PERCHE’ LA TESSERA DEL TIFOSO E’ ORMAI INUTILE (di Lorenzo Contucci, 13 settembre 2011)

pubblicata da Lorenzo Contucci il giorno martedì 13 settembre 2011 alle ore 14.35

La “tessera del tifoso” non si basa un una legge dello Stato, regolarmente discussa e votata in Parlamento, ma viene di fatto introdotta con la circolare amministrativa n. 555 del 14 agosto 2009 con la quale, in buona sostanza, il Ministro dell'Interno Maroni scrive a prefetti e questori dicendo loro che se le società non adotteranno il programma in questione, saranno liberi di considerare “non a norma” gli stadi in cui giocano e conseguentemente chiuderli.

La stessa viene subito avversata – in maggior misura – da parte dei tifosi che seguono in modo più attivo la squadra per diverse ragioni:

- da un lato, viene contestato lo stesso concetto di una “tessera del tifoso” di fatto imposta alle società da parte del Ministero dell’Interno, invece di essere liberamente adottata dalle stesse;
- dall’altro ne viene contestata la modalità di rilascio, che si poggia su presupposti poco chiari e, soprattutto, giuridicamente ingiusti, visto che viene richiamato al riguardo l’art. 9 della legge Amato n. 41/2007 che dice che non possono avere titoli di accesso negli stadi coloro che (anche in passato) abbiano ricevuto un daspo ovvero coloro che (anche in passato) abbiano avuto, anche solo in primo grado, condanne per reati da stadio.

Poiché la gamma dei “reati da stadio” e delle ragioni di “daspo” è stata infinitamente aumentata nel corso degli anni con continui aggiornamenti degli artt. 6 e segg. della legge n. 401/89, era del tutto ovvia la preoccupazione di quella parte di tifoseria che, seguendo sempre la squadra, poteva avere problemi al riguardo anche per comportamenti veniali e non necessariamente violenti (ad es.: la semplice accensione a scopo folkloristico di un artifizio pirotecnico).


Con una nota chiarificatrice, il Ministero dell’Interno “interpreta” il suddetto articolo scrivendo che la tessera del tifoso non può essere rilasciata a chi ha daspo in corso (il che è ovvio) ed anche a chi ha avuto condanne da stadio, anche solo in primo grado, negli ultimi 5 anni e questo è assai meno ovvio, come dimostrerà l’esempio concreto che segue:

   
    Tizio, al gol della Roma, accende per festeggiare un artifizio giallorosso, senza provocare pericolo per alcuno.

Il suo comportamento costituisce comunque reato, sicché il Questore lo diffida per due anni (lasciamo stare se con o senza obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria) a partire dal 2011.
Fino al 2013, quindi, Tizio non potrà andare allo stadio per decisione del questore e non potrà, ovviamente, avere la tessera del tifoso.
Per lo stesso identico fatto, però, lo stesso verrà poi anche condannato dal giudice, perché l'accensione di un artifizio in uno stadio costituisce reato. Supponiamo che ciò avvenga, per i tempi della giustizia, nel 2016. Dal 2013 al 2016 Tizio,  potrà tranquillamente tornare a seguire la propria squadra. Con la condanna del 2016, il giudice dà un altro daspo giudiziario a Tizio, di due anni con obbligo di presentazione. Dal 2016 al 2018 quindi Tizio, nuovamente e per lo stesso fatto, non potrà andare allo stadio. Per via della interpretazione dell’art. 9 del Ministro dell’Interno (che peraltro è del tutto informale, visto che una legge non è interpretabile con una circolare - in claris non fit interpretatio - o, peggio ancora, con comunicati dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive), Tizio non potrà poi avere la tessera del tifoso fino al 2021 (5 anni dalla sentenza di primo grado), ma se si dà retta al tenore della norma vera  propria, lo stesso non potrà più andare allo stadio. Per l'accensione di un artifizio pirotecnico, quindi, si hanno più o meno 7 anni di inibizione (nella migliore delle ipotesi), con alcune parentesi in cui si può andare allo stadio: che senso ha?
 
Ora, se è il daspo che qualifica la pericolosità “da stadio” di un soggetto, è assolutamente evidente, anche al profano, che una volta scaduto il daspo dato dal questore, il soggetto “diffidato” non è più ritenuto pericoloso dalla stessa Questura, di tal ché non ha alcun senso – ed è anzi una vessazione – impedire il rilascio di titoli di accesso per un periodo di tempo superiore, fosse anche di un solo giorno oltre al daspo già scontato.
 
Detto questo da un punto di vista giuridico, è altrettanto evidente che, una volta messo a punto il – sia pur ingiusto – sistema previsto dall’art. 9 della legge 41/2007, la tessera del tifoso diviene del tutto inutile dal punto di vista della sicurezza: se già il rilascio del singolo biglietto viene di fatto controllato, nei suoi motivi ostativi, dall’emittente il biglietto stesso (che riceve un OK o un KO dalla stessa Questura una volta che inserisce il nominativo dell’acquirente), noi abbiamo un controllo di sicurezza a monte per qualsiasi persona che accede in uno stadio, sia esso possessore di tessera del tifoso o meno.
Se anche si volesse dire che il rilascio del singolo biglietto può risentire di errori da parte del rivenditore o "trucchetti" da parte dell'acquirente (che magari può dare un nome leggermente diverso dal proprio per ingannare il sistema), certo questo non lo si può sostenere per l'abbonamento, dove il controllo di questura viene svolto in maniera approfondita dalla questura per una sola volta, al momento della richiesta dell'abbonamento.
 
A Roma – ma anche in altre città – si sta ormai attuando il sistema “questura on line” o “blacklist” e diverse persone non riescono più ad acquistare il biglietto per ragioni per altro discutibili, che - al solito - variano di città in città: Questura che giri, usanza che trovi.
Varrà sottoporre il caso di xxxxx, reale:
condannato per i disordini avvenuti a xxxxx nel 1994, lo stesso ha regolarmente scontato il suo daspo e la sua condanna.
Poiché la sentenza di Cassazione (terzo grado di giudizio) che ha confermato la sentenza del Tribunale di xxxxx è intervenuta nel 2010, gli è stato comunicato che fino al 2015 non può più avere biglietti e, conseguentemente, andare allo stadio, che ha tranquillamente frequentato per 15 anni dopo quei fatti senza alcun problema.
 
Altro esempio reale: un tifoso ha già scontato la diffida biennale perché per festeggiare la squadra aveva acceso dei fumoni nel 2004. E’ stato, a distanza di quattro anni, condannato per lo stesso fatto, ha scontato la sua pena e ora lo stesso, per 5 anni dal 2010 e pur essendo lo stesso nel frattempo tornato allo stadio senza commettere reati, non può avere biglietti o tessere che siano.
E’ appena superfluo aggiungere che se il sottoscritto ha ucciso un uomo, una volta scontata la condanna può avere la tessera del tifoso e qualsiasi tipo di biglietto, mentre chi per due volte è stato sanzionato per essersi seduto su un seggiolino diverso dal suo posto assegnato non lo può avere.
 
Da un punto di vista meno giuridico, ma non troppo, si ritiene assurdo che in Italia si cerchi di NON fare andare la gente allo stadio piuttosto che fare il contrario.
L’incredibile limitazione disposta dal CASMS per Roma/Fiorentina di Supercoppa Primavera – partita assolutamente gestibile con gli ordinari modi di contrasto – ne è solo l’ultimo esempio: per la Primavera non vige il programma “tessera del tifoso” ma il CASMS lo ha inteso applicare lo stesso e, conseguentemente, una buona parte dei tifosi che sarebbero andati al match, per protesta, non ci sono andati.
 
Il protocollo siglato il 21 giugno 2011 tra l’Osservatorio e le varie leghe calcio, lo si ripete, non si basa su una norma di legge e darà vita a diversi problemi nella stagione in corso, visto che – è opinione di chi scrive – una società di calcio non può discriminare territorialmente i tifosi, stabilendo che solo alcuni possono farlo e altri no, visto che è ancora vigente l’articolo 3 della Costituzione che vieta discriminazioni di qualsiasi tipo: se il Prefetto ritiene – a torto o a ragione – che una partita è ad altissimo rischio, allora possono essere poste limitazioni alla vendita dei biglietti, ma se non vi è alcun rischio non si comprende davvero per quale ragione un tifoso non tesserato non possa andare liberamente allo stadio, in qualunque settore, protocollo o non protocollo.
 
I dati della stagione 2010/11 anno hanno dimostrato che sia gli abbonamenti che i tifosi sono diminuiti: il progetto di riempire gli stadi è quindi fallito e la colpa – tra le varie componenti – è ANCHE della tessera del tifoso, totalmente inutile e detestata da una buona parte di coloro che vanno allo stadio, tenuto conto, per finire, che la diminuzione dei disordini negli stadi è un trend già in positivo da diversi anni e che è assolutamente evidente come l’assenza quasi totale dei tifosi ospiti non possa che far diminuire le criticità: del resto se nessuno uscisse di casa non vi sarebbero di certo più furti o rapine, ma non potremmo certo dire di vivere in uno Stato libero.
 
In conclusione: chi ha l’abbonamento, così come chi fa il singolo biglietto o un carnet, anche se non intende fare la tessera del tifoso, è controllato ai sensi dell’art. 9 L. 41/2007 dalla Questura.
Le ragioni di sicurezza sono quindi TUTTE soddisfatte.
Quindi non c'è alcuna ragione DI SICUREZZA per imporre con l'abbonamento anche la tessera del tifoso.
Se ci sono ragioni ECONOMICHE, semmai dovrebbe essere una libera scelta della Società e non una sorta di imposizione del Ministero dell'Interno (questo in uno Stato democratico dove chi governa non ha interessi in gioco, mentre - senza volerne fare una questione politica - abbiamo pur sempre un Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina il ministro dell'Interno e allo stesso tempo è presidente del Milan, non senza che il suo vice Galliani sia anche consigliere di quella Lega Calcio Serie A che firma i protocolli con lo stesso Ministero dell'Interno.... peraltro - il caso vuole - il Presidente della Lega Calcio Beretta è anche il nuovo responsabile della struttura Identity and Communications di UniCredit).
A maggior ragione – è il passo ulteriore – chi ha l’abbonamento (ma anche il singolo biglietto) dovrebbe poter avere il pieno diritto di seguire la propria squadra in trasferta visto che le ragioni di sicurezza sono soddisfatte.
Se poi vi sono altre ragioni, non di sicurezza, beh, è quello che si è sostenuto sin dall’inizio.


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