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DELLA ROMA NELLA COPPA DISCIPLINA 2008/09 Questa pagina è volutamente ironica. I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre. Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio, che non sempre condivide tale vivacità... |
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Roma/Napoli
1-1
Nessuna sanzione |
Palermo/Roma
3-1
Nessuna sanzione |
Roma/Reggina
3-0
Nessuna sanzione |
Genoa/Roma
3-1
Settore ospiti chiuso |
Roma/Atalanta
2-0
Settore ospiti chiuso Nessuna sanzione |
Siena/Roma
1-0
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso tre bengala e due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi. |
Roma/Internazionale
0-4
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi. |
Udinese/Roma
3-1
Nessuna sanzione |
Roma/Sampdoria
(sospesa per pioggia al 5' e 51")
Nessuna sanzione |
Juventus/Roma
2-0
Settore ospiti chiuso |
Bologna/Roma
1-1
Settore ospiti chiuso |
Roma/Lazio
1-0
Il Giudice Sportivo letta la relazione dei collaboratori della Procura federale; considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Soc. Roma, nel proprio settore, hanno complessivamente fatto esplodere undici petardi e acceso dieci fumogeni, e sostenitori della Soc. Lazio hanno, a loro volta, fatto esplodere due petardi e acceso cinque fumogeni; considerato che, nell’intervallo, sostenitori di entrambe le Società, forzato il cordone degli stewards, ingaggiavano una violenta colluttazione, sedata dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine, senza conseguenze lesive per alcuno; considerato che, al termine della gara, due sostenitori della Soc. Roma entravano sul terreno di giuoco; ritenuto che, nei confronti di entrambe le Società, sono ravvisabili le circostanze di cui all’art. 13, n. 1, lett. b) ed e) CGS, per la concreta e idonea cooperazione fornita alle Forze dell’Ordine per prevenire comportamenti violenti, con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 CGS e che nei confronti della Soc. Lazio è ravvisabile altresì la circostanza di cui all’art. 13, n. 1 lett. a) CGS per aver attuato un idoneo modello di organizzazione e di gestione (trasmesso a questo Ufficio il 13 novembre 2008), con efficacia esimente in ordine ai comportamenti di cui all’art. 12, n, 3 CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 25.000,00 e la Soc. Lazio con l’ammenda di € 15.000,00 |
Lecce/Roma
0-3
Nessuna sanzione |
Roma/Fiorentina
1-0
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. |
Chievo
Verona/Roma 0-1
Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso un bengala ed un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. |
Roma/Cagliari
3-2
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. |
Catania/Roma
3-2
Settore ospiti chiuso |
Roma/Milan
2-2
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. |
Roma/Sampdoria
(recupero) 2-0
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere cinque petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. |
Torino/Roma
0-1
Nessuna sanzione |
Napoli/Roma
0-3
Settore ospiti chiuso |
Roma/Palermo
2-1
Nessuna sanzione |
Reggina/Roma
2-2
Nessuna sanzione |
Roma/Genoa
3-0
Settore ospiti chiuso (e poi aperto) Nel corso della gara Roma-Genoa sostenitori della Soc. Roma accendevano due fumogeni e facevano esplodere tre petardi nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. |
Atalanta/Roma
3-0
Settore ospiti chiuso |
Roma/Siena
1-0
nel corso della gara Roma-Siena sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere un petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. |
Internazionale/Roma
3-3
nel corso della gara Internazionale-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano quattro fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. |
Roma/Udinese
1-1
Nessuna sanzione |
Sampdoria/Roma
2-2
Settore ospiti chiuso |
Roma/Juventus
1-4
nel corso della gara Roma-Juventus sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano cinque fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. |
Roma/Bologna
2-1
Settore ospiti chiuso Nessuna sanzione |
Lazio/Roma
4-2
nel corso della gara Lazio-Roma sostenitori della Soc. Roma facevano esplodere due petardi e accendevano un fumogeno nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. |
Roma/Lecce
3-2
Nessuna sanzione |
Fiorentina/Roma
4-1
nel corso della gara Fiorentina-Roma sostenitori della Soc. Roma accendevano tre fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. |
Roma/Chievo
Verona 0-0
Nessuna sanzione |
Cagliari/Roma
2-2
Settore ospiti chiuso |
Roma/Catania
4-3
Nessuna sanzione |
Milan/Roma
2-3
Nessuna sanzione |
Roma/Torino
Nessuna sanzione |
CLASSIFICA FINALE
Internazionale | 80.000 |
Roma | 57.000 |
Napoli | 53.000 * |
Genoa | 44.000 |
Milan | 40.500 |
Reggina | 40.000 |
Lazio | 33.500 |
Cagliari | 29.000 |
Lecce | 25.500 |
Atalanta | 24.500 |
Juventus | 22.000 + |
Fiorentina | 18.000 |
Torino | 15.000 |
Sampdoria | 13.500 |
Bologna | 13.000 |
Udinese | 8.000 |
Palermo | 6.000 |
Catania | 5.000 |
Chievo | 0 |
Siena | 0 |
Coppa Italia |
Roma/Bologna 2-0 Ammenda di € 7.500,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori costituenti espressione di discriminazione etnica nei confront 5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni. |