un bengala acceso; per avere,
nelle stesse circostanze, effettuato con i sostenitori avversari reciproco lancio di bottigliette
in plastica; per avere, in due occasioni durante il secondo tempo, lanciato sul terreno
bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; per avere, al 12° del secondo tempo,
esposto uno striscione ingiurioso nei confronti delle Forze di polizia; recidiva.

Roma/Atalanta 1-2
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante l'intero
corso della gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere, più volte durante la
gara, lanciato oggetti verso il settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per
avere, in tre occasioni, lanciato bengala accesi all'indirizzo dei sostenitori avversari; per
aver lanciato alcuni fumogeni accesi sul terreno di giuoco; per avere, nei minuti finali,
lanciato oggetti contro le Forze dell'ordine posizionate per impedire l’invasione di campo;
per avere, durante il secondo tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti
di un giornalista; recidiva.

Fakel Voronez / SPARTAK MOSCA
2000
Il fair play dilaga in tutta Europa

Lazio/Roma (Coppa Italia)
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio,
lanciato un razzo verso un gruppo di sostenitori avversari collocati in un altro settore,
determinando una reazione di questi ultimi, che a loro volta si scagliavano contro
sostenitori della Roma collocati nel medesimo settore; per avere questi ultimi sostenitori
della Roma partecipato ai conseguenti violenti scontri, caratterizzati da lancio di oggetti
contundenti di varia natura quali bottiglie in plastica, aste di bandiere in plastica, seggiolini,
nonché dal lancio di razzi e petardi: scontri che si protraevano per una decina di minuti,
sino all'arrivo delle Forze dell'ordine, contro le quali venivano lanciati oggetti e petardi; per
avere, al fischio di inizio, acceso numerosissimi fumogeni e lanciato petardi; per avere, al
3° del primo tempo, incendiato alcuni seggiolini in plastica in un settore dello stadio,
provocando un fuoco che veniva spento solo dopo alcuni minuti; per avere acceso bengala
ed esploso petardi, alcuni dei quali di notevole potenza, in numerose occasioni del primo
e del secondo tempo, segnatamente lanciando al 30° del secondo tempo un petardo che
sfiorava un gruppo di agenti di Polizia all’interno del recinto di gioco; per avere, al 23° e
26° del primo tempo, lanciato bottiglie in plastica verso calciatori avversari impegnati a
battere un calcio d’angolo; per avere, prima dell’inizio della gara, esposto uno striscione di
tenore offensivo nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Roma/Lazio (Coppa Italia)
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più occasioni nel
corso del primo tempo, lanciato bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso un
calciatore avversario, impegnato a battere il corner; per avere, al 3° del primo tempo ed al
12° del secondo tempo, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto di giuoco; recidiva.

Roma/Milan (Coppa Italia)
337/1119
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle
squadre, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto; per aver ripetuto identica condotta
in numerose altre occasioni, nel primo e nel secondo tempo; per aver lanciato, al 20° del
primo tempo, una decina di bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso
l'Arbitro; per avere, dal 16° del secondo tempo sino alla fine della gara, effettuato ripetuti
lanci di bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua verso un Assistente, che veniva in
una circostanza colpito ad un polpaccio, senza conseguenze lesive di sorta; per aver, al 37°
ed al 42° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni che cadevano
ancora accesi, provocando nella prima occasione reazione di paura tra i fotografi presenti
vicini al punto di caduta; per aver, al 22° del primo tempo, lanciato una mela che cadeva
nell’area di porta avversaria; per aver, al 28° del secondo tempo, effettuato reciproco
lancio di bottigliette ed altri oggetti con i sostenitori avversari, recidiva.

Milan/Roma (Coppa Italia)
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio,
fatto esplodere con notevole fragore alcuni petardi, che danneggiavano anche il terreno; per
avere, all'inizio ed in altre due occasioni del primo tempo, lanciato in un settore occupato
da sostenitori avversari un fumogeno acceso e bottiglie chiuse piene d'acqua, così da
rendere necessario l'intervento di personale di pronto soccorso per assistere alcuni
spettatori; per aver ripetuto analogo lancio di bottiglie chiuse piene d'acqua, in tre occasioni
nel secondo tempo, così da rendere nuovamente necessario un intervento di sanitari per
assistere, in specie, alcuni bambini; per aver lanciato, nel secondo tempo, un petardo contro
appartenenti alla Forza di polizia; per aver, al 25° del secondo tempo, lanciato due
fumogeni accesi vicino al tunnel di accesso agli spogliatoi; per aver fatto esplodere alcuni
petardi nel recinto di giuoco, durante il secondo tempo; per avere, nell’intervallo, lanciato
due fumogeni sul terreno ; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta.


TROFEO FAIR PLAY "GAETANO SCIREA"
Si rende nota la classifica aggiornata con i provvedimenti disciplinari adottati fino alle gare
del 2002/2003 riguardanti il Trofeo Fair-Play "Gaetano Scirea" istituito dal Consiglio di
Lega per premiare le tifoserie piu' corrette delle Societa' di serie A e di serie B.
La classifica tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati per
comportamento dei tifosi:


SERIE A
1) Chievo Verona 0.21
2) Piacenza 0.50
3) Udinese 0.50
4) Parma 1.08
5) Empoli 1.23
6) Perugia 1.75
7) Bologna 1.97
8) Milan 2.55
9) Modena 3.00
10) Reggina 3.26
11) Juventus 3.58
12) Internazionale 4.36
13) Atalanta 4.39
14) Torino 5.64
15) Brescia 6.42
16) Como 7.22
17) Lazio 9.00
18) Roma 11.43

SERIE B
1) Siena 0.93
2) Ternana 1.07
3) Ancona 1.24
4) Venezia 1.27
5) Triestina 1.53
6) Vicenza 1.85
7) Bari 1.87
8) Sampdoria 1.93
9) Messina 2.15
10) Salernitana 2.20
11) Cosenza 2.49
12) Genoa 2.56
13) Verona 2.66
14) Catania 3.17
15) Palermo 3.51
16) Livorno 3.59
17) Lecce 4.49
18) Cagliari 5.00
19) Ascoli 5.71
20) Napoli 7.24


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