SEGUI LA CAVALCATA
DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
Questa pagina è volutamente ironica.

I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
Vai alla Coppa Disciplina 2002/03
Vai alla Coppa Disciplina 2003/04


20042005
Roma/Fiorentina 1-0
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in tre occasioni,
lanciato fumogeni e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per aver, al 22° del
primo tempo, lanciato un bengala in un settore occupato da tifosi avversari, così
realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica; per aver,
in cinque occasioni, effettuato reciproco lancio di bottigliette in plastica con i tifosi
avversari.
Messina/Roma 4-3
NESSUNA SANZIONE
Roma/Lecce 2-2
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, all'inizio
del secondo tempo e per circa un minuto, uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti
dell'allenatore di altra Società della Lega Nazionale Professionisti (Capello, n.d.L.).
Bologna/Roma 3-1
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere con
fragore due petardi nel recinto di giuoco, al 1° del primo tempo; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Inter 3-3
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, in varie
occasioni durante la gara, striscioni di tenore offensivo, di volta in volta, nei confronti di
un esponente politico; di un Arbitro internazionale della FIFA; del Presidente, di un
Dirigente e dei tifosi della squadra avversaria; per aver fatto esplodere numerosissimi
petardi nel recinto di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo; per aver fatto
esplodere, in varie occasioni per tutto il corso della gara, petardi e mortaretti in un settore
occupato dai sostenitori avversari; per aver effettuato reciproco lancio di bottiglie in
plastica e lattine con i sostenitori avversari, sia prima dell'inizio sia durante la gara;
recidiva.
Beh, questo
                  era divertente, mica offensivo! L'hanno pure citato a
                  Canale 5! Galliani non ha il senso dell'ironia
Livorno/Roma 0-2
Ammenda di € 10.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori intonato, al 39°
del primo tempo, un coro inneggiante al regime fascista; per aver fatto esplodere con
fragore petardi in un settore occupato da sostenitori avversari e nel recinto di giuoco, in
tre occasioni; per aver lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco, più volte; per
aver lanciato, in tre occasioni, fumogeni in un settore occupato da sostenitori avversari,
così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica;
entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Palermo 1-1
NESSUNA SANZIONE
Juventus/Roma 2-0
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere, nel
primo e nel secondo tempo, petardi nel recinto di giuoco; per aver, nel corso della gara,
lanciato alcuni bengala in un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando
una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato un
bengala nel recinto di giuoco, al 6° del primo tempo; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
L'ipocrisia della sanzione sta nel non aver censurato gli striscioni offensivi nei confronti dei traditori, da una parte, e degli striscioni offensivi bianconeri dall'altra. D'altra parte per la Juve è la prima multa, non si poteva esagerare...
Roma/Cagliari 5-1
NESSUNA SANZIONE
Milan/Roma 1-1
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
numerosi petardi, anche con notevole fragore, sul terreno e nel recinto di giuoco,
all'ingresso delle squadre in campo e all'inizio della ripresa; per aver, nelle stesse
circostanze, lanciato fumogeni nel recinto di giuoco; per aver, all'inizio del secondo
tempo, lanciato alcuni fumogeni accesi in un settore occupato dai sostenitori avversari,
così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per
aver lanciato bottigliette in plastica piene d'acqua, sul terreno di giuoco, al 15° del
secondo tempo; per aver intonato cori offensivi nei confronti di due calciatori avversari,
al 4° del primo tempo ed al 30° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Udinese 0-3
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere due
petardi sul terreno e nel recinto di giuoco, durante il primo tempo; per aver lanciato due
fumogeni sul terreno di giuoco, al 3° del secondo tempo; recidiva.
Reggina/Roma 1-0
NESSUNA SANZIONE
Siena/Roma 0-4
Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato
moltissimi fumogeni sul terreno di giuoco al 15° del primo tempo, così provocando una
sospensione della gara per ben diciotto minuti, a causa delle ridotte condizioni di
visibilità; per aver lanciato un manico in metallo sul terreno di giuoco, durante
l’effettuazione di un calcio d’angolo da parte della squadra avversaria, al 40° del primo
tempo, così realizzando una condotta di pericolo potenzialmente assai grave per
l’incolumità delle persone presenti in campo, vista la natura dell’oggetto; per aver
lanciato bengala sul terreno di giuoco in più occasioni durante la gara; per aver provocato
gravi danni nei locali dei servizi igienici posti nel settore loro destinato, in particolare
rompendo maniglie e rubinetti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara
disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Sampdoria 1-1
NESSUNA SANZIONE
Brescia/Roma 0-1
NESSUNA SANZIONE
Roma/Parma 5-1
NESSUNA SANZIONE
Lazio/Roma 3-1
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato bengala e
fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, per tutto il corso della gara; per aver, prima
dell’inizio, lanciato alcune bottigliette in plastica piene d’acqua contro tifosi avversari
collocati in altro settore; per aver, al 14° ed al 20° del primo tempo, lanciato bottigliette
in plastica piene d’acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner;
per aver, al 30° del primo tempo, lanciato un bengala acceso verso un calciatore
avversario che esultava per la realizzazione di una rete; per aver, al 7° del secondo
tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti del Prefetto della provincia di
Roma; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Atalanta 2-1
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato fumogeni
nel recinto di giuoco, all'inizio del secondo tempo; recidiva.
Chievo/Roma 2-2
NESSUNA SANZIONE
Fiorentina/Roma 1-2
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno sul terreno di giuoco al 22° del primo tempo; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Messina 3-2
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere una
bomba carta nel recinto di giuoco, al 16° del secondo tempo; recidiva.
Lecce/Roma 1-1
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato, con le
squadre schierate in campo per l'inizio, un fumogeno acceso in un settore occupato dai
tifosi avversari, così realizzando una condotta pericolosa per l'incolumità pubblica; per
aver lanciato un fumogeno acceso sul terreno di giuoco, al 3° del primo tempo; entità
della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Bologna 1-1
NESSUNA SANZIONE
Inter/Roma 2-0
Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno all'interno dell'area di rigore avversaria, al 24° del secondo tempo, così
provocando la sospensione del giuoco per una trentina di secondi; entità della sanzione
attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Livorno 3-0
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi nel recinto di giuoco, in tre occasioni durante il secondo tempo; per avere
effettuato reciproci lanci con i tifosi avversari di bottigliette in plastica prima dell'inizio e
in altre due occasioni durante la gara; recidiva.
Palermo/Roma 2-0
NESSUNA SANZIONE
Roma/Juventus 1-2
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori intonato un coro di
tenore intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario, al 21° del primo tempo; per
aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco e in un settore occupato da tifosi
avversari, in tre occasioni durante la gara; per aver lanciato bengala sul terreno, in tre
occasioni, provocando in particolare, al 45° del secondo tempo, un ritardo di un minuto
nella ripresa del giuoco; per aver lanciato un bengala in un settore occupato da tifosi
avversari, all'11° del primo tempo, così realizzando una condotta potenzialmente
pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato bottiglie in plastica ed agrumi sul
terreno e nel recinto di giuoco, in cinque occasioni; recidiva.
Cagliari/Roma 3-0
Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi, uno dei quali con fragore, nel recinto di giuoco, in due occasioni durante la gara;
entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Milan 0-2
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori effettuato
reciproco lancio con i sostenitori avversari di numerosi bengala, così realizzando una
condotta potenzialmente pericolosa per l’incolumità pubblica, prima dell’inizio della
gara; per aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco in tre occasioni durante la
gara; per aver lanciato un bengala che cadeva ancora acceso in un settore occupato dai
tifosi avversari, così realizzando una situazione pericolosa per l’incolumità pubblica, al
31° del secondo tempo; per aver lanciato bottigliette in plastica parzialmente piene
d’acqua in un settore occupato dai tifosi avversari, al termine della gara; recidiva.
Udinese/Roma 3-3
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere
petardi, anche con fragore, e lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, durante il primo
tempo; per aver lanciato bottigliette in plastica verso calciatori avversari, al 33° del
primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta;
recidiva.
Roma/Reggina 1-2
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato tre
fumogeni nel recinto di giuoco, prima dell'inizio della gara; per aver fatto esplodere con
fragore un petardo nel recinto di giuoco, al 45° del secondo tempo; recidiva.
Roma/Siena 0-2
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere con
fragore un petardo nello stesso settore da loro occupato, al 1° del primo tempo; recidiva.
Sampdoria/Roma 2-1
NESSUNA SANZIONE
Roma/Brescia 2-2
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso fumogeni
sugli spalti, in tre occasioni durante la gara; per aver fatto esplodere un petardo sugli
spalti, al 3° del primo tempo e al 32° del secondo tempo; recidiva.
Parma/Roma 2-1
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato un
fumogeno nel recinto di giuoco, al 7° del primo tempo; entità della sanzione attenuata
trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Lazio 0-0
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso, all’inizio
della gara, numerosi fumogeni in una curva; per aver fatto esplodere due petardi nel
recinto di giuoco, all’inizio della gara e all’8° del secondo tempo; per aver lanciato una
bottiglietta d’acqua sul terreno di giuoco, al 10° del primo tempo; per aver lanciato nel
recinto di giuoco, al termine della gara, numerose bottiglie in plastica, fumogeni e
petardi; recidiva.
Atalanta/Roma 0-1
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara
e al 1° del secondo tempo, acceso un fumogeno sugli spalti; per aver, al 5° del secondo
tempo, lanciato un fumogeno acceso nei pressi della bandierina di un corner; per avere,
nelle stesse circostanze, lanciato un fumogeno acceso verso un settore occupato dai tifosi
avversari, senza raggiungere il bersaglio; entità della sanzione attenuata trattandosi di
gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Chievoverona 0-0
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso due bengala
sugli spalti, all'inizio della gara; per aver lanciato alcune bottigliette in plastica
contenenti acqua, al termine della gara, mentre i calciatori salutavano i sostenitori
medesimi: una delle bottigliette colpiva un carabiniere senza conseguenze lesive di sorta;
recidiva.


CLASSIFICA FINALE:
Roma 136.750
Lazio 127.000
Fiorentina 117.000
Reggina 111.500
Juventus 111.300
Lecce 107.500
Livorno 102.750
Palermo 83.750
Brescia 76.750 ****
Atalanta 51.250
Milan 49.250
Bologna 46.250
Internazionale 43.750
Cagliari 34.000 ***
Siena 23.350 ***
Messina 18.250
Parma 15.000 ****
Udinese 13.250 *
Sampdoria 11.250 **
Chievo 6.250 *
 * n.b.: 1000 € dell'ammenda del Chievo  è per ritardo della squadra e non per intemperanza del pubblico, quella dell'Udinese è per la maggior parte per responsabilità oggettiva
** n.b. 2.000 euro di ammenda della Sampdoria derivano da tardiva presentazione in campo
*** n.b. 5.000 euro di ammenda si riferiscono a comportamenti irrispettosi dei tesserati
**** 1500 euro di ammenda del Parma e del Brescia si riferiscono a presenza di non tesserati a bordo campo

COPPA ITALIA
Roma/Siena 1-2
NESSUNA SANZIONE
Siena/Roma 1-5
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
i sostenitori della Roma effettuavano, a partire dall’inizio e sino al 35° del primo tempo,
un sistematico lancio di fumogeni sul terreno e nel recinto di giuoco, in particolare al 1°,
al 15° e al 30° minuto, accompagnato dall’esplosione di petardi. Nessun risultato
positivo sortiva l’invito del capitano della Roma affinché questa condotta cessasse: anche
contro di lui quei sostenitori lanciavano oggetti dalla curva.
I fumogeni scagliati riducevano a tal punto la visibilità sul campo, che l’Arbitro era
costretto ad interrompere la gara, al 35° del primo tempo.
L’interruzione si protraeva per settanta minuti, tanto fitta era la coltre di fumo che
gravava sul terreno.
osserva:
il comportamento realizzato dai sostenitori della Roma si caratterizza per speciale gravità
sotto, almeno, cinque profili:
- sistematicità del lancio di fumogeni, iniziato al 1° minuto e proseguito nel corso del
primo tempo, sino all’inevitabile sospensione del giuoco per la mancanza di visibilità;
- entità oggettiva delle conseguenze negative sul normale svolgimento del giuoco:
interruzione per oltre un’ora; concreto rischio che la gara venisse anticipatamente e
definitivamente dichiarata chiusa dall’Arbitro, considerato il protrarsi delle condizioni,
illecitamente indotte, di non visibilità; situazione assai pericolosa per il mantenimento
dell’ordine pubblico, con le squadre e gli Ufficiali di gara negli spogliatoi e le opposte
tifoserie presenti sugli spalti in un contesto di incertezza su quale sarebbe stato
l’epilogo della vicenda;
- assoluta “gratuità” del comportamento, che certo non poteva esser stato “originato”
da quanto stava avvenendo in campo: gara del tutto corretta; risultato favorevole alla
Roma, sia della partita in sè sia in vista della qualificazione al turno successivo di Coppa
Italia;
- preordinazione di tale condotta e pervicacia nel proseguirla: i lanci sono incominciati
al fischio di inizio, ed a nulla è servito il pur meritorio intervento del capitano della
Roma (anzi, ne è scaturito un lancio di oggetti anche contro di lui!);
- recidiva dei sostenitori in questo genere di condotta. Dall’inizio della stagione sportiva,
in ben nove occasioni tifosi della Roma hanno lanciato fumogeni sul terreno, nel recinto
di giuoco, in settori occupati dai sostenitori avversari: una sconfortante regolarità di
simili atti di grave indisciplina, rispetto ai quali non hanno – di evidenza e purtroppo –
avuto efficacia le sanzioni pecuniarie via inflitte alla Società a titolo di responsabilità
oggettiva.
Ma vi è di più.
Sempre i sostenitori della Roma avevano provocato una prolungata sospensione (diciotto
minuti), non più tardi di un mese e mezzo prima, nello stesso stadio ed a causa di
identico comportamento. Ciò dimostra anche una piena consapevolezza degli effetti che
il lancio di fumogeni, ripetuto e protratto, avrebbe cagionato sul regolare svolgimento
dell’incontro in esame: come puntualmente verificatosi.
Così descritta e valutata la vicenda, occorre determinare la sanzione, che deve essere
commisurata alla natura ed alla gravità del fatto (art. 13, comma 1 CGS).
Risulta evidente che un’ammenda non sarebbe di per sè sola adeguata alla gravità
dell’episodio.
In primo luogo, i molteplici profili negativi della vicenda sopra richiamati sul piano sia
oggettivo che soggettivo non possono trovare adeguata risposta, a titolo di responsabilità
oggettiva, nell’irrogazione solo di una pena pecuniaria, che rappresenta una tipologia di
sanzione collocata dall’art. 13 CGS alla base della scala progressiva, per gravità, delle
pene disciplinari.
In secondo luogo, un’ammenda non produrrebbe alcun effetto sui sostenitori colpevoli
dei lanci, diretti responsabili delle condotte da sanzionare.
In terzo luogo, essa non avrebbe – nemmeno in via astratta – alcuna efficacia deterrente
per il futuro e preventiva contro il ripetersi di simili atti, potenzialmente pericolosi per
l’ordine pubblico e pregiudizievoli per il normale svolgimento delle gare.
Appare, invece, proporzionata alla luce di tutte le considerazioni prima sviluppate
l’applicazione congiunta della sanzioni previste dalle lettere d) ed e) del citato art. 13:
squalifica del campo e gara da disputare a porte chiuse.
Solo una pena così determinata risulta idonea a sanzionare l’inqualificabile condotta di
quei sostenitori della Roma, garantendo alla pena in concreto irrogata sia proporzionalità
repressiva sia efficacia preventiva.
E’ al contempo evidente che sussistono particolari motivi di tutela dell’ordine pubblico
per stabilire come immediatamente esecutiva la squalifica del campo, e la correlativa
disposizione delle “porte chiuse”, sin dalla prima gara ufficiale che la Soc. Roma dovrà
disputare in casa dopo la pubblicazione della presente sentenza.
Il buon comportamento della Società, manifestatosi attraverso l’iniziativa del capitano
della squadra, e la circostanza relativa all’essersi trattato di gara in trasferta, valgono ad
evitare l’inflizione anche di un’ammenda ed a contenere nel minimo – una giornata – la
durata delle sanzioni statuite.
P.Q.M.
- delibera di infliggere alla Soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione
della squalifica del campo per una giornata di gara con obbligo di disputare il relativo
incontro a porte chiuse;
- dispone l’immediata esecutività della sanzione sin dalla prima gara ufficiale sul proprio
terreno che la Soc. Roma dovrà disputare dopo la pubblicazione della presente
decisione.
Trasmette gli atti alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti
adempimenti di competenza.
(N.B.: la C.A.F. ha poi annullato la sanzione, tramutandola in 50.000 euro di multa)
Roma/Fiorentina 1-0
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato alcune
bottigliette in plastica piene d'acqua ed altre confezioni mignon nel recinto di giuoco,
durante le gara; per aver acceso, durante il secondo tempo, in una curva due bengala, che venivano poi bruciati sopra i sedili; per aver fatto esplodere tre petardi sugli spalti,
durante il secondo tempo; recidiva.
Fiorentina/Roma 1-0 (6-7 d.c.r.)
NESSUNA SANZIONE
Roma/Udinese 1-1
NESSUNA SANZIONE
Udinese/Roma 1-2
Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso sugli spalti,
pochi minuti prima dell'inizio della gara, numerosi bengala che venivano poi lanciati nel
fossato sottostante, senza conseguenze di sorta; entità della sanzione attenuata trattandosi
di gara disputata in trasferta; recidiva.
Roma/Internazionale 0-2
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato un
cospicuo numero di bottigliette in plastica contenenti acqua verso un settore occupato da
tifosi avversari, all'inizio della gara e al 33° del secondo tempo; per aver acceso un
fumogeno sugli spalti in cinque occasioni durante la gara; recidiva.

Serie A
1) UDINESE 02,93
2) SAMPDORIA 03,33
3) CHIEVO VERONA 03,42
4) MILAN 03,95
5) MESSINA 04,05
6) ATALANTA 04,13
7) PARMA 04,48
8) SIENA 04,50
9) CAGLIARI 04,61
10) INTERNAZIONALE 04,89
11) BOLOGNA 05,48
12) PALERMO 05,74
13) LIVORNO 06,26
14) JUVENTUS 06,48
15) BRESCIA 06,78
16) FIORENTINA 07,17
17) LECCE 07,86
18) LAZIO 08,12
19) REGGINA 08,57
20) ROMA 08,93



Serie B
1) EMPOLI 02,76
2) ALBINOLEFFE 02,82
3) TREVISO 02,94
4) MODENA 03,18
5) VENEZIA 04,31
6) TORINO 04,43
TRIESTINA 04,43
8) CESENA 04,71
9) PESCARA 04,84
10) BARI 04,93
11) PIACENZA 05,11
12) VICENZA 05,28
13) CATANZARO 05,31
14) AREZZO 05,36
15) TERNANA 05,47
16) SALERNITANA 05,83
17) PERUGIA 06,02
18) VERONA 06,18
19) ASCOLI 06,47
20) GENOA 06,56
21) CROTONE 07,00
22) CATANIA 07,36


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