|
|
|
Bologna/Roma
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato quattro bengala in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica. |
Fair play tra tifosi in Giappone (626 kb) |
Brescia/Roma
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere, con fragore, un petardo nel settore degli spalti da essi stessi occupato, prima dell'inizio della gara; per aver ripetuto identica condotta al 33° del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
|
Empoli/Roma
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nei minuti immediatamente precedenti l'inizio della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; per aver ripetuto identico comportamento all'ingresso delle squadre in campo; per avere in tre occasioni durante il secondo tempo scagliato fumogeni verso i sostenitori avversari collocati in un settore adiacente degli spalti, così provocando reazioni di panico e realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
Fair play tra compagni di squadra (827 kb) |
Lazio/Roma
Ammenda di € 14.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità diretta per comportamento irriguardoso tenuto dal suo Presidente nei confronti dell'Arbitro, dopo la conclusione della gara; per avere suoi sostenitori lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco all'ingresso delle squadre in campo; per avere, al 1° del primo tempo, rilanciato verso sostenitori avversari un fuoco d'artificio scagliato da questi ultimi; per aver nelle medesime circostanze effettuato un fitto reciproco lancio di bottigliette in plastica con i sostenitori avversari; per avere, al 12° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco, ripetendo tale condotta in altre due occasioni; per aver lanciato, al 21° del primo tempo, alcune bottigliette in plastica verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
|
Roma/Perugia
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato quattro bengala verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così determinando situazione di pericolo per gli spettatori e le forze dell'ordine presenti in quella zona; recidiva. |
Fair play tra calciatori avversari in Brasile (1,84 mb) |
Roma/Como
Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. ROMA per aver suoi sostenitori, per tutto il corso del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dell'Arbitro; per avere, al 19° del secondo tempo, esposto per due minuti uno striscione di rilevanti dimensioni contenente frase gravemente offensiva nei confronti degli avversari; per avere, al 41° del secondo tempo, lanciato verso l'Arbitro tre bottigliette in plastica piene d'acqua, che cadevano nelle vicinanze del Direttore di gara; recidiva. |
|
Roma/Inter
Ammenda di € 24.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato due bottigliette in plastica sul terreno di giuoco; per avere, durante l'intervallo, lanciato un razzo acceso verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere, al 12° del secondo tempo, lanciato alcune bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua verso l'Arbitro; per avere, al 12° ed al 44° del secondo tempo, lanciato numerosissime bottiglie in plastica verso un Assistente, che veniva colpito da due di esse alla schiena senza conseguenze lesive; per avere, al 25° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; per avere, dal 30° del secondo tempo, sino al termine, lanciato numerose bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua e monete sul terreno di giuoco; per avere, dopo il fischio finale, lanciato numerosi oggetti verso i calciatori e gli Ufficiali di gara che stavano rientrando negli spogliatoi; recidiva. |
|
Parma/Roma
Il Giudice Sportivo, visti i rapporti dell’Arbitro e del Quarto Ufficiale, nonché la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini; rilevato che i sostenitori della Roma: - hanno più volte durante la gara lanciato sul terreno agrumi, bottiglie in plastica parzialmente piene d’acqua, monete, accendini; - hanno lanciato sul terreno due fumogeni, al 30° del primo tempo ed al 38° del secondo tempo, all’interno di un’area di rigore, provocando anche in una occasione una breve interruzione del giuoco; - hanno divelto parte della rete di recinzione in corrispondenza del settore loro destinato; - hanno fatto esplodere quattro bombe carta: una, poco prima dell’inizio, sul terreno; due, rispettivamente al 4° ed al 6° del primo tempo, nella zona sottostante il settore loro destinato; l’ultima, al 45° del secondo tempo, nei pressi della rete di recinzione. In tale circostanza l’esplosione cagionava lesioni alla mano destra di un Vigile del fuoco, un trauma acustico ad un appartenente delle Forze dell’ordine, una escoriazione alla gamba di un raccattapalle; osserva: nel quadro complessivo di ripetuti atti di rilevante intemperanza commessi dai sostenitori della Roma, assume speciale gravità – come evidente – l’esplosione della bomba carta al 45° del secondo tempo per l’entità delle conseguenze in danno dell’integrità fisica di persone presenti nel recinto di giuoco. Un Vigile del fuoco è stato seriamente ferito ad una mano ed un Ispettore ha subito un trauma acustico. Ricorre, pertanto, la fattispecie di un danno grave all’incolumità di terzi e di un pericolo per la pubblica incolumità. La gravità del fatto violento, ascrivibile ai sostenitori della Roma, deve essere imputata alla responsabilità oggettiva della Società, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 9, 1° comma C.G.S., il quale ricomprende anche la gara disputata in trasferta. Unica sanzione adeguata alla particolare gravità del fatto compiuto risulta una squalifica del campo. Come già motivato in casi precedenti analoghi (cfr. CU n. 316 del 20/02/01, Soc. Vicenza), il sistema disciplinare delineato dagli artt. 9, 1° comma ed 11 C.G.S. va interpretato nel senso che le sanzioni previste dall’art. 11 C.G.S. devono intendersi come un livello minimo di pena per condotte violente lesive o pericolose per l’incolumità altrui: ferma restando la potestà del Giudice disciplinare di determinare una sanzione più aspra, quando lo richieda la particolare entità del fatto violento commesso, anche se la Società non risulti recidiva per specifica violazione dell’art. 11 C.G.S., come è il caso della Roma nella corrente stagione. La portata delle conseguenze lesive subite dalle parti offese, in particolare il Vigile del fuoco, rende evidente che una sanzione di tipo pecuniario costituirebbe pena non adeguata alla gravità del gesto commesso dai sostenitori della Roma. Quanto alla misura della sanzione – e detto già dei profili di gravità – devono essere tenute in conto alcune circostanza di attenuazione della responsabilità oggettiva della Roma. In primo luogo, trattandosi di gara in trasferta, la Società non disponeva direttamente di potestà di controllo sui propri sostenitori, all’atto del loro ingresso nello stadio. In secondo luogo, essa non aveva un ruolo attivo circa il mantenimento dell’ordine pubblico, il cui obbligo ricade sulla sola Società ospitante, ai sensi dell’art. 9, 2° comma C.G.S. In terzo luogo, la Soc. Roma ha documentato la propria iniziativa di collaborazione con le Forze di polizia per la stagione corrente, sia per le gare disputate in casa che in trasferta. Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte risulta sanzione adeguata per l’esplosione della bomba carta, al 45° del secondo tempo, la squalifica del campo della Soc. Roma per una giornata di gara. La documentazione inviata dalla Società, ed in particolare la lettera in data odierna, attesta la positiva assunzione di misure idonee a prevenire la reiterazione di simili condotte violente, per la parte di competenza della Società medesima. In considerazione di ciò e del fatto che la bomba carta esplosa non risulta essere stata indirizzata intenzionalmente contro persone (addetti alla sicurezza o altre persone presenti sugli spalti o nel recinto di giuoco), a differenza di quanto era avvenuto nel precedente caso disciplinare sopra citato, non sussistono i motivi di particolare rilievo, richiamati dall’art. 17, 1° comma C.G.S., per derogare alla regola generale stabilita dallo stesso art. 17 quanto alla decorrenza di esecuzione della squalifica del campo. Per gli altri fatti di grave indisciplina commessi dai sostenitori della Soc. Roma, riportati in epigrafe, risulta sanzione adeguata una ammenda di € 20.000,00, tenuto conto, da un lato, della recidiva e, dall’altro, del fatto che si trattava di gara disputata in trasferta. P.Q.M. delibera di infliggere: - alla Società Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 20.000,00. |
|
Roma/Juventus
Ammenda di € 60.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, in moltissime occasioni durante la gara, striscioni contenenti espressioni ingiuriose nei confronti della società avversaria, di alcuni suoi dirigenti in particolare, nonchè del Presidente della Lega Nazionale Professionisti; per avere, prima dell'inizio, effettuato reciproco lancio di bottigliette e fumogeni con i sostenitori avversari, così provocando una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità; per aver ripetuto, in altre occasioni nel primo tempo, reciproco lancio di fumogeni e bottiglie con i sostenitori avversari; per aver, durante tutto il secondo tempo, lanciato verso un Assistente e i calciatori avversari bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, accendini e monete; per avere, al 40° del secondo tempo, lanciato verso la panchina avversaria tre bottiglie in plastica piene d’acqua; per avere, al 43° del secondo tempo, lanciato in un settore riservato ai sostenitori avversari un razzo luminoso che cadeva ancora acceso: la conseguente esplosione cagionava lesioni di lieve entità ad un poliziotto e due spettatori; sanzione applicata per l’ultimo episodio ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 3 CGS, nella misura di € 40.000 con diffida, attenuata per le documentate iniziative della Società per prevenire la commissione di atti di violenza; recidiva specifica. |
|
Milan/Roma
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato monete, bottigliette formato mignon ed oggetti metallici di piccole dimensioni verso i calciatori avversari che stavano rientrando negli spogliatoi dopo il riscaldamento prepartita; per avere, durante tutto il corso della gara, lanciato agrumi e bottigliette in plastica piene d'acqua sul terreno di giuoco; per avere, all'inizio del secondo tempo, lanciato nel campo per destinazione un bengala acceso; per avere, al 28° del secondo tempo, lanciato verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari un bengala acceso così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere al termine della partita, fatto esplodere un petardo con notevole fragore; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
|
Torino/Roma
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in quattro occasioni, lanciato fumogeni accesi in un settore degli spalti non occupato da spettatori; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
Fair play in Russia |
Atalanta/Roma
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante il primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per aver, durante il secondo tempo, fatto esplodere due petardi sul terreno di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
|
Como/Roma
Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante il minuto di silenzio in memoria del Presidente onorario della Soc. Juventus, intonato un coro volgarmente offensivo nei confronti della Società medesima; per aver fatto esplodere, al 10° ed al 13° del primo tempo, due petardi con notevole fragore; per aver, al 25° del primo tempo, al 20° del secondo tempo ed al 47° del secondo tempo, lanciato due fumogeni accesi ed un petardo in direzione di un gruppo di appartenenti alle Forze dell'ordine, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per la loro incolumità; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
Fair play in Malesia, provincia di Sarawak 2000 |
Roma/Brescia
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, rilanciato alcuni fumogeni, che cadevano ancora accesi in un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver, al 40' del primo tempo, lanciato un fumogeno acceso verso un gruppo di poliziotti presenti nel recinto di giuoco; recidiva. |
|
Roma/Lazio
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, lanciato verso il terreno monete, bottigliette in plastica piene d'acqua ed accendini; per avere, in due occasioni nel primo tempo, lanciato monete e bottigliette in plastica piene d'acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un calcio d'angolo; per aver fatto esplodere, all'inizio del secondo tempo, tre petardi nel recinto di giuoco; per aver scambiato con i sostenitori avversari, tra il 35° ed il 45° del secondo tempo, lancio di bengala e bottigliette in plastica: recidiva. |
Fair play fans |
Inter/Roma
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante il primo tempo, fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di giuoco; per aver ripetuto identica condotta al 3° del secondo tempo; per aver, al 2° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che provocavano un forte bruciore agli occhi e difficoltà di respirazione per l'Arbitro ed i calciatori, con conseguente interruzione del giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
|
Roma/Parma
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più occasioni nel primo e nel secondo tempo, fatto esplodere con notevole fragore petardi nel recinto di giuoco; recidiva. |
|
Juventus/Roma
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in tre occasioni durante il primo tempo, lanciato un bengala acceso in un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
Un gentiluomo deve riferire qualcosa all'arbitro |
Roma/Milan
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, rilanciato verso un settore occupato da sostenitori avversari, un bengala acceso; per avere, nelle stesse circostanze, effettuato con i sostenitori avversari reciproco lancio di bottigliette in plastica; per avere, in due occasioni durante il secondo tempo, lanciato sul terreno bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua; per avere, al 12° del secondo tempo, esposto uno striscione ingiurioso nei confronti delle Forze di polizia; recidiva. |
|
Roma/Atalanta
1-2
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, durante l'intero corso della gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere, più volte durante la gara, lanciato oggetti verso il settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari; per avere, in tre occasioni, lanciato bengala accesi all'indirizzo dei sostenitori avversari; per aver lanciato alcuni fumogeni accesi sul terreno di giuoco; per avere, nei minuti finali, lanciato oggetti contro le Forze dell'ordine posizionate per impedire l’invasione di campo; per avere, durante il secondo tempo, esposto uno striscione di tenore offensivo nei confronti di un giornalista; recidiva. |
Fakel Voronez / SPARTAK MOSCA 2000 Il fair play dilaga in tutta Europa |
Lazio/Roma
(Coppa
Italia)
Ammenda di €
25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio,
lanciato un
razzo
verso un gruppo di sostenitori avversari collocati in un altro
settore,
determinando
una
reazione di questi ultimi, che a loro volta si scagliavano
contro
sostenitori
della
Roma collocati nel medesimo settore; per avere questi ultimi
sostenitori
della Roma
partecipato
ai conseguenti violenti scontri, caratterizzati da lancio di
oggetti
contundenti di
varia
natura quali bottiglie in plastica, aste di bandiere in
plastica, seggiolini,
nonché dal
lancio di razzi e petardi: scontri che si protraevano per una
decina di
minuti,
sino all'arrivo
delle Forze dell'ordine, contro le quali venivano lanciati
oggetti e petardi;
per
avere, al
fischio
di inizio, acceso numerosissimi fumogeni e lanciato petardi;
per avere,
al
3° del primo
tempo, incendiato alcuni seggiolini in plastica in un settore
dello stadio,
provocando un
fuoco
che veniva spento solo dopo alcuni minuti; per avere acceso
bengala
ed esploso
petardi,
alcuni dei quali di notevole potenza, in numerose occasioni
del primo
e del secondo
tempo,
segnatamente lanciando al 30° del secondo tempo un petardo che
sfiorava un
gruppo
di agenti di Polizia all’interno del recinto di gioco; per
avere, al 23°
e
26° del primo
tempo, lanciato bottiglie in plastica verso calciatori
avversari impegnati
a
battere un
calcio
d’angolo; per avere, prima dell’inizio della gara, esposto uno
striscione
di
tenore
offensivo
nei confronti dei sostenitori avversari; recidiva; entità
della
sanzione
attenuata
trattandosi
di gara disputata in trasferta.
Roma/Lazio
(Coppa
Italia)
Ammenda di €
5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più
occasioni
nel
corso del primo
tempo, lanciato bottigliette in plastica parzialmente piene
d'acqua verso
un
calciatore
avversario,
impegnato a battere il corner; per avere, al 3° del primo
tempo ed
al
12° del secondo
tempo, fatto esplodere con fragore petardi nel recinto di
giuoco; recidiva.
Roma/Milan
(Coppa
Italia)
337/1119
Ammenda di €
12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori,
all'ingresso delle
squadre, fatto
esplodere
con fragore petardi nel recinto; per aver ripetuto identica
condotta
in numerose
altre
occasioni, nel primo e nel secondo tempo; per aver lanciato,
al 20°
del
primo tempo,
una
decina di bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua
verso
l'Arbitro; per
avere,
dal 16° del secondo tempo sino alla fine della gara,
effettuato ripetuti
lanci di
bottigliette
in plastica parzialmente piene d'acqua verso un Assistente,
che veniva
in
una circostanza
colpito ad un polpaccio, senza conseguenze lesive di sorta;
per aver, al
37°
ed al 42° del
secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni che
cadevano
ancora accesi,
provocando
nella prima occasione reazione di paura tra i fotografi
presenti
vicini al punto
di caduta; per aver, al 22° del primo tempo, lanciato una mela
che
cadeva
nell’area di
porta
avversaria; per aver, al 28° del secondo tempo, effettuato
reciproco
lancio di
bottigliette
ed altri oggetti con i sostenitori avversari, recidiva.
Milan/Roma
(Coppa
Italia)
Ammenda di €
20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima
dell'inizio,
fatto esplodere
con notevole fragore alcuni petardi, che danneggiavano anche
il terreno;
per
avere,
all'inizio
ed in altre due occasioni del primo tempo, lanciato in un
settore occupato
da sostenitori
avversari
un fumogeno acceso e bottiglie chiuse piene d'acqua, così da
rendere
necessario
l'intervento di personale di pronto soccorso per assistere
alcuni
spettatori; per
aver ripetuto analogo lancio di bottiglie chiuse piene
d'acqua, in tre
occasioni
nel secondo
tempo,
così da rendere nuovamente necessario un intervento di
sanitari
per
assistere, in
specie,
alcuni bambini; per aver lanciato, nel secondo tempo, un
petardo contro
appartenenti
alla
Forza di polizia; per aver, al 25° del secondo tempo, lanciato
due
fumogeni accesi
vicino al tunnel di accesso agli spogliatoi; per aver fatto
esplodere alcuni
petardi nel
recinto
di giuoco, durante il secondo tempo; per avere,
nell’intervallo, lanciato
due fumogeni
sul
terreno ; recidiva; entità della sanzione attenuata
trattandosi
di gara
disputata in
trasferta.
SERIE B
1) Siena 0.93
2) Ternana 1.07
3) Ancona 1.24
4) Venezia 1.27
5) Triestina
1.53
6) Vicenza 1.85
7) Bari 1.87
8) Sampdoria
1.93
9) Messina 2.15
10) Salernitana
2.20
11) Cosenza
2.49
12) Genoa 2.56
13) Verona 2.66
14) Catania
3.17
15) Palermo
3.51
16) Livorno
3.59
17) Lecce 4.49
18) Cagliari
5.00
19) Ascoli 5.71
20) Napoli 7.24