Coppa Disciplina
                  1933/34: n.b.: 10.000 lire della multa del Napoli sono
                  per aver schierato la squadra Primavera in una
                  occasione.




Classifica multe
                  1981/82


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DELLA ROMA
NELLA COPPA DISCIPLINA
2014/15
Questa pagina è volutamente ironica.

I tifosi giallorossi sono... esuberanti. Da sempre.
Qui raccoglieremo le deliberazioni della Lega Calcio,
che non sempre condivide tale vivacità...
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Chievo migliore)
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(Internazionale peggiore, Siena e Chievo migliori)
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(Juventus peggiore, Chievo migliore)
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(Roma peggiore, Sassuolo e Chievo migliori)



Coppa
                          Disciplina 1947/48 Coppa
                          Disciplina 1948/49


20142015
In verde: nessuna sanzione (se non per ragioni non attinenti alla tifoseria)  (se non per motivi
in grigio: partita sottoposta a limitazione di vendita dei biglietti
in nero: trasferta vietata

in rosso: partita con sanzioni
in arancione: partita con esimente
Roma/Fiorentina
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore numerosi petardi ed acceso numerosi fumogeni e bengala; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Empoli/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Cagliari
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso
alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS,
per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Parma/Roma
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo,
acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e)
CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
Roma/Hellas Verona
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto
esplodere un petardo ed acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata
ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze
dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Juventus/Roma
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA a) per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara,
lanciato sul terreno di giuoco alcuni bengala e, al 27° ed al 32° del primo tempo, lanciato dal
settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bengala acceso ed alcune bottiglie in
plastica senza conseguenze lesive;
b) per avere un componente la panchina fatto reiteratamente uso nel corso del primo tempo di una
apparecchiatura rice-trasmittente (con recidiva reiterata);
sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma/Chievo
Nessuna sanzione
Sampdoria/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Cesena
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo,
intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma
1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini
preventivi e di vigilanza
.
Napoli/Roma
Trasferta vietata
Roma/Torino
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; 1) al 22° del primo tempo
ed al 12° del secondo tempo, intonato cori insultanti per motivi di origine territoriale e, al 21° del
primo tempo ed al 3° del secondo tempo, esibito degli striscioni di analogo tenore; 2) fatto
esplodere nel proprio settore, nel corso della gara, alcuni petardi ed acceso un bengala; per avere
inoltre un componente della panchina aggiuntiva, nel corso del primo tempo, fatto uso
ripetutamente di un'apparecchiatura rice-trasmittente; con recidiva specifica reiterata; sanzione
attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le
Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Atalanta/Roma
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato numerosi bengala ed un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra
avversaria, un petardo sul terreno di giuoco ed acceso numerosi fumogeni e petardi nel proprio
settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Roma/Internazionale
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso
nel proprio settore numerosi fumogeni, bengala e petardi; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1
lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Roma/Sassuolo
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso
nel proprio settore numerosi bengala e petardi e lanciato tre petardi nel recinto di giuoco;
sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Genoa/Roma
Trasferta vietata
Roma/MIlan
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco
numerosi petardi e bengala e, nel proprio settore fatto esplodere innumerevoli petardi e bengala;
per avere, inoltre, esposto al 2° del primo tempo, uno striscione di notevoli dimensioni dal tenore
ingiurioso nei confronti di due Presidenti di altre Società e di un giornalista; sanzione attenuta ex
art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Udinese/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Lazio
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso del gara, acceso
nel proprio settore e lanciato sul terreno di giuoco innumerevoli bengala, fumogeni e petardi;
sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente
operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Palermo/Roma
Nessuna sanzione
Fiorentina/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Empoli
Nessuna sanzione
Cagliari/Roma
Nessuna sanzione
Roma/Parma
Nessuna sanzione
http://www.legaseriea.it/it/lega-calcio/bacheca/comunicati-e-circolari/giudice-sportivo/serie-a-e-serie-b

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N.B.: La classifica tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.


20142015
Coppa Italia
N.B.: La classifica che ho redatto tiene conto solo delle multe comminate per episodi riferibili al comportamento del pubblico e non tiene conto del comportamento scorretto delle società stesse o dei suoi tesserati o degli stessi stewards.
Articoli di interesse del
Codice di Giustizia Sportiva
Art. 12
Prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante
alla violenza.
4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 comma 5.
6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.
Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono
alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.
7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.
Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14
Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell’art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell’art. 18, comma 1.
5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l’Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni.

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Curva Sud chants
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