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                  1933/34: n.b.: 10.000 lire della multa del Napoli sono
                  per aver schierato la squadra Primavera in una
                  occasione.




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                  1981/82


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DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
2013/14
Questa pagina è volutamente ironica.

I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
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Coppa
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                          Disciplina 1948/49


20132014
In verde: nessuna sanzione
in grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita dei biglietti
in rosso: partita con sanzioni
in arancione: partita con esimente

Livorno-Roma 0-2 (trasferta vietata ai possessori dell’Away)

Nessuna sanzione.


Roma-Hellas Verona 3-0 (Curva Sud chiusa)

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere, suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Parma-Roma 1-3 (trasferta vietata ai possessori dell’Away)

Nessuna sanzione.

 


Roma-Lazio 2-0

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco ed acceso nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Sampdoria-Roma 0-2

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara ed al 24° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso un fumogene e fatto esplodere due petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Bologna 5-0

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Internazionale-Roma 0-3

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Napoli 2-0

Il Giudice Sportivo,

letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Roma – Soc. Napoli ove, tra l’altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro - lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco - nelle seguenti occasioni ed in maniera sempre udibile dal centro del campo: alle ore 19,20; 19,28; 19,50; 19,55; 20,26; 20,36; 20,45 e 20,47 dal settore Curva Nord; alle ore 19,28; 20,13; 20,45 e al 30° del secondo tempo dal settore Curva Sud;

sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del campo il coro - Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera”. […]

osserva:

le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano, senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).

Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).

Questo Giudice ritiene equo predisporre, nei confronti delle società sopra indicate, la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizione di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione.

[…]

P.Q.M.

Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,

delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

[…]

 

Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, bengala e fumogeni accesi ) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cagionando in tal modo numerosi feriti e contusi tra costoro e gli stewards intervenuti per sedare i tumulti, con conseguente ricovero ospedaliero per uno di quest’ultimi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Udinese-Roma 0-1

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata andata sostenitori delle Società Catania, Lazio, Milan, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Roma-Chievo Verona 1-0

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori delle Società Hellas Verona, Lazio e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Torino-Roma 1-1

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Sassuolo 1-1

Il Giudice Sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Roma-Cagliari 0-0

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Bologna, Chievo Verona, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Atalanta-Roma 1-1

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° ed al 45° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria tre bengala, senza conseguenze lesive; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Fiorentina 2-1

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Milan-Roma 2-2

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Milan – soc. Roma del 16 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “alle ore 20:23 la maggioranza dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc. Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva percepito distintamente dai collaboratori…………che al momento della sua esecuzione erano posizionati all’interno del recinto di giuoco all’altezza della linea mediana…………….Buona parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all’11° p.t. ed all’8° s.t. il coro, replicato due volte in ogni occasione, - Rossoneri squadra di neri-………….All’8° p.t. la maggioranza dei circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione battuto dallo stesso fuori dall’area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite distintamente dai collaboratori……………collocati all’interno del recinto di giuoco rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-), all’altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Roma (lato – Curva Sud-)………………..Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700 sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco commesso dallo stesso………..Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli scriventi delegati………..che al 12° del s.t. si trovavano all’interno del recinto di giuoco.”;

ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013);

rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, “ i tifosi della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma”.

P.Q.M.

Delibera:

1. di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori;

2. di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 18 ottobre 2013.

 

Sanzione poi sospesa e annullata dalla Corte di Giustizia Federale.

 


 Roma-Catania 4-0

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti ad un calciatore di altra società; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Juventus-Roma 3-0

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini divelti nel proprio settore; per avere inoltre, al 1° del primo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettera a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Genoa 4-0

Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un petardo ed altri petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere inoltre , nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.


Roma-Livorno 3-0

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 15°e 16° del primo tempo, indirizzato verso i calciatori della squadra avversaria alcuni fasci di luce-laser; per avere inoltre i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ed un bengala; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lettera a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; […]

 


Hellas Verona-Roma 1-3

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Fiorentina, Hellas Verona, Juventus Lazio, Livorno, Napoli, Roma, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.


Roma-Parma sospesa all’8’ per pioggia

Nessuna sanzione.

 


Lazio-Roma 0-0

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Roma-Sampdoria 3-0 (Curva Sud e Curva Nord chiuse)

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in cui, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della soc. Roma, collocati nel settore denominato “Distinti Sud”, in tre occasioni (prima dell’ingresso delle squadre nel recinto di giuoco, al fischio d’inizio ed al 43° del primo tempo, in occasione della realizzazione di una rete) intonavano il coro “oh Vesuvio, oh Vesuvio lavali con il fuoco”;

ritenuto che tale comportamento integra inequivocabilmente gli estremi di una manifestazione denigratoria per motivi di origine territoriale ex art. 11, nn. 1 e 3 CGS;

valutata, ai fini della rilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, “la dimensione” di tale condotta che ha coinvolto il 90% dei circa 6.000 spettatori che occupavano il settore in precedenza indicato (con il contestuale applauso, nella prima delle circostanze segnalate, proveniente dagli altri settori dello stadio) e la sua “percezione reale”, come puntualizzato dai collaboratori della Procura federale, che si erano collocati nella zona centrale del campo ed in prossimità dei settori denominati “Distinti Sud” e “ Distinti Nord”;

considerata la specifica recidività,

P.Q.M.

delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 80.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Distinti Sud” privo di spettatori ex art. 18 lett. e) CGS.

 


Bologna-Roma 0-1

Ammenda di € 50.000,00 e diffida : alla Soc. ROMA per avere un consistente gruppo di suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, verso le ore 20, tentato di abbattere, dall'interno e dall'esterno, un cancello attiguo ai tornelli d'ingresso allo stadio, scagliando tavolini e cassonetti contro le Forze dell'Ordine intervenute; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e numerosi petardi e bengala sul terreno e nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Inter 0-0 (Curva Sud, Distinti Sud e Curva Nord chiusi)

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Milan, Napoli, Parma, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di

vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Napoli-Roma 1-0

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA […]; per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.



Roma-Udinese 3-2

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 3° ed al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser sul terreno di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Chievo Verona-Roma 0-2

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni e quattro petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Roma-Torino 2-1

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Cagliari, Catania, Fiorentina, Genoa, Juventus e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Sassuolo-Roma 0-2

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere, suoi sostenitori, all'inizio della gara, esposto per circa due minuti uno striscione dal tenore insultante per il Presidente della Lega Calcio Serie A.

 


Recupero Roma-Parma 4-2

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della terza giornata ritorno sostenitori della Società Roma, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei propri sostenitori.


Cagliari-Roma 1-3

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Catania, Fiorentina, Genoa, Napoli, Parma e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

 


Roma-Atalanta 3-1

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, esposto per circa un minuto uno striscione dal contenuto irriguardoso nei confronti di un Organo della Giustizia sportiva.

 


Fiorentina-Roma 0-1

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, nonché nel recinto di giuoco, alcuni fumogeni e bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.


Roma-Milan 2-0

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel settore avversario e uno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Catania-Roma 4-1

Nessuna sanzione.

 


Roma-Juventus 0-1

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che “al 35° del secondo tempo, circa 2.000 sostenitori della società giallo-rossa, presenti nel settore dello stadio denominato - Curva Nord -, avevano intonato il coro – lavali, lavali, lavali con il fuoco o Vesuvio lavali con il fuoco -, inequivocabilmente espressivo di discriminazione per motivi di origine territoriale;

considerato che tale biasimevole coro era stato percepito soltanto in alcune zone dello stadio (e non in corrispondenza della Curva Sud), come puntualizzato dai collaboratori federali, strategicamente posizionati nel recinto di giuoco, ne consegue la sua irrilevanza disciplinare ex art. 11 n. 3 CGS, per carenza del requisito della reale e diffusa “percettibilità”, e la sua  sanzionabilità ex art. 12 n. 3 CGS per il suo contenuto oltraggioso.

 

La soc. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva ed in riferimento alla medesima norma deve altresì essere sanzionata, nella misura quantificata nel dispositivo, per ulteriori deprecabili comportamenti dei suoi sostenitori puntualmente riferiti dai collaborati federali:

1) il lancio nel recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari,

2) l’esposizione nel corso della gara nei settori denominati “Curva Nord” e “Curva Sud”, di alcuni striscioni (“Daje Daniè” “Forza Daniele” “Napoletano Infame”) inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione della gara finale della Tim Cup.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla soc. Roma la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00.

 


Genoa-Roma 1-0 (trasferta vietata)

Nessuna sanzione.


http://www.legaseriea.it/it/lega-calcio/bacheca/comunicati-e-circolari/giudice-sportivo/serie-a-e-serie-b

CLASSIFICA
 Roma         484.000,00
 Napoli         214.000,00
 Juventus         213.000,00
 Inter         128.000,00
 Lazio         109.000,00
 Atalanta           93.000,00
 Milan           68.000,00
 Bologna           57.000,00
 Fiorentina           41.000,00
 Livorno           35.000,00
 Verona           34.000,00
 Catania           32.000,00
 Cagliari           29.000,00
 Parma           28.000,00
 Torino           17.000,00
 Sampdoria           12.000,00
 Genoa             7.000,00
 Sassuolo             4.000,00
 Chievo                       -  
 Udinese                       -  
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.


20132014
Coppa Italia

Roma-Sampdoria 3-0

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, fatto esplodere, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, due "bombe-carta", cagionando in tal modo lesioni personali ad un fotografo, postosi in prossimità della linea di fondo-campo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; […].

 


Roma-Juventus 1-0

Ammenda di € 35.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, verso il 33° del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato petardi, fumogeni ed oggetti di varia natura nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; […].

 


Roma-Napoli 3-2

Il Giudice sportivo,

letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in ordine alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 5 febbraio 2014 (Tim Cup) nella quale, tra l’altro, si riferisce che “durante il controllo gara i tre rappresentanti della Procura si disponevano come segue: uno al centro del campo in posizione intermedia tra le panchine, uno verso l’angolo tra Curva Sud e Monte Mario e l’altro fra Curva Nord e Monte Mario. Tutti e tre i rappresentanti percepivano in modo chiaro e forte il coro – lavali lavali lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco – intonato dai tifosi romanisti della Curva Sud intera al 15° del primo tempo e al 46° del secondo tempo. Analogo coro proveniente dalla Curva Nord, al 2° del primo tempo veniva percepito chiaramente dai due rappresentanti situati verso la Curva Nord e al centro del campo. Tale coro era intonato da una parte dei tifosi che occupava la fascia di curva più prossima al settore ospiti, pari a circa 1/5 del totale. Identico coro intonato al 30° del secondo tempo veniva percepito dal rappresentante più vicino alla Curva Sud e interessava l’intera curva. Si precisa che la Curva Sud che ha una capienza di circa 8.000 spettatori era completamente piena, mentre la Curva Nord di analoga capienza era piena per circa 2/3.”;

ritenuto che la condotta dei sostenitori della soc. Roma, in tal modo dettagliatamente descritta, integra inequivocabilmente gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione”, coinvolgente una rilevante parte degli spettatori occupanti i settori denominati Curva Nord e Curva Sud, e per la sua “percettibilità reale”, puntualizzata dai collaboratori della Procura federale;

considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata dal citato art. 11 n. 3 CGS, che appare equo quantificare nel minimo edittale (art. 18, n. 1 lettera e), in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;

rilevato che la soc. Roma è già incorsa nella medesima violazione (gara Roma-Napoli del 18 ottobre 2013 – CU 63 del 21 ottobre 2013), in merito alla quale l’esecuzione della consequenziale sanzione era stata sospesa ex art. 16 2bis CGS;

P.Q.M.

Delibera di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud e Curva Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione della sanzione disposta con provvedimento del 21 ottobre 2013 (CU 63).

 

Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, al 15° del primo tempo, al 26° e 42° del secondo tempo, lanciato un bengala acceso nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, senza conseguenze lesive; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala e petardi; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

 


Napoli-Roma 3-0

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali “ritorno” di Tim Cup sostenitori delle Società Fiorentina, Napoli, Roma e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (fumogeni, bengala e petardi anche di alto potenziale);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente, con efficace esimente, le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS; per avere le Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza, 

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società Fiorentina, Napoli, Roma e Udinese in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
Articoli di interesse del
Codice di Giustizia Sportiva
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.
Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni.

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