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DELLA ROMA NELLA COPPA DISCIPLINA 2012/13 Questa pagina è volutamente ironica. I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre. Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio, che non sempre condivide tale vivacità...
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in grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita dei biglietti in rosso: partita con sanzioni in arancione: partita con esimente |
Roma/Catania Ammenda
di € 5.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco due petardi
ed un fumogeno ed acceso inoltre un bengala nel
proprio settore; entità della
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettera
b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza. Internazionale/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Bologna Il
Giudice Sportivo premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso della
terza giornata andata sostenitori delle Società Juventus-Lazio-Milan-Palermo-Roma-Torino
hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala); considerato che nei confronti
delle Società di cui alla
premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 13, comma 1.
lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori. Roma/Sampdoria Ammenda
di € 5.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato un
bengala nel recinto di giuoco e
acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; entità
della sanzione attenuata
ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS,
per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di
vigilanza. Juventus/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Atalanta Nessuna
sanzione. Genoa/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Udinese Ammenda
di € 20.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, al 36° del secondo tempo, indirizzato
ad un calciatore della
squadra avversaria cori e grida costituenti
espressione di discriminazione
razziale; per avere inoltre, nel corso del primo
tempo, lanciato nel recinto di
giuoco due fumogeni; per avere infine, al termine
della gara, indirizzato sul
terreno di giuoco un raggio laser; entità della
sanzione attenuata ex art. 14
n. 5 in relazione all’art 13 n. 1 lettera b) CGS,
per avere la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza. Parma/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Palermo Nessuna
sanzione. Lazio/Roma Ammenda
di € 8.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, nel proprio
settore e nel recinto di giuoco,
acceso numerosi fumogeni e bengala e fatto esplodere
alcuni petardi; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art 13 n.
1 lettere a) e b), per avere
la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza. Roma/Torino Il
Giudice Sportivo premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso della
tredicesima giornata andata sostenitori delle
Società Bologna, Genoa, Internazionale, Milan,
Napoli, Roma, Sampdoria e Udinese
hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala); considerato che nei confronti
delle Società di cui alla
premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 13, comma 1.
lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori. Pescara/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Siena/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Fiorentina Ammenda
di € 4.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato nel
recinto di giuoco tre
petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14
comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere
la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza. Chievo/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Milan Ammenda
di € 25.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco alcuni
petardi e un bengala; per avere inoltre lanciato nel
settore occupato dai
sostenitori della squadra avversaria, alcuni petardi
e alcune bottiglie senza
conseguenze lesive; per avere infine, all'11° del
secondo tempo, indirizzato un
fascio di luce laser verso l'Arbitro e verso un
calciatore della squadra
avversaria; entità della sanzione attenuata ex art.
14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere
la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza. Napoli/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Catania/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Internazionale Ammenda
di € 12.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, dal 30° al 46° del primo tempo,
indirizzato reiteratamente un
fascio di luce laser sull'Arbitro, per avere
inoltre, nel corso del primo
tempo, rivolto reiteratamente cori ingiuriosi al
Direttore di gara; entità
della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Bologna/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Cagliari Nessuna
sanzione. Sampdoria/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Juventus Ammenda
di € 25.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, indirizzato
reiteratamente a due calciatori
della squadra avversaria cori costituenti
espressione di discriminazione
razziale; per avere inoltre, nel corso e per qualche
minuto oltre il termine
della gara, lanciato nel settore occupato dalla
tifoseria avversaria,
innumerevoli petardi e bottiglie di plastica, senza
conseguenze lesive; entità
della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Atalanta/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Genoa Ammenda
di € 5.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul
terreno di giuoco tre petardi;
entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5
in relazione all'art. 13
comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le
forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Udinese/Roma
(trasferta vietata) Il
Giudice Sportivo premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso della
nona giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Internazionale, Lazio,
Roma e Torino hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma
3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio
settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti
delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori
nei confronti delle Società
di cui alla premessa in ordine al comportamento dei
loro sostenitori. Roma/Parma Ammenda
di € 2.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato un
bengala nel recinto di giuoco;
entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5
in relazione all'art. 13
comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le
forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Palermo/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Lazio Ammenda
di € 3.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco quattro
bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14
comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere
la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza. Torino/Roma Ammenda
di € 5.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco due petardi e
due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex
art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere
la Società concretamente
operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e
di vigilanza. Roma/Pescara Nessuna
sanzione. Roma/Siena Il
Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso
della quindicesima giornata ritorno sostenitori
delle Società Atalanta,
Bologna, Juventus, Napoli,
Palermo, Pescara, Roma, Torino e Udinese
hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala); considerato che nei confronti
delle Società di cui alla
premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 13, comma 1.
lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori. Fiorentina/Roma Ammenda
di € 15.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, al 28° del primo tempo, lanciato un
petardo nel settore occupato
dai sostenitori della squadra avversaria, con lievi
conseguenze lesive per uno
di essi; per avere inoltre, al 34° del secondo
tempo, lanciato un fumogeno sul
terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata
ex art. 14 comma 5 in
relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS,
per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza. Roma/Chievo Il
Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso
della diciassettesima giornata ritorno sostenitori
delle Società Fiorentina,
Internazionale, Palermo,
Pescara, Roma, Sampdoria, Siena e Torino
hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala); considerato che nei confronti
delle Società di cui alla
premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di
cui all’art. 13, comma 1.
lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine
al comportamento dei loro sostenitori. Milan/Roma Ammenda
di € 50.000,00 con diffida : alla Soc. ROMA
per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
indirizzato continuativamente
a tre calciatori della squadra avversaria cori e
grida espressivi di
discriminazione razziale, inducendo l'Arbitro, al 2°
del secondo tempo, a
disporre la sospensione della gara per circa due
minuti onde farli desistere da
tale biasimevole comportamento; con recidiva
specifica; sanzione attenuata ex
art. 13, n. 1 lettere a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato
con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza. Roma/Napoli Il
Giudice Sportivo, letta la relazione dei
collaboratori della Procura federale;
rilevato che, verso il 39° del secondo tempo,
sostenitori della Soc. Roma,
collocati nel settore dello stadio denominato “curva
sud”, indirizzavano ad un
calciatore di altra Società grida e cori insultanti,
espressivi di
discriminazione razziale; valutata la pervicace e
specifica recidività in tali
biasimevoli comportamenti (cfr CU 69 del 29/10/2012,
CU 150 del 19/2/2013 e CU
215 del 13/5/2013), nonostante la formale diffida
inflitta in occasione della
precedente gara di campionato; ricorrendo le
circostanze attenuanti di cui
all’art.13 n.2, lettere a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato
con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza; visti gli artt. 11,
n. 3 e 18, n.1 lettera e) CGS; P.Q.M. delibera di
sanzionare la Soc. Roma con
l’ammenda di € 50.000,00 e con
l’obbligo di disputare una gara con il settore dello
stadio denominato “curva
sud” privo di spettatori. ************ Roma/Atalanta Ammenda
di € 5.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul
terreno di giuoco due fumogeni
e nel recinto di giuoco due petardi; entità della
sanzione attenuata ex art. 14
comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a)
e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza. Fiorentina/Roma
(trasferta vietata) Nessuna
sanzione. Roma/Internazionale Il
Giudice Sportivo premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso delle
semifinali di andata di Tim Cup sostenitori della
Società Roma hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma
3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui
alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
comma 1. lett. a) b) ed e)
CGS, con efficacia esimente, delibera di non
adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori. Internazionale/Roma Il
Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle
gare disputate nel corso
delle semifinali ritorno sostenitori delle Società Internazionale, Lazio e Roma hanno, in
violazione della normativa
di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato
nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e
bengala); considerato che nei confronti delle
Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a)
b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di
non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla
premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori. Roma/Lazio Ammenda
di € 10.000,00
: alla Soc. ROMA
per avere suoi
sostenitori, al 10° del secondo tempo, lanciato
verso un calciatore della
squadra avversaria, costretto a lasciare il terreno
di giuoco in barella, un
bicchiere d'acqua e due bottigliette; per avere
inoltre, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e
cinque fumogeni; sanzione
attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13
lettere a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza. |
Coppa Italia |
Codice di Giustizia Sportiva |
Art. 14
Responsabilità delle società per fatti
violenti dei sostenitori