Coppa Disciplina 1933/34: n.b.: 10.000 lire della multa del Napoli sono per aver schierato la squadra Primavera in una occasione.




Classifica multe 1981/82
SEGUI LA CAVALCATA
DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
2010/11
Questa pagina è volutamente ironica.

I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Internazionale peggiore, Siena migliore)
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(Internazionale peggiore, Siena e Chievo migliori)
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(Juventus peggiore, Chievo migliore)
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(Juventus peggiore, Chievo migliore)
Coppa Disciplina 1947/48

Coppa Disciplina 1948/49




20102011
In verde: nessuna sanzione
in grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita dei biglietti
in rosso: partita con sanzioni
Roma/Cesena
Nessuna sanzione
Cagliari/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati limitata alla Regione Sardegna
Roma/Bologna
Nessuna sanzione
Brescia/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Internazionale
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza
Napoli/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati limitata alla Regione Campania
Roma/Genoa
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, indirizzato su un Assistente un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Parma/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Lecce
Nessuna sanzione
Lazio/Roma
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, primo dell'inizio della gara, lanciato numerosi oggetti di varia natura (bottigliette in plastica ed altro) contro la fanfara del corpo militare dei Bersaglieri mentre sfilava nel recinto di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso nel proprio settore e lanciato nel recinto di giuoco innumerevoli bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Roma/Fiorentina
Nessuna sanzione
Roma/Udinese
Nessuna sanzione
Palermo/Roma
Nessuna sanzione
Chievo/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Bari
Nessuna sanzione
Milan/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Catania
Nessuna sanzione
Sampdoria/Roma
Nessuna sanzione
Cesena/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Cagliari
Nessuna sanzione
Bologna/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Brescia
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in direzione della panchina della squadra avversaria, una bottiglia piena d'acqua; per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere alcuni petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Internazionale/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Napoli
Nessuna sanzione
Genoa/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Bologna/Roma (recupero)
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Parma
Nessuna sanzione
Lecce/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Lazio
Ammenda di € 35.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori:1) nel corso del secondo tempo, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser sul portiere avversario; 2) nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno e, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso numerosi fumogeni e bengala; 3) al 6° del primo tempo e per qualche minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante per la tifoseria avversaria, e per avere inoltre 4) omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al 28° del secondo tempo, insultava un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Fiorentina/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Juventus
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e per avere inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura (aste di bandiera, bottigliette e simili); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Udinese/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Palermo
Nessuna sanzione
Roma/Chievo Verona
Nessuna sanzione
Bari/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Milan
Nessuna sanzione
Catania/Roma
Nessuna sanzione
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio.
Vendita dei biglietti per i privilegiati consentita solo nella Regione Lazio e a chi è nato nella Regione Lazio
Roma/Sampdoria
Nessuna sanzione
http://www.legaseriea.it/it/lega-calcio/bacheca/comunicati-e-circolari/giudice-sportivo/serie-a-e-serie-b

CLASSIFICA
Juventus 168.000
Roma 98.000
Napoli 90.000
Cagliari 80.000
Brescia 60.000
Lazio 57.000
Milan 51.000
Bari 33.000
Fiorentina 30.000
Genoa 29.000
Internazionale 27.000
Udinese 17.000
Lecce 15.500
Catania 10.500
Cesena 10.500
Sampdoria 10.000
Bologna 10.000
Parma 5.500
Palermo 4.000
Chievo Verona 2.500
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.

SUPERCOPPA ITALIANA 2010/11
Internazionale/Roma
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori: 1) al 20° del primo ed al 19° del secondo tempo, lanciato numerose bottiglie in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 2)al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcune bottiglie e alcuni bengala e fumogeni, determinando, per il venir meno delle condizioni di visibilità, l'interruzione della gara per circa quattro minuti; 3) al 19° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario un petardo ad alto potenziale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza


20102011
Coppa Italia
Roma/Lazio
Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, indirizzato un fascio di luce laser verso due calciatori avversari; per avere inoltre, nel corso della gara, fatto esplodere, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, innumerevoli petardi e acceso, nel proprio settore, innumerevoli bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza
Juventus/Roma
Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio
Roma/Internazionale
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore e fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza
Internazionale/Roma
Nessuna sanzione
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
Articoli di interesse del
Codice di Giustizia Sportiva
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.
Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni.

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The championship
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La Lazie
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Memorabilia
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A.S. Roma History
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