SEGUI LA CAVALCATA DELLA ROMA NELLA COPPA DISCIPLINA 2013/14
Questa pagina è volutamente ironica.
I tifosi giallorossi sono... esuberanti.
Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della
Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
In
verde: nessuna sanzione in
grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita
dei biglietti in
rosso: partita con sanzioni in arancione:
partita con esimente
Livorno-Roma 0-2 (trasferta vietata ai
possessori dell’Away)
Nessuna sanzione.
Roma-Hellas Verona 3-0
(Curva Sud chiusa)
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere, suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo,
lanciato un fumogeno nel settore occupato dai
sostenitori della squadra avversaria; sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art 13
lettera a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Parma-Roma 1-3 (trasferta
vietata ai possessori dell’Away)
Nessuna sanzione.
Roma-Lazio 2-0
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel proprio
settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Sampdoria-Roma 0-2
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, all'inizio della gara ed al
24° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso
un fumogene e fatto esplodere due petardi; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le
forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Bologna 5-0
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso
numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13,
comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Internazionale-Roma 0-3
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso
alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13,
comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Napoli 2-0
Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei
Collaboratori della Procura federale relativa alla
gara Soc. Roma – Soc. Napoli ove, tra l’altro, si
riferisce che “ i sostenitori della Società Roma
scandivano il coro - lavali, lavali col fuoco o
Vesuvio lavali col fuoco - nelle seguenti occasioni
ed in maniera sempre udibile dal centro del campo:
alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36;
20,45 e 20,47 dal settore Curva Nord; alle ore
19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal
settore Curva Sud;
sempre i sostenitori della
Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore
20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del
campo il coro - Napoli m…., Napoli colera sei la
vergogna dell’Italia intera”. […]
osserva:
le dettagliate relazioni
dei Collaboratori della Procura federale
documentano, senza la necessità di ulteriore
approfondimento, che nelle circostanze segnalate
gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino
ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con
marginali variazioni, sono connotati sia da
un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da
quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la
norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato
dal provvedimento del Consiglio federale di cui al
CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione
della sanzionabilità di ogni manifestazione
discriminatoria (territoriale ovvero di altra
natura).
Di tale deprecabile
comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma,
Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di
responsabilità oggettiva, nella misura indicata,
quale minimo edittale, con una sorta di automatismo
sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con
la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di
“prima violazione”, mentre per le altre società
trattasi di violazione successiva alla prima (cfr.
CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47
del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a
quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di
recidiva).
Questo Giudice ritiene equo
predisporre, nei confronti delle società sopra
indicate, la sospensione dell’esecuzione delle
sanzioni alle condizione di cui all’art. 16, n. 2bis
CGS, in considerazione della concreta e continuativa
collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella
prevenzione delle manifestazioni di violenza e di
discriminazione.
[…]
P.Q.M.
Visti gli artt. 11, n. 3,
18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,
delibera
di
sanzionare la Soc. ROMA con
l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una
gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva
Nord” privi di spettatori;
[…]
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della
gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo
tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti
contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di
bandiera, bengala e fumogeni accesi ) nel settore
occupato dai sostenitori della squadra avversaria,
cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra
costoro e gli stewards intervenuti per sedare i
tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per
uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14
n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Udinese-Roma 0-1
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della nona giornata
andata sostenitori delle Società Catania,
Lazio, Milan, Napoli e Roma
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art.
13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia
esimente,
delibera di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Roma-Chievo Verona 1-0
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della decima giornata
andata sostenitori delle Società Hellas Verona,
Lazio e
Roma hanno, in violazione della normativa di
cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Torino-Roma 1-1
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo,
lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Sassuolo 1-1
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della dodicesima
giornata andata sostenitori delle Società Bologna,
Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Roma-Cagliari 0-0
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della tredicesima
giornata andata sostenitori delle Società Bologna,
Chievo Verona, Fiorentina, Hellas Verona,
Juventus, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Atalanta-Roma 1-1
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 6° ed al 45° del secondo
tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori
della squadra avversaria tre bengala, senza
conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata
ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Fiorentina 2-1
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo,
fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere
la Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Milan-Roma 2-2
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei
collaboratori della Procura federale relativa alla
gara soc. Milan – soc. Roma del 16 dicembre 2013
nella quale, tra l’altro, si attesta che “alle ore
20:23 la maggioranza dei circa 1.700 sostenitori
(il numero dei tifosi è stato fornito dalla
Polizia di Stato) della soc. Roma che occupavano
la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato
– Terzo Anello Verde Curva Nord- intonava a gran
voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di
neri – che veniva percepito distintamente dai
collaboratori…………che al momento della sua
esecuzione erano posizionati all’interno del
recinto di giuoco all’altezza della linea
mediana…………….Buona parte della suddetta tifoseria
cantava nuovamente all’11° p.t. ed all’8° s.t. il
coro, replicato due volte in ogni occasione, -
Rossoneri squadra di neri-………….All’8° p.t. la
maggioranza dei circa 1.7000 tifosi romanisti
indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi
– Buuu- verso il calciatore della soc. Milan Sig.
Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio
di punizione battuto dallo stesso fuori dall’area
di rigore della squadra romanista. Tali urla
venivano sentite distintamente dai
collaboratori……………collocati all’interno del
recinto di giuoco rispettivamente accanto alla
panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva
Nord-), all’altezza della linea mediana delle
terreno di giuoco e accanto alla panchina
aggiuntiva della soc. Roma (lato – Curva
Sud-)………………..Al 12 s.t. la quasi totalità dei
circa 1.700 sostenitori della soc. Roma rivolgeva
per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei
confronti del calciatore della soc. Milan Sig.
Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un
fallo di giuoco commesso dallo stesso………..Le grida
e il coro in questione venivano udito chiaramente
dagli scriventi delegati………..che al 12° del s.t.
si trovavano all’interno del recinto di giuoco.”;
ritenuto che tale
condotta integra inequivocabilmente, senza la
necessità di ulteriori approfondimenti, gli
estremi del “comportamento discriminatorio per
motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori
(art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e
percettibilità”;
considerato che di tale
comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma
deve rispondere a titolo di responsabilità
oggettiva nella misura indicata, quale minimo
edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in
riferimento all’ipotesi di specifica recidività
(cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);
rilevato che, come
precisato dal Procuratore Federale con nota
pervenuta in data odierna, “ i tifosi della
Società Roma, posizionati nel settore ospiti in
occasione della gara Milan-Roma del 15/12/2013,
assistono normalmente alle partite casalinghe nel
settore denominato curva sud dello stadio Olimpico
di Roma”.
P.Q.M.
Delibera:
1. di sanzionare la soc.
Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo
di disputare una gara con il settore denominato
“Curva Sud” privo di spettatori;
2. di disporre ex art.
16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione
dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU
63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara
soc. Roma – soc. Napoli del 18 ottobre 2013.
Sanzione poi sospesa
e annullata dalla Corte di Giustizia Federale.
Roma-Catania 4-0
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
rivolto reiteratamente cori insultanti ad un
calciatore di altra società; per avere inoltre, nel
corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco
numerosi fumogeni e petardi; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Juventus-Roma 3-0
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo,
lanciato nel settore occupato dai sostenitori della
squadra avversaria una decina di seggiolini divelti
nel proprio settore; per avere inoltre, al 1° del
primo tempo, lanciato un bengala nel settore
avversario e due petardi nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Genoa 4-0
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel settore occupato dai sostenitori della
squadra avversaria un petardo ed altri petardi nel
recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14, n.
5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per
avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per
avere inoltre , nel corso della gara, un componente
della panchina con funzione di allenatore in
seconda, fatto uso reiteratamente di una
apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del
Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva
specifica reiterata; infrazione rilevata dai
collaboratori della Procura federale.
Roma-Livorno 3-0
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 15°e 16° del primo tempo,
indirizzato verso i calciatori della squadra
avversaria alcuni fasci di luce-laser; per avere
inoltre i suoi sostenitori, nel corso del primo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed
un bengala; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in
relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere
la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; […]
Hellas Verona-Roma 1-3
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della seconda
giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina,
Hellas Verona, Juventus Lazio, Livorno, Napoli,
Roma, Sampdoria e Torino
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico
di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Roma-Parma sospesa all’8’
per pioggia
Nessuna sanzione.
Lazio-Roma 0-0
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Sampdoria 3-0 (Curva
Sud e Curva Nord chiuse)
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei
collaboratori della Procura federale in cui, tra
l’altro, si riferisce che i sostenitori della soc.
Roma, collocati nel settore denominato “Distinti
Sud”, in tre occasioni (prima dell’ingresso delle
squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio
ed al 43° del primo tempo, in occasione della
realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh
Vesuvio, oh Vesuvio lavali con il fuoco”;
ritenuto che tale
comportamento integra inequivocabilmente gli estremi
di una manifestazione denigratoria per motivi di
origine territoriale ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS;
valutata, ai fini della
rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, “la
dimensione” di tale condotta che ha coinvolto il 90%
dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore
in precedenza indicato (con il contestuale applauso,
nella prima delle circostanze segnalate, proveniente
dagli altri settori dello stadio) e la sua
“percezione reale”, come puntualizzato dai
collaboratori della Procura federale, che si erano
collocati nella zona centrale del campo ed in
prossimità dei settori denominati “Distinti Sud” e “
Distinti Nord”;
considerata la specifica
recidività,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la
soc. Roma
con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con
il settore denominato “Distinti Sud” privo di
spettatori ex art. 18 lett. e) CGS.
Bologna-Roma 0-1
Ammenda di € 50.000,00 e
diffida
: alla Soc. ROMA
per avere un consistente gruppo di suoi sostenitori,
prima dell'inizio della gara, verso le ore 20,
tentato di abbattere, dall'interno e dall'esterno,
un cancello attiguo ai tornelli d'ingresso allo
stadio, scagliando tavolini e cassonetti contro le
Forze dell'Ordine intervenute; per avere inoltre
suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori
della squadra avversaria e numerosi petardi e
bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; entità
della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in
relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Inter 0-0 (Curva
Sud, Distinti Sud e Curva Nord chiusi)
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della settima
giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta,
Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan,
Napoli, Parma, Roma e Torino
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di
vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Napoli-Roma 1-0
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA […];
per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel
proprio settore un petardo, cagionando in tal modo
lesioni personali ad uno steward; entità della
sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Udinese 3-2
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 3° ed al 7° del primo
tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul
terreno di giuoco; per avere inoltre, nel corso
della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque
fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art.
14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Chievo Verona-Roma 0-2
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e
quattro petardi; entità della sanzione attenuata ex
art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b)
CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Roma-Torino 2-1
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della undicesima
giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta,
Cagliari, Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Sassuolo-Roma 0-2
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere, suoi sostenitori, all'inizio della gara,
esposto per circa due minuti uno striscione dal
tenore insultante per il Presidente della Lega
Calcio Serie A.
Recupero Roma-Parma 4-2
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione
della gara disputata nel corso del recupero della
terza giornata ritorno sostenitori della Società Roma, in
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma
3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti della
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei propri sostenitori.
Cagliari-Roma 1-3
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso della tredicesima
giornata ritorno sostenitori delle Società Catania,
Fiorentina, Genoa, Napoli, Parma e Roma
hanno, in violazione della normativa di cui all’art.
12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
di non adottare
provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al
comportamento dei loro sostenitori.
Roma-Atalanta 3-1
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo,
esposto per circa un minuto uno striscione dal
contenuto irriguardoso nei confronti di un Organo
della Giustizia sportiva.
Fiorentina-Roma 0-1
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel settore occupato dai sostenitori della
squadra avversaria, nonché nel recinto di giuoco,
alcuni fumogeni e bengala; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Roma-Milan 2-0
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato alcuni petardi nel settore avversario e uno
nel recinto di giuoco; entità della sanzione
attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art.
13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Catania-Roma 4-1
Nessuna sanzione.
Roma-Juventus 0-1
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei
collaboratori della Procura federale nella quale,
tra l’altro, si riferisce che “al 35° del secondo
tempo, circa 2.000 sostenitori della società
giallo-rossa, presenti nel settore dello stadio
denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro
– lavali, lavali, lavali con il fuoco o Vesuvio
lavali con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo
di discriminazione per motivi di origine
territoriale;
considerato che tale
biasimevole coro era stato percepito soltanto in
alcune zone dello stadio (e non in corrispondenza
della Curva Sud), come puntualizzato dai
collaboratori federali, strategicamente posizionati
nel recinto di giuoco, ne consegue la sua
irrilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, per
carenza del requisito della reale e diffusa
“percettibilità”, e la sua sanzionabilità
ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto
oltraggioso.
La soc. Roma, a titolo di
responsabilità oggettiva ed in riferimento alla
medesima norma deve altresì essere sanzionata, nella
misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori
deprecabili comportamenti dei suoi sostenitori
puntualmente riferiti dai collaborati federali:
1) il lancio nel recinto di
giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala
e fumogeni ed il lancio di un petardo al termine
della gara nel settore occupato dai sostenitori
della squadra avversari,
2) l’esposizione nel corso
della gara nei settori denominati “Curva Nord” e
“Curva Sud”, di alcuni striscioni (“Daje Daniè”
“Forza Daniele” “Napoletano Infame”)
inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla
violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi
fatti verificatesi in occasione della gara finale
della Tim Cup.
P.Q.M.
delibera di infliggere alla
soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00.
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto
solo delle multe comminate per episodi riferibili al
comportamento del pubblico e non tiene conto del
comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi
tesserati o degli stessi stewards.
20132014 Coppa Italia
Roma-Sampdoria 3-0
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, fatto
esplodere, nel proprio settore e nel recinto di
giuoco, due "bombe-carta", cagionando in tal modo
lesioni personali ad un fotografo, postosi in
prossimità della linea di fondo-campo; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13
lettere a) e b) CGS; per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza; […].
Roma-Juventus 1-0
Ammenda di € 35.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della
gara, verso il 33° del secondo tempo ed al termine
della gara, lanciato petardi, fumogeni ed oggetti di
varia natura nel settore occupato dai sostenitori
della squadra avversaria; per avere inoltre lanciato
due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13
lettere a) e b) CGS; per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a
fini preventivi e di vigilanza; […].
Roma-Napoli 3-2
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei
collaboratori della Procura federale in ordine alla
gara soc. Roma – soc. Napoli del 5 febbraio 2014
(Tim Cup) nella quale, tra l’altro, si riferisce che
“durante il controllo gara i tre rappresentanti
della Procura si disponevano come segue: uno al
centro del campo in posizione intermedia tra le
panchine, uno verso l’angolo tra Curva Sud e Monte
Mario e l’altro fra Curva Nord e Monte Mario. Tutti
e tre i rappresentanti percepivano in modo chiaro e
forte il coro – lavali lavali lavali col fuoco o
Vesuvio lavali col fuoco – intonato dai tifosi
romanisti della Curva Sud intera al 15° del primo
tempo e al 46° del secondo tempo. Analogo coro
proveniente dalla Curva Nord, al 2° del primo tempo
veniva percepito chiaramente dai due rappresentanti
situati verso la Curva Nord e al centro del campo.
Tale coro era intonato da una parte dei tifosi che
occupava la fascia di curva più prossima al settore
ospiti, pari a circa 1/5 del totale. Identico coro
intonato al 30° del secondo tempo veniva percepito
dal rappresentante più vicino alla Curva Sud e
interessava l’intera curva. Si precisa che la Curva
Sud che ha una capienza di circa 8.000 spettatori
era completamente piena, mentre la Curva Nord di
analoga capienza era piena per circa 2/3.”;
ritenuto che la condotta
dei sostenitori della soc. Roma, in tal modo
dettagliatamente descritta, integra
inequivocabilmente gli estremi del “comportamento
discriminatorio per motivi di origine territoriale”,
rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3
CGS) per la sua “dimensione”, coinvolgente una
rilevante parte degli spettatori occupanti i settori
denominati Curva Nord e Curva Sud, e per la sua
“percettibilità reale”, puntualizzata dai
collaboratori della Procura federale;
considerato che di tale
comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma
deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva
nella misura indicata dal citato art. 11 n. 3 CGS,
che appare equo quantificare nel minimo edittale
(art. 18, n. 1 lettera e), in considerazione della
concreta e continuativa collaborazione fornita alle
Forze dell’Ordine nella prevenzione delle
manifestazioni di violenza e di discriminazione;
rilevato che la soc. Roma è
già incorsa nella medesima violazione (gara
Roma-Napoli del 18 ottobre 2013 – CU 63 del 21
ottobre 2013), in merito alla quale l’esecuzione
della consequenziale sanzione era stata sospesa ex
art. 16 2bis CGS;
P.Q.M.
Delibera di sanzionare la
soc. Roma
con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con
i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord”
privi di spettatori, disponendo la revoca
della sospensione della sanzione disposta con
provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per
avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, al
15° del primo tempo, al 26° e 42° del secondo tempo,
lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai
sostenitori della squadra avversaria, senza
conseguenze lesive; per avere inoltre lanciato nel
recinto di giuoco numerosi bengala e petardi; con
recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 14 n.
5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per
avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Napoli-Roma 3-0
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione
delle gare disputate nel corso delle semifinali
“ritorno” di Tim Cup sostenitori delle Società
Fiorentina, Napoli, Roma e Udinese hanno, in
violazione della normativa di cui all’art. 12 comma
3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed
utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (fumogeni,
bengala e petardi anche di alto potenziale);
considerato che nei
confronti delle Società di cui alla premessa
ricorrono congiuntamente, con efficace esimente, le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b)
ed e) CGS; per avere le Società concretamente
operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e
di vigilanza,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori
nei confronti delle Società Fiorentina, Napoli, Roma
e Udinese in ordine al comportamento dei loro
sostenitori.
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto
solo delle multe comminate per episodi riferibili al
comportamento del pubblico e non tiene conto del
comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi
tesserati o degli stessi stewards.
Articoli di
interesse del Codice di Giustizia Sportiva
Art. 12 Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire,
con interventi finanziari o con altre utilità, alla
costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non,
di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla
legislazione statale vigente. 2. Le società sono tenute all’osservanza delle
norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità
in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di
ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica
sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. 3. Le società rispondono per la introduzione o
utilizzazione negli impianti sportivi di materiale
pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti
comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli,
emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose,
minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì
responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione
comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza. 4. Prima dell'inizio della gara, le società sono
tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a
carico della società in conseguenza del compimento da parte
dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori
dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è
sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1. 5. Le società sono responsabili delle
dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti,
tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che
in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di
violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità
delle società concorre con quella del singolo dirigente,
tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5. 6. Per la violazione del divieto di cui al comma
1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti
misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società
di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le
società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per
le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto
inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte
chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si
applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al
precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in
modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte,
congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle
concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste
dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la
sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al
capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva
specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai
soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi
più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni
di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le
violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti,
tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1,
comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19,
comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le
altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione
dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. 7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché
i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che,
pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o
nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di
stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni,
direttamente o indirettamente, idonei a costituire
incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia,
sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le
sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1,
anche cumulativamente applicate.
Art. 13 Esimente e attenuanti per comportamenti dei
propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti
tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli
11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti
circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente
attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione della società idonei a prevenire comportamenti
della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato
risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le
forze dell’ordine e le altre autorità competenti per
l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o
discriminatori e per identificare i propri sostenitori
responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha
immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte,
simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le
altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato
nel corso della gara stessa, con condotte espressive di
correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali
comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente
prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i
comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione
degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la
sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel
precedente comma 1.
Art. 14 Responsabilità delle società per fatti
violenti dei sostenitori
1. Le società rispondono per i fatti violenti
commessi in occasione della gara, sia all’interno del
proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne
immediatamente adiacenti, quando siano direttamente
collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno
dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori
se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o
un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la
sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti
misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società
di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le
società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per
le società di serie C. Qualora la società sia stata già
diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è
inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d),
e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata
sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta
all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le
società responsabili non sono appartenenti alla sfera
professionistica, ferme restando le altre sanzioni
applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00
ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può
essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art.
18, comma 1. 3. Qualora la società sia stata diffidata più
volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si
applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore
a due giornate. 4. Se la società è recidiva per fatti commessi in
violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione
prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1. 5. La verificata sussistenza di una delle
circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma
1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della
giustizia sportiva al fine della non applicazione o
dell’attenuazione delle sanzioni.