Federico Guidi, tecnico della Primavera,
ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia
del match contro ilFrosinone:
È stato sicuramente un periodo particolare dal
punto di vista tecnico per l'assenza di tanti ragazzi
impegnati con le rispettive Nazionali ma anche per
quello che è successo extra campo, le chiedo che
momento è stato per la squadra?
“È stato un periodo particolare perché, per quanto
concerne il campo, è chiaro che tanti ragazzi sono
partiti con le rispettive nazionali, tanti si sono
aggregati alla Prima Squadra e quindi abbiamo scelto di
sfruttare questa finestra per concentrarci su lavori
individuali, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia
da quello fisico, con l’obiettivo di tendere sempre alla
crescita e al miglioramento costante dei ragazzi. Per
quanto riguarda l'extra campo c'è totale fiducia
nell'operato della società: la partita con l'Empoli è
stata vinta meritatamente sul campo e perderla per un
ricorso ci procura enorme dispiacere, tanto più che
siamo convinti di aver agito correttamente. Il
campionato in questo modo perde di equità, anche perché
siamo di fronte a una regola che tante società hanno di
fatto interpretato come noi ma non sono state
sanzionate. Consentitemi di sorridere al pensiero che
abbiamo vinto giocando con un fuoriquota in meno
dell’Empoli e che abbiamo sostituito un 2003 con un
2004. Tutto questo è paradossale in ambito giovanile”.
"Con comunicazione PEC delle ore
14.17 del 4 settembre 2023, la Soc. Empoli ha
inviato al Giudice sportivo presso la Lega
Nazionale Serie A e alla Soc. Roma il proprio
preannuncio di ricorso ex art. 67 CGS in ordine
alla regolarità della gara Empoli-Roma del 3
settembre 2023 valevole per la seconda giornata
del Campionato Primavera 1 TIM 2023-2024,
conclusasi con il risultato 3-5 in favore della
Soc. Roma.
In data 5 settembre 2023, con PEC delle ore 10.49,
la Soc. Empoli ha tempestivamente e ritualmente
trasmesso i motivi del ricorso.
In estrema sintesi, la società ricorrente ritiene
che la gara si sia svolta irregolarmente avendo la
Soc. Roma, in conseguenza della sostituzione del
calciatore “fuori quota” Louakima (classe 2003)
con il calciatore Vektal Martin (classe 2004),
violato l’art. 8 del Regolamento pubblicato con
C.U. n. 20 dell’11 agosto 2023 della Lega Serie A.
Tale norma, infatti, in deroga al limite di età di
carattere generale stabilito per la partecipazione
dei calciatori alla Competizione (nati dal 1°
gennaio 2005 in poi e che abbiano compiuto il 15°
anno di età), consente alle società iscritte al
Campionato Primavera 1 TIM di impiegare sei
calciatori nati nell’anno 2004, anche
contemporaneamente, e un ulteriore solo calciatore
“fuori quota” ossia nato prima del 1° gennaio
2005; in altri termini, con la sostituzione di cui
sopra, la Soc. Roma, che aveva schierato
dall’inizio della gara il proprio calciatore fuori
quota (il calciatore Louakima, poi sostituito),
consentendo l’ingresso in campo del calciatore
Vektal Martin, classe 2004 – che si andava così ad
aggiungere agli altri sei calciatori classe 2004
schierati contemporaneamente dall’inizio della
gara – avrebbe impiegato irregolarmente nella gara
un secondo calciatore “fuori quota” violando
pertanto l’art. 8 del Regolamento del Campionato
che disciplina le modalità di partecipazione dei
calciatori. Tale violazione, concretizzandosi
nell’impiego di calciatore in posizione
irregolare, darebbe luogo alla violazione
dell’art. 10 CGS, giustificando l’applicazione
della sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 a carico della società
responsabile.
Il Giudice sportivo, preso atto della proposizione
del ricorso, ha quindi fissato la data del 12
settembre 2023 per la pronuncia della decisione,
indicando ai soggetti interessati, ai sensi
dell’art. 67, ultimo comma CGS, il termine di due
giorni prima della pronuncia della decisione per
il deposito di memorie e documenti presso
l’Ufficio.
Con comunicazione PEC delle ore 19.54 del 9
settembre 2023, la Soc. Roma ha tempestivamente
trasmesso la propria memoria e la documentazione
ad essa allegata, contestando la fondatezza del
ricorso; sottolineando, in particolare, come: a)
non vi sia alcuna norma che impedisca la
sostituzione del calciatore “fuori quota” senza
limiti di età ammesso dal Regolamento con altro
“fuori quota”, anche classe 2004, nella stessa
gara, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i
classe 2004 impiegabili contemporaneamente devono
comunque essere non più di sette (6+1); b) una
diversa interpretazione delle disposizione, che
vada nel senso di quella prospettata dalla società
ricorrente, si paleserebbe irragionevole dal
momento che, non essendoci alcun obbligo di
segnalare preventivamente il nominativo del
calciatore “fuori quota”, le società che schierano
un calciatore nato nel 2004 come “fuori quota”
sarebbero libere di sostituire quest’ultimo con un
altro giocatore nato nel 2004, mentre le società
che schierano come “fuori quota” un calciatore
nato prima del 1° gennaio 2004 sarebbero vincolate
a sostituire tale calciatore con un calciatore
nato dopo il 1° gennaio 2005, con conseguente
disparità di trattamento tra le Società che
prendono parte al Campionato Primavera 1 TIM e
alterazione dell’integrità sportiva della
competizione; c) l’interpretazione proposta dalla
Soc. Roma troverebbe conferma nelle modalità di
impiego in gara dei classe 2004, ad essa ritenute
conformi, adottate da alcune Società nella
precedente giornata di campionato.
Il ricorso proposto dalla Soc. Empoli è fondato e
merita accoglimento. 39/165 Con Comunicato
Ufficiale n. 20 del’11 agosto 2023 della Lega
Serie A è stato pubblicato il Regolamento del
Campionato Primavera 1 TIM 2023- 2014 Trofeo
Giacinto Facchetti.
L’art. 8 (Partecipazione dei calciatori) del
predetto Regolamento dispone, tra l’altro, che
possono partecipare alla Manifestazione, qualunque
sia il tipo di tesseramento: a) calciatori che
abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di
età e che siano nati dal 1° gennaio 2005 in poi;
b) un numero massimo di sei calciatori nati dal 1°
gennaio 2004 (e fino al 31 dicembre 2004), che
possono essere impiegati contemporaneamente in
ciascuna gara; c) un solo calciatore “fuori quota”
(senza limite di età), oltre ai sei di cui al
paragrafo precedente, per la sola fase della
regular season (con espressa esclusione delle
ultime cinque giornate).
La norma, pertanto, ammette che, in deroga al
limite di età stabilito, ossia dell’avere compiuto
il 15° anno di età ed essere nato dal 1° gennaio
2005 in poi, possano partecipare alla gara sei
calciatori nati dal 1° gennaio 2004, impiegabili
anche contemporaneamente, e un ulteriore unico
calciatore nato prima del 1° gennaio 2005 senza
alcun limite di età (intendendosi quindi per
calciatore “fuori quota”, senza limite di età, un
calciatore nato prima del 1° gennaio 2005, e
quindi, come chiarito dalla Lega Seria A con
comunicazione alle Società del 24 agosto 2023,
anche un calciatore 2004 che potrebbe quindi
aggiungersi ai sei nati dal 1° gennaio 2004 che
possono essere impiegati contemporaneamente in
ciascuna gara).
Dall’esame degli atti ufficiali della gara, e in
particolare dalla distinta della Soc. Roma e dalla
sezione “Sostituzioni” del rapporto dell’arbitro,
emerge in effetti che la Società in questione ha
regolarmente schierato fin dall’inizio della
partita sei giocatori nati nell’anno 2004 (i
calciatori Keramitsis, Chesti, Pisilli, D’Alessio,
Pagano e Cherubini) oltre al calciatore “fuori
quota” Louakima, nato nel 2003. Tuttavia,
contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate,
al 26° del primo tempo, ha effettuato la
sostituzione del calciatore “fuori quota” Louakima
con il calciatore Vektal Martin, anch’esso da
considerare “fuori quota” poiché nato nel 2004 e
schierato in campo, da quel momento in poi,
contemporaneamente ad altri sei compagni nati
anch’essi nel 2004 (per un totale di sette
calciatori classe 2004); senza tenere in debito
conto che tale atleta non aveva titolo per entrare
in campo e prendere attivamente parte al giuoco,
dal momento che la Soc. Roma, in quel momento,
aveva già in tale gara impiegato il proprio “fuori
quota” consentito dall’art. 8 del Regolamento. Non
c’è dubbio, infatti, che la disposizione consenta
l’impiego per ciascuna gara di un solo calciatore
“fuori quota” a prescindere dal numero di
sostituzioni effettuate nel corso della gara,
previste nel numero di cinque come precisato dal
medesimo art. 8 il quale non introduce eccezioni
al limite secondo il quale “possono partecipare
alla Manifestazione […] un solo calciatore “fuori
quota” (senza limiti di età), oltre ai sei di cui
al paragrafo precedente [i nati dal 2004,
n.d.r.]”. Limite che, tenuto conto del tenore
della disposizione e della natura del campionato
Primavera, deve essere inteso in senso assoluto,
infungibile; con riferimento, cioè, all’effettiva
possibilità di “partecipare alla Manifestazione”
e, conseguentemente, di impiego nella gara per
unicità individuale (come del resto si ricava
dall’enfasi posta dalla norma sull’aggettivo “…
solo” utilizzato in senso sostantivato nella
descrizione di tale limite anagrafico), e non alla
dimensione di potenziale intercambiabilità tra
calciatori appartenenti alla medesima classe
anagrafica. In altri termini, secondo l’art. 8, le
Società hanno l’obbligo di rispettare, sin
dall’inizio e per l’intera durata della gara e,
quindi, anche nei casi di sostituzioni successive,
la disposizione sui limiti anagrafici di impiego
dei calciatori. Ciò significa che il calciatore
“fuori quota”, che sia classe 2004 o precedente,
può essere sostituito solo con un calciatore nato
dal 1° gennaio 2005 e non abbia compiuto il 15°
anno d’età (o, come si dirà più diffusamente in
seguito, anche da un classe 2004 purchè i classe
2004 impiegati contemporaneamente in campo non
siano più di sei). Tale, del resto, è stata da
sempre l’interpretazione di questo genere di
disposizioni presenti, seppure con alcune
differenze che non rilevano nel caso di specie,
nei Regolamenti delle precedenti edizioni della
Competizione nei quali i limiti di impiego dei
calciatori “fuori quota” sono sempre stati intesi
nel senso indicato. Non c’è dubbio, infatti, che
la norma federale di riferimento, l’art. 58 NOIF
(“Attività giovanile e minore delle Leghe”), al
comma 5, anche nella versione emendata con C.U. n.
229/A del Consiglio federale FIGC del 23 giugno
2023 applicabile dalla stagione sportiva
2024-2025, a fronte di uno specifico limite
anagrafico stabilito per i Campionati “Primavera”,
rimette alle Leghe la possibilità di introdurvi
delle deroghe che, in quanto tali, non possono che
essere interpretate in senso restrittivo.
In effetti, alla luce delle novità introdotte dal
Regolamento 2023-2024, accedere ad una diversa
interpretazione – ossia quella che consentirebbe
di sostituire il calciatore “fuori quota senza
limiti di età” con un altro delle medesime
caratteristiche anagrafiche nella identica gara –
oltre a porsi in evidente contrasto con lo spirito
delle disposizioni che disciplinano la
Competizione, determinerebbe, di fatto, la
possibilità di contemplare tra i ventidue
calciatori il cui inserimento è consentito in
distinta (prevista dall’art. 8) un numero
indefinito e, in quanto tale, irragionevole di
“fuori quota”, senza limite di età, ciascuno
pronto ad entrare in campo in sostituzione del
“fuori quota” (senza limite di età) ammesso,
compromettendo e, comunque, irragionevolmente
contraendo la possibilità di impiego effettivo
nelle gare ufficiali dei giovani calciatori
(classe 2005 in poi).
Inoltre, per completezza occorre evidenziare che
l’ingresso in campo del calciatore Vektel Martin
non sarebbe stato consentito anche qualora lo si
fosse considerato nella sua dimensione anagrafica
di classe 2004, tenuto conto che, al momento del
perfezionamento della sostituzione (26° del primo
tempo), la Soc. Roma già schierava in campo
contemporaneamente i sei calciatori nati nel 2004
consentiti dall’art. 8. A tale riguardo, anche la
ragioni prospettate dalla Soc. Roma nella propria
memoria difensiva, volte a sostenere la
possibilità di sostituire il calciatore “fuori
quota” con un altro classe 2004 da impiegare
contemporaneamente agli altri sei ammessi
dall’art. 8 del Regolamento (ed avere quindi
contemporaneamente in campo sette calciatori
“sopra età”), sebbene suggestiva, non è
condivisibile. Il rischio di irragionevolezza
prospettato, infatti, è immediatamente fugato se
della norma in questione si accoglie
l’interpretazione corretta secondo la quale il
calciatore “fuori quota”, una volta impiegato, non
è sostituibile con un altro “fuori quota” anche
qualora sia un classe 2004. Tale calciatore 2004,
ovviamente, potrà comunque prendere parte alla
gara nel caso in cui venga chiamato a sostituire
un compagno e vada ad integrare il numero massimo
di sei giocatori classe 2004 che il Regolamento
consente di poter impiegare contemporaneamente.
Quindi, la Società, rectius la squadra, che scende
in campo con sette calciatori classe 2004, o
comunque li schiera in tal numero una volta nel
corso della partita, non può effettivamente
sostituire alcun calciatore 2004 con altro della
medesima classe anagrafica se, effettuata tale
sostituzione, la squadra continua ad impiegare
contemporaneamente sette giocatori nati nel 2004.
Mentre, nel rispetto del limite massimo di sei
2004 da schierarsi contemporaneamente, la
sostituzione tra classe 2004 è sempre ammessa. Del
resto, una lettura differente della disposizione
porterebbe di fatto, ancor più irragionevolmente,
un non consentito ampliamento da sei a sette del
numero massimo di calciatori 2004 schierabili
contemporaneamente, secondo una dimensione
temporale corrispondente alla durata dell’intera
gara, introducendo per di più una altrettanto
ingiustificata disparità di trattamento
nell’ambito della classe c.d. “fuori quota” (nati
nel 2004 e nati prima del 2004).
Risulta quindi evidente la violazione da parte
della Soc. Roma della citata disposizione del
Regolamento della competizione che consente, per
ciascuna gara, come detto, l’impiego di un solo
calciatore “fuori quota” da intendersi per tale un
calciatore nato prima del 1° gennaio 39/168 2005,
anche in deroga al numero massimo dei sei
calciatori nati dal 1° gennaio 2004 che possono
essere impiegati contemporaneamente in ciascuna
gara (si veda la nota diffusa alle Società
partecipanti al Campionato Primavera 1 TIM dalla
Lega Seria A in data 24 agosto 2023).
La violazione della norma del Regolamento
determina l’applicazione dell’art. 10, commi 1 e 6
lett. a) CGS; norma che, al comma 1, stabilisce,
che la Società ritenuta responsabile di fatti o
situazioni che abbiano influito sul regolare
svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito
la regolare effettuazione, è punita con la perdita
della gara stessa con il punteggio di 0‐3 (o con
il punteggio eventualmente conseguito sul campo
dalla squadra avversaria, se a questa più
favorevole); sanzione che il comma 6 lett. a) del
medesimo art. 10 ribadisce per il procedimento
dinanzi al Giudice sportivo di cui all’art. 65,
comma 1, lett. d) e all’art. 67 CGS, qualora la
società faccia partecipare alla gara calciatori
squalificati o che comunque non abbiano titolo per
prendervi parte.
Per le ragioni di cui sopra, oltre alla società,
dovrà essere sanzionato con l’ammonizione il Sig.
Manuel Marzocca, dirigente accompagnatore della
Soc. Roma, per avere consentito l’impiego nella
gara in questione di un calciatore che, al momento
del suo ingresso in campo, non aveva titolo per
prendervi parte. Visti gli artt. 10, comma 1 e 6,
65 e 67 CGS delibera di infliggere alla Soc. Roma
la sanzione della perdita della gara con il
punteggio di 0-3, commina al dirigente
accompagnatore Manuel Marzocca (Soc. Roma)
l’ammonizione (prima sanzione).
Il Giudice Sportivo: prof. avv. Alessandro
Zampone".