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DELLA ROMA NELLA COPPA DISCIPLINA 2010/11 Questa pagina è volutamente ironica. I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre. Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio, che non sempre condivide tale vivacità...
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in grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita dei biglietti in rosso: partita con sanzioni |
Roma/Cesena Nessuna sanzione |
Cagliari/Roma
Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati limitata alla Regione Sardegna |
Roma/Bologna Nessuna sanzione |
Brescia/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Internazionale
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Napoli/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati limitata alla Regione Campania |
Roma/Genoa Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, indirizzato su un Assistente un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Parma/Roma Nessuna sanzione |
Roma/Lecce Nessuna sanzione |
Lazio/Roma Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, primo dell'inizio della gara, lanciato numerosi oggetti di varia natura (bottigliette in plastica ed altro) contro la fanfara del corpo militare dei Bersaglieri mentre sfilava nel recinto di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso nel proprio settore e lanciato nel recinto di giuoco innumerevoli bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Roma/Fiorentina
Nessuna sanzione |
Roma/Udinese Nessuna sanzione |
Palermo/Roma Nessuna sanzione |
Chievo/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Bari Nessuna sanzione |
Milan/Roma Nessuna sanzione |
Roma/Catania Nessuna sanzione |
Sampdoria/Roma
Nessuna sanzione |
Cesena/Roma Nessuna sanzione |
Roma/Cagliari
Nessuna sanzione |
Bologna/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Brescia Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in direzione della panchina della squadra avversaria, una bottiglia piena d'acqua; per avere inoltre, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere alcuni petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Internazionale/Roma
Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Napoli Nessuna sanzione |
Genoa/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Bologna/Roma
(recupero) Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Parma Nessuna sanzione |
Lecce/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Lazio Ammenda di € 35.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori:1) nel corso del secondo tempo, indirizzato ripetutamente un fascio di luce-laser sul portiere avversario; 2) nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un fumogeno e, nel proprio settore, fatto esplodere due petardi e acceso numerosi fumogeni e bengala; 3) al 6° del primo tempo e per qualche minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante per la tifoseria avversaria, e per avere inoltre 4) omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata che, al 28° del secondo tempo, insultava un calciatore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Fiorentina/Roma
Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Juventus
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno e per avere inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura (aste di bandiera, bottigliette e simili); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Udinese/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Palermo Nessuna sanzione |
Roma/Chievo
Verona Nessuna sanzione |
Bari/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Milan Nessuna sanzione |
Catania/Roma Nessuna sanzione Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio. Vendita dei biglietti per i privilegiati consentita solo nella Regione Lazio e a chi è nato nella Regione Lazio |
Roma/Sampdoria
Nessuna sanzione |
Juventus | 168.000 |
Roma | 98.000 |
Napoli | 90.000 |
Cagliari | 80.000 |
Brescia | 60.000 |
Lazio | 57.000 |
Milan | 51.000 |
Bari | 33.000 |
Fiorentina | 30.000 |
Genoa | 29.000 |
Internazionale | 27.000 |
Udinese | 17.000 |
Lecce | 15.500 |
Catania | 10.500 |
Cesena | 10.500 |
Sampdoria | 10.000 |
Bologna | 10.000 |
Parma | 5.500 |
Palermo | 4.000 |
Chievo Verona | 2.500 |
Internazionale/Roma Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori: 1) al 20° del primo ed al 19° del secondo tempo, lanciato numerose bottiglie in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 2)al 26° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcune bottiglie e alcuni bengala e fumogeni, determinando, per il venir meno delle condizioni di visibilità, l'interruzione della gara per circa quattro minuti; 3) al 19° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario un petardo ad alto potenziale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Coppa Italia |
Roma/Lazio Ammenda di € 30.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato un fascio di luce laser verso due calciatori avversari; per avere inoltre, nel corso della gara, fatto esplodere, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, innumerevoli petardi e acceso, nel proprio settore, innumerevoli bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Juventus/Roma Vendita dei biglietti per i non privilegiati vietata nella Regione Lazio |
Roma/Internazionale Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni e bengala nel proprio settore e fatto esplodere nel recinto di giuoco numerosi petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2, CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza |
Internazionale/Roma Nessuna sanzione |
Codice di Giustizia Sportiva |
Art.
14
Responsabilità
delle società per fatti violenti dei sostenitori