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DELLA ROMA NELLA COPPA DISCIPLINA Questa pagina è volutamente ironica. I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre. Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio, che non sempre condivide tale vivacità...
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Reggina/Roma
0-3
Nessuna sanzione |
Roma/Udinese
0-1
Nessuna sanzione |
Livorno/Roma
0-0
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, prima dell'inizio e sino al 15° del primo tempo, striscioni contenenti svastiche e altri simboli costituenti espressione di violenza e di discriminazione razziale; per aver lanciato, al 4° del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di giuoco così provocando la sospensione della gara per una trentina di secondi; per aver lanciato altri due fumogeni nel recinto di giuoco, al 6° del secondo tempo; per aver fatto esplodere con fragore due petardi, durante il secondo tempo; per aver intonato cori inneggianti al regime fascista, al 9° del secondo tempo; sanzione attenuata trattandosi di gara in trasferta, ed ulteriormente attenuata in considerazione sia delle documentate iniziative della Società per la prevenzione di condotte razziste, sia per il concreto fattivo intervento dei dirigenti della Società per far rimuovere gli striscioni sopra menzionati. |
Roma/Parma
4-1
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo sugli spalti, al 34° del primo tempo; recidiva. |
Cagliari/Roma
0-0
Nessuna sanzione |
Roma/Siena
2-3
Nessuna sanzione |
Empoli/Roma
1-0
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso sugli spalti, prima dell'inizio della gara, un fumogeno ed un bengala; per aver lanciato nel recinto di giuoco, in più occasioni durante la gara, alcuni petardi, due dei quali esplodevano con fragore vicino a persone, al 17° del primo tempo e al 2° del secondo tempo; per aver lanciato nel recinto di giuoco due bengala, durante il secondo tempo, ed altri due sul terreno di giuoco, al 16° del primo tempo ed al 36° del secondo tempo, così provocando in entrambe le occasioni un'interruzione della gara per circa trenta secondi; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Lazio
1-1
Ammenda di € 25.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere un petardo sugli spalti, prima dell'inizio della gara; per aver acceso due bengala sugli spalti, al 41° del primo tempo; per aver lanciato, al 30° del secondo tempo, una decina di bottigliette parzialmente piene d'acqua e di monete, una delle quali colpiva l'Arbitro al volto, procurandogli una lieve escoriazione e una sensazione di dolore; entità della sanzione determinata dalla particolare pericolosità del lancio degli oggetti, tale da costituire concreto rischio di gravi lesioni all’Arbitro e alle persone a lui vicine sul terreno di giuoco; sanzione accessoria della diffida inflitta sia per la gravità della condotta sopra descritta sia per la recidiva specifica in lancio di oggetti. |
Inter/Roma
2-3
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso quattro fumogeni sugli spalti nel corso del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Ascoli
2-1
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori scambiato con i tifosi avversari lancio di due bottiglie in plastica, prima dell'inizio della gara; recidiva. |
Messina/Roma
0-2
Nessuna sanzione |
Roma/Juventus
1-4
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, in più occasioni, lanciato verso un settore occupato da tifosi avversari petardi e bottiglie in plastica piene d’acqua, nell’arco di tutta la gara; recidiva. |
Roma/Fiorentina
1-1
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere due petardi sugli spalti durante la gara; per aver acceso un fumogeno sugli spalti, al 2° del primo tempo; per aver replicato al lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua e di aste in legno (legno???? n.d.L.) verso un settore occupato dai tifosi avversari, al 20° del primo tempo e nei minuti successivi; per avere effettuato con i tifosi avversari reciproco lancio di bottigliette in plastica e di aste in legno, in più occasioni durante il secondo tempo; recidiva. |
Lecce/Roma
2-2
Ammenda di € 2.250,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sugli spalti e lanciato due bengala nel recinto di giuoco, al 1° e al 21° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Palermo
1-2
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi e acceso fumogeni sugli spalti nel corso del secondo tempo; per aver lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco, al 29° del primo tempo; recidiva. |
Sampdoria/Roma
1-1
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere tre petardi sugli spalti durante la gara; per aver acceso sugli spalti numerosi bengala in più occasioni durante la gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Chievo
4-0
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sugli spalti durante la gara; recidiva. |
Treviso/Roma
0-1
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso due fumogeni sugli spalti e lanciato altri due sul terreno di giuoco, al 34° del primo tempo; per aver lanciato un'asta di bandiera sul terreno di giuoco, al 25° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Milan
1-0
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sugli spalti e nel recinto di giuoco, prima dell'inizio; per aver acceso sugli spalti e lanciato nel recinto di giuoco bengala, durante il secondo tempo; per aver lanciato bottigliette d'acqua in un settore occupato da tifosi avversari, durante il secondo tempo; per aver lanciato e fatto esplodere, sia nel primo che nel secondo tempo, alcuni petardi in un settore occupato da tifosi avversari, così realizzando condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; recidiva. |
Roma/Reggina
3-1
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore due petardi nel recinto di giuoco, prima dell'inizio della gara; recidiva. |
Udinese/Roma
1-4
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto scoppiare petardi e acceso bengala sugli spalti, in più occasioni durante la gara; per aver lanciato un bengala nel recinto di giuoco, al 37° del primo tempo; per aver intonato cori ingiuriosi nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al 42° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Livorno
3-0
Il Giudice Sportivo, letti i rapporti del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini; rilevato che sostenitori della Roma hanno esposto, a più riprese, durante la gara: uno striscione apologetico del regime nazista (Got mit uns); altro striscione apologetico del regime nazista (croce uncinata); bandiere contenenti simboli ed immagini apologetiche del regime fascista (dux; fasci littori); bandiere contenenti simbolo evocativo di discriminazione razziale (croce celtica) Gli stessi sostenitori hanno esposto, altresì, uno striscione evocativo del genocidio del popolo ebraico (“Lazio-Livorno stessa iniziale stesso forno”), all’inizio del secondo tempo, ed hanno anche rivolto verso i tifosi avversari gesti apologetici del regime fascista (saluto romano), prima dell’inizio della gara; osservato che tali comportamenti costituiscono evidente violazione degli obblighi imposti dall’art. 10, comma 2, primo alinea CGS; rilevato che tali comportamenti si caratterizzano per particolare gravità sotto molteplici profili: diffusione e ripetizione degli atti, compiuti più volte in settori anche diversi degli spalti; odiosità del significato evocativo di crimini contro l’umanità, come la strage del popolo ebraico; richiamo apologetico di ideologie caratterizzate da sistematico ricorso alla violenza ed alla discriminazione razziale; recidiva specifica di simili condotte rispetto ad analoghe, seppur meno gravi, violazioni commesse dagli stessi sostenitori nel corso della presente stagione; in particolare, proprio in occasione della gara di andata contro la stessa squadra: indice di un programmato intento provocatorio rispetto alla tifoseria avversaria; potenzialità concreta di tali condotte a creare un clima di forte tensione nello stadio con esiti di grave turbativa rispetto al regolare svolgimento della gara; rilevato che la Società é oggettivamente responsabile di simile comportamento dei propri tifosi, in base alla chiara formulazione dell’art. 10, comma 2, primo alinea CGS: “le Società rispondono per la violazione del divieto di cui all’art. 62, comma 2 bis, NOIF”, il quale a sua volta statuisce che “é vietato introdurre e utilizzare negli stadi disegni, scritte, razziale”; rilevato che tali condotte, per gli elementi di gravità sopra enunciati, sono punibili, ai sensi dell’art. 10 comma 5, secondo alinea CGS con la sanzione congiunta della squalifica del campo e dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse, in aggiunta all’ammenda; considerato che sanzione proporzionata alla gravità dei fatti sopra descritti é una squalifica del campo di giuoco con obbligo delle porte chiuse per due giornate di gara, oltre all’ammenda di € 10.000,00; valutate doverosamente, ai sensi dell’art. 10 comma 2, terzo alinea, le circostanze attenuanti in favore della Società, rappresentate dalle concrete iniziative che la Società medesima ha assunto nel corso della stagione per prevenire simili condotte da parte di propri sostenitori: iniziative assunte anche in occasione della gara in oggetto, come risulta dalla comunicazione inviata all’Ufficio del Giudice Sportivo dalla Società in data 27 gennaio 2006; ritenuto pertanto equo determinare in concreto la misura della sanzione nella squalifica del campo per una giornata di gara con correlativo obbligo di disputare la medesima a porte chiuse, e l’ammenda di € 5.000,00; stabilita in € 7.000,00 l’ammenda a carico della Società per gli altri fatti commessi dai propri sostenitori: esplosione di alcuni petardi ed accensione di bengala e fumogeni sugli spalti durante il secondo tempo; lancio reciproco con i tifosi avversari di bottigliette, aste e oggetti vari, al 31° del primo tempo; gara con obbligo di disputare la medesima a porte chiuse nonché l’ammenda di € 12.000,00. |
Parma/Roma
0-3
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere alcuni petardi sugli spalti e nel terreno di giuoco, prima dell'inizio e al 4° del secondo tempo; per aver acceso fumogeni sugli spalti, durante il secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Cagliari
(campo neutro di Rieti, a porte chiuse)
Nessuna sanzione. |
Siena/Roma
1-2
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sugli spalti, prima dell’inizio e al 1° minuto del secondo tempo; per aver acceso bengala sugli spalti, all’inizio della gara e in due occasioni nel secondo tempo; per aver un suo sostenitore, in stato di ubriachezza, scavalcato, al 26° del primo tempo, la rete di recinzione, rimanendo, per alcuni minuti nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Empoli
1-0
Nessuna sanzione. |
Lazio/Roma
0-2
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere numerosi petardi sugli spalti e nel recinto di giuoco, prima dell’inizio e durante il primo tempo; per aver acceso numerosi bengala e fumogeni sugli spalti, prima dell’inizio e durante la gara; per aver lanciato un bengala nel recinto di giuoco, al 32° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Internazionale
1-1
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto per alcuni minuti durante la gara uno stendardo contenente parole gravemente offensive nei confronti dei tifosi avversari; per aver fatto esplodere in più occasioni petardi sugli spalti e, in due occasioni, in un settore occupato da tifosi avversari; per aver acceso in più occasioni bengala sugli spalti e, in due occasioni, averli lanciato nel recinto di giuoco; per aver acceso una decina di fumogeni sugli spalti, al 1° e 9° minuto del primo tempo; per aver effettuato un fitto lancio di bottigliette in plastica contenenti acqua verso un settore occupato da tifosi avversari, prima dell’inizio della gara, e per aver ripetuto più volte tali lanci durante tutto il corso della gara e al termine della stessa; per aver lanciato due bottigliette in plastica contenenti acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner, al 36° del secondo tempo; recidiva. |
Ascoli/Roma
3-2
Ammenda di € 8.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco, nei primi minuti del primo tempo; per aver lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco ed uno sul terreno di giuoco in quattro occasioni durante la gara; per aver lanciato quattro fumogeni nel recinto di giuoco, in due occasioni durante la gara; per aver lanciato oggetti vari nel recinto e sul terreno di giuoco, in più occasioni durante la gara; per aver lanciato un bengala in un settore occupato da tifosi avversari, al 26° del primo tempo, così provocando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Messina
2-1
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere con notevole fragore sugli spalti due petardi, al 28° del primo tempo, all’8° del secondo tempo, ed un altro al 12° del primo tempo; per aver acceso un gran numero di fumogeni sugli spalti in più occasioni durante la gara; recidiva. |
Juventus/Roma
1-1
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore due petardi sugli spalti, al 45° del primo tempo e al 1° del secondo tempo; per aver acceso sugli spalti alcuni bengala che cadevano poi in un settore non occupato da spettatori; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Fiorentina/Roma
1-1
Ammenda di € 12.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi ed acceso bengala e fumogeni sugli spalti, in più occasioni durante la gara; per aver lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica contenente acqua, al 27° del primo tempo, ed un fumogeno, al 13° del secondo tempo, così provocando una breve interruzione della partita; per aver lanciato, in più occasioni durante la gara, petardi, bengala e bottigliette in plastica in un settore occupato da tifosi avversari; a titolo di responsabilità oggettiva per ritardata presentazione della squadra in campo con conseguente ritardo di alcuni minuti nell'inizio della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Lecce
3-1
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, durante il primo tempo e sino al termine della gara, uno striscione di tenore offensivo nei confronti dei tifosi avversari; per aver fatto esplodere petardi sugli spalti ed acceso fumogeni in più occasioni durante la gara; per aver fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco, al 25° del primo tempo; recidiva. |
Palermo/Roma
3-3
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sugli spalti, in tre occasioni durante la gara; per aver acceso fumogeni sugli spalti, al 1° e al 20° del primo tempo; per aver lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco, al 1° e al 25° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta. |
Roma/Sampdoria
0-0
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere due petardi sugli spalti, al 30° del primo tempo; recidiva. |
Chievo/Roma
4-4
Ammenda di € 15.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere due petardi nel recinto di giuoco; per aver cagionato con l’esplosione di altri due petardi lesioni di lieve entità ad alcuni Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dei primi due petardi; per aver acceso alcuni fumogeni sugli spalti, durante la gara e fatto esplodere altri due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione con diffida determinata in considerazione delle conseguenze lesive provocate dal lancio di due petardi; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Treviso
1-0
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, al 14° del primo tempo, uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti di altra Società della Lega Nazionale Professionisti; per avere, in tre occasioni durante la gara, fatto esplodere un petardo sugli spalti; recidiva. |
Milan/Roma
2-1
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto per tutta la gara una bandiera con un simbolo evocativo di discriminazione razziale; per aver fatto esplodere sugli spalti alcuni petardi, prima dell’inizio; per aver acceso alcuni bengala sugli spalti durante il primo tempo; recidiva; sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta e, quanto al primo episodio, per le concrete iniziative della società volte a prevenire simili condotte. |
Juventus/Roma
2-3
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere numerosi petardi sugli spalti e nel recinto di giuoco, durante il primo tempo; per aver acceso numerosi bengala sugli spalti, durante il primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Juventus
0-1
Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere sugli spalti alcuni petardi, prima della gara e durante il secondo tempo; per aver fatto esplodere un petardo in un settore occupato dai tifosi avversari prima della gara; per aver acceso bengala e fumogeni sugli spalti, durante il secondo tempo e per averne lanciati alcuni in un settore occupato dai tifosi avversari, prima dell'inizio; per aver lanciato alcune bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua sul terreno di giuoco, in più occasioni durante la gara e al termine della stessa; recidiva. |
Palermo/Roma
2-1
Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori acceso due bengala sugli spalti, nel corso della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |
Roma/Palermo
1-0
Ammenda di € 2.250,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco durante la gara; recidiva. |
Roma/Internazionale
1-1
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori esposto, durante il secondo tempo, due striscioni di contenuto offensivo nei confronti dei tifosi avversari; per aver fatto esplodere petardi ed acceso bengala sugli spalti in più occasioni durante la gara; per aver acceso due fumogeni sugli spalti e lanciato due bengala sul terreno di giuoco, al 1° del secondo tempo; per aver lanciato un petardo in un settore degli spalti occupato da tifosi avversari, all'8° del secondo tempo; per aver lanciato verso il medesimo settore bottigliette in plastica contenenti acqua in più occasioni durante la gara; recidiva. |
Internazionale/Roma
3-1
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori fatto esplodere sugli spalti una decina di petardi in più occasioni durante la gara; per aver acceso sugli spalti bengala e fumogeni in più occasioni durante la gara; per aver lanciato, al 4° del primo tempo, un fumogeno nell'area di rigore avversaria così provocando una breve interruzione del giuoco; per aver lanciato, al 45° del secondo tempo, numerose bottigliette in plastica contenenti acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva. |